Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16704/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court annuls passport retention order due to Justice of Peace exceeding 48-hour statutory verification deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16704/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Justice of Peace's confirmation of an Albanian citizen's passport retention order because it was issued after the mandatory 48-hour verification window. The petitioner argued that the Peace Judge violated the strict time limits set by the Immigration Act when validating the Police Chief's initial measure. The court agreed, ruling that the procedural delay rendered the confirmation invalid and ordered the administrative authorities to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 14, comma 1-bis, T.U.I.; Art. 384, comma 2, cod. proc. civ.: The confirmation of a police measure regarding foreigner passport retention must be granted within 48 hours of notification; failure to comply within this statutory period renders the confirmation void.

Parole chiave

Generato dall'IA
passport retention 48 hour deadline judicial confirmation immigration law procedural nullity T.U.I. article 14 Corte di Cassazione passaporto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 14, comma 1-bis, T.U.I.
L’art. 14, comma 1-bis, T.U.I.
Art. 384, comma 2, cod. proc. civ.
Occorre disporre, di conseguenza, la cassazione del decreto di convalida impugnato, in accoglimento del ricorso proposto, e, con decisione nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., l'annullamento del provvedimento del Questore di Perugia reso in data 2 aprile 2021 nei confronti di Genti Kajmaku.
Art. 385, comma 2, cod. proc. civ.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi dell’art. 385, comma 2, cod. proc. civ..
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

021 ORDINANZA sul ricorso n. 12600/2021 R.G. proposto da: Kajmaku Genti, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato Franco Libori giusta procura speciale in calce al ricorso - ricorrente - contro Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Perugia - intimati – avverso il provvedimento del Giudice di Pace di Perugia depositato il 7/4/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/5/2022 dal cons. Alberto Pazzi.

Rilevato che:F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 12600/2021 Numero sezionale 1785/2022 Numero di raccolta generale 16704/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 1. Il Giudice di Pace di Perugia, con ordinanza resa a verbale in data 7 aprile 2021 alle ore 9.00, convalidava il provvedimento del Questore emesso in data 2 aprile 2021 e trasmesso il giorno successivo, che disponeva, ai sensi dell’art. 14, comma 1-bis, T.U.I., il trattenimento del passaporto del cittadino albanese Genti Kajmaku con obbligo di presentazione nei giorni di mercoledì e venerdì.

2. Per la cassazione di questa ordinanza ha proposto ricorso Genti Kajmaku prospettando un unico motivo di doglianza. Gli intimati Ministero dell’Interno e Questura di Perugia non hanno svolto difese. Considerato che:

3. Il motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14, commi 1-bis e 4, d. lgs. 286/1998, perché il decreto di convalida del provvedimento del Questore è stato assunto dal Giudice di Pace oltre il prescritto termine di quarantotto ore dalla comunicazione da parte della Questura del provvedimento emesso nei confronti del Kajmaku.

4. Il motivo è fondato. L’art. 14, comma 1-bis, T.U.I. prevede che “nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente testo unico o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure:

a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;

b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;

c) obbligo di F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 12600/2021 Numero sezionale 1785/2022 Numero di raccolta generale 16704/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente.

Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore”. Nel caso di specie il provvedimento del Questore è stato notificato al Kajmaku il 2 aprile 2021 alle ore 19.20 e comunicato al Giudice di Pace via p.e.c. alle ore 13,37 del 3 aprile 2021, mentre il decreto di convalida è stato adottato dal Giudice di Pace, come indicato a verbale, soltanto il successivo 7 aprile 2021, alle ore 9.00, quindi oltre il termine di quarantotto ore dalla ricezione del provvedimento del Questore previsto dalla norma appena menzionata.

Occorre disporre, di conseguenza, la cassazione del decreto di convalida impugnato, in accoglimento del ricorso proposto, e, con decisione nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., l'annullamento del provvedimento del Questore di Perugia reso in data 2 aprile 2021 nei confronti di Genti Kajmaku. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi dell’art. 385, comma 2, cod. proc. civ..

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento del Questore di Perugia reso in data 2 aprile 2021 nei confronti di Genti Kajmaku.F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 12600/2021 Numero sezionale 1785/2022 Numero di raccolta generale 16704/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 Condanna il Ministero dell’Interno al rimborso delle spese del giudizio di merito, che liquida in € 750, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%, e del giudizio di cassazione, che liquida in € 2.200, di cui € 100 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Così deciso in Roma in data 3 maggio 2022. Il Presidente F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .