Cassation court allows bank's appeal, ruling ordinary mail use constitutes sender's contributory negligence for non-transferable check payment errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Poste Italiane's appeal against a lower court judgment that held the bank liable for paying a non-transferable check to the wrong person. Poste Italiane argued that the bank fulfilled its duty of care, while UnipolSai contended the bank's negligence caused the loss. The court ruled that sending the check via ordinary mail, rather than insured service, exposed the sender to excessive risk, establishing contributory negligence that justified the bank's defense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1218 c.c.; Art. 1176, comma 2 c.c.; Art. 83 d.p.r. n. 156/1973; Art. 1227, comma 1 c.c.: The bank is permitted to prove non-imputability of payment errors by demonstrating compliance with the required standard of care, and sending a non-transferable instrument via ordinary mail constitutes an antecedent necessary for the damage, creating contributory negligence on the part of the sender.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
018 ORDINANZA sul ricorso 11944/2018 proposto da: Poste Italiane Sp.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Europa n.175, presso la Funzione Affari Legali della suddetta società, rappresentata e difesa dagli avvocati Panzolini Mauro, Cataldi Rossana, giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro Unipol Assicurazioni S.p.a., già Fondiaria Sai S.p.a., incorporante di Unipol Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via G.
Mazzini n. 145 presso lo studio dell'avvocato Garau Paolo, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - Y / Sez. I - RG 11944/2018 • i?,°L camera di consiglio 22.3.2022 1 avverso la sentenza n. 6609/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal cons. FALABELLA MASSIMO. FATTI DI CAUSA 1. — Con citazione avviata per la notifica il 21 luglio 2014 UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a. ha evocato in giudizio, avanti al Tribunale di Roma, Poste Italiane s.p.a. deducendo di aver emesso in favore di Vincenzo Gambino un assegno di traenza non trasferibile per l'importo di euro 6.500,00, incassato presso la convenuta, quale banca negoziatrice, da un soggetto diverso dal beneficiario indicato nel titolo.
Nella resistenza di Poste Italiane, questa è stata condannata al pagamento della somma di euro 6.500,00, oltre interessi. 2. — In sede di gravame la sentenza di primo grado è stata confermata. La Corte di appello di Roma ha anzitutto ritenuto che chi paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario risponda del pagamento, e ciò a prescindere dalla sussistenza o meno di una colpa di tale soggetto nell'errata identificazione del prenditore. Ha poi affermato che l'avvenuta spedizione dell'assegno a mezzo del servizio postale, ma senza l'adozione di particolari cautele (come ad esempio l'uso del servizio di posta assicurata) risultava essere circostanza del tutto irrilevante, giacché una tale condotta non si pone il rapporto di efficienza causale con l'evento, ossia l'avvenuto pagamento, con effetti non liberatori, da parte della banca negoziatrice a un soggetto diverso dall'intestatario del titolo. 3.
— Ricorre per cassazione, con tre motivi, Poste italiane. Resiste con controricorso UNIPOLSAI. Sono state depositate memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. — Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione Sez. I- RG 11944/2018 camera di consiglio 22.3.2022 2 dell'art. 43 r.d. n. 1736/1933, in riferimento all'art. 1218 c.c. e il conseguente omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Assume la ricorrente che la fonte della responsabilità della banca negoziatrice trae origine dall'obbligo legale di pagare l'assegno non trasferibile al prenditore effettivo e che nella materia non trova deroga la disciplina generale che governa l'imputazione della responsabilità del debitore in base al criterio della colpa.
Il secondo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 e 1992 c.c., in relazione alla diligenza osservata da Poste Italiane nell'esecuzione del pagamento, nonché il conseguente omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Si deduce che la diligenza della ricorrente era stata provata attraverso i documenti prodotti, i quali dimostravano che l'operatore di sportello aveva effettuato il versamento solo dopo aver svolto un attento esame circa l'autenticità del titolo e circa la reale identità del soggetto che aveva presentato all'incasso il medesimo.
Viene spiegato che l'imputabilità dell'inadempimento non può prescindere dalla valutazione della condotta posta in essere dalla banca girataria per l'incasso, alla stregua del criterio di diligenza di cui all'art. 1176 c.c.. Col terzo mezzo è lamentata la violazione e falsa applicazione dell'art. 83 d.p.r. n. 156/1973 e del d.m. n. 26 febbraio 2004, in riferimento all'art. 1227, comma 1, c.c.. Si sostiene, al riguardo, che la spedizione del titolo a mezzo di corrispondenza assicurata avrebbe costituito un comportamento diligente da parte dell'odierna controricorrente: una forma di cautela diretta a evitare, o quantomeno a contenere, il pregiudizio occorso; per contro era pacifico che il titolo era stato inviato per posta ordinaria. 2.
— I motivi di ricorso sono fondati. Le due affermazioni in diritto che si sono riassunte, e che sono Sez. I - RG 11944/2018 camera di consiglio 22.3.2022 3 contenute nella sentenza impugnata, sono entrambe erronee. Le Sezioni Unite di questa Corte, hanno anzitutto affermato, in conformità di un indirizzo, non pacifico, tracciato dalla risalente Cass.9 luglio 1968, n. 2360, che la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato, per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo, dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. (Cass.
Sez. U. 21 maggio 2018, n. 12477). Sempre le Sezioni Unite hanno enunciato il principio per cui la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore (Cass.
Sez. U. 26 maggio 2020, n. 9769; in senso conforme, Cass. 16 novembre 2020, n. 25873). 3. — La sentenza impugnata è dunque cassata. La causa è rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Sez. I - RG 11944/2018 camera di consiglio 22.3.2022 4 accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della la Sezione Civile, in data 22 marzo 202