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Decreto — n. 16468/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal under Civil Procedure Code articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 16468/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the lawsuit extinguished following the plaintiff's formal withdrawal, which the defendant accepted. The plaintiff, representing the bankruptcy administrator of 501 Hotel SPA, initiated proceedings against the defendant, but subsequently withdrew the appeal. The court ruled that the withdrawal met the statutory requirements of the Civil Procedure Code, necessitating the termination of the case without further adjudication on the merits.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's withdrawal from litigation, once accepted by the opposing party, constitutes a valid ground for the immediate extinction of the proceedings without the need for further judicial determination.

Parole chiave

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Civil Procedure Code formal withdrawal extinction of proceedings bankruptcy administrator acceptance of withdrawal spese di difesa dispensa dal versamento delle spese tassazione delle spese

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17791/2016 R.G. proposto da : CURATELA FALLIMENTO 501 HOTEL SPA, rappresentata e difesa dall’avv. Donato Patera, con domicilio eletto in Roma, piazza Vescovio n. 21, nello studio dell’avv. Tommaso Manferoce -ricorrente- contro MURFUNI ENZO DOMENICO Rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Di Renzo, del Foro di Vibo Valentia -controricorrente- letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente ; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 17/05/2022