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Ordinanza — n. 16750/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation dismisses procedural sanctions for a migrant's failure to appear in expulsion proceedings. The court rules that non-appearance cannot lead to procedural consequences in these specific cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16750/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the lower court's order declaring the migrant's procedural default due to non-appearance. The migrant argued that missing a hearing in expulsion proceedings should not result in procedural sanctions, citing the principle that such proceedings are driven by the state's initiative. The court agreed, ruling that the judge must examine the merits despite the absence, and remanded the case for a new hearing before a different judge.

Regesto Legislator

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Art. 13 d.lgs. n. 286/1998; Art. 18 d.lgs. n. 150/2011: In proceedings opposing expulsion decrees, the failure of the applicant to appear cannot be linked to procedural sanctions, as the trial is governed by the state's initiative and must proceed to a merits decision.

Parole chiave

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expulsion proceedings non-appearance sanction procedural default migrant rights judicial initiative Cassazione remand for new hearing procedimento in contumacia

Disposizioni normative citate

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Art. 13 d.lgs. n. 286/1998
Art. 18 d.lgs. n. 150/2011

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 14091 del 2021
Cass. n. 14091 del 2021); che l’impugnata ordinanza è cassata con rinvio al Giudice di Pace di Sassari per un nuovo esame.
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Testo completo

21 ORDINANZA sul ricorso 3578/2021 proposto da: Chkara Khalifa, elettivamente domiciliato in Roma, via Taranto 90, presso lo studio dell’avvocato Vinci Luciano Natale, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Mariani Giuseppe -ricorrente - contro Ministero dell’interno, Prefetto di Sassari, Questura di Sassari - intimati - avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di SASSARI, depositata il 21/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2022 da LAMORGESE ANTONIO PIETRO. RILEVATOF i r m a t o D a :

D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 Numero registro generale 3578/2021 Numero sezionale 350/2022 Numero di raccolta generale 16750/2022 che il sig. Chkara Khalifa, cittadino del Marocco, propone ricorso Data pubblicazione 24/05/2022 avverso ordinanza del Giudice di Pace di Sassari del 21 dicembre 2020, dichiarativa della cancellazione dal ruolo, ex artt. 181-309 c.p.c., del procedimento nel quale egli si era opposto al decreto prefettizio di espulsione, dopo un rinvio per mancata comparizione ad una precedente udienza; che il ricorso è fondato, alla luce del principio secondo cui, nel procedimento di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 (e succ. modif.), di norma eseguita con l’accompagnamento alla frontiera dello straniero, alla mancata comparizione della parte istante non può collegarsi alcuna conseguenza sanzionatoria sul piano processuale, atteso che il giudizio – concernente il diritto di libertà della persona ed assoggettato, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 150 del 2011, ad un rito caratterizzato da particolare concentrazione e speditezza – pur essendo instaurato su istanza di parte è governato, nel suo svolgimento, dall’impulso d’ufficio; pertanto, il giudice adìto, verificata la ritualità degli atti finalizzati a consentire la comparizione della parte, deve comunque pronunciarsi sul merito dell’impugnativa proposta (cfr.

Cass. n. 14091 del 2021); che l’impugnata ordinanza è cassata con rinvio al Giudice di Pace di Sassari per un nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Giudice di Pace di Sassari, in persona di diverso magistrato, anche per le spese della presente fase. Roma, 31 gennaio 2022 Il Presidente F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4