Italian Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the legal action.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the legal process extinguished after the plaintiff formally withdrew their appeal. Calcio Servizi Lega Pro S.r.l. had filed a recourse against a bankruptcy decree, but subsequently submitted a declaration of renunciation which was accepted by the opposing party. Consequently, the court ruled that no further proceedings were necessary and the case ended without addressing litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, comma 4, c.p.c.; Art. 163, c.p.c.: A party's formal declaration of withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the legal process, terminating all judicial proceedings without the need for further adjudication on merits or costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20355/2015 proposto da Calcio Servizi Lega Pro S.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, piazza Gentile da Fabriano n. 3, presso lo studio dell’avv. Francesco Cavaliere, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Ugo Luigi Ferraris, per procura speciale allegata a margine del ricorso, ricorrente; contro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a :
C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 20355/2015 Numero sezionale 1982/2022 Numero di raccolta generale 16827/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 Fallimento Rosselli Immobiliare 2004 S.r.l., elettivamente domiciliato in Roma, via Cicerone n. 44, presso la dott.ssa Agnese Laterza Cristoforo, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Maria D’Acunto, per procura speciale a margine del controricorso, controricorrente; avverso il decreto del Tribunale di Napoli depositato il 27.7.2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17.5.2022 dal Cons. Andrea Zuliani; rilevato che parte ricorrente ha depositato in data 10.5.2022 dichiarazione di rinuncia al ricorso, notificata alla controparte e da questa sottoscritta per accettazione, anche ai fini dell’art. 391, comma 4, c.p.c.; ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto e che non occorre provvedere sulle spese di lite;
P. Q. M. La Corte: dichiara l’estinzione del processo; nulla per le spese. Così deciso in Roma,