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Decreto — n. 16466/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal under Civil Procedure Code articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 16466/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, representing Constructioni Generali, withdrew the suit while the defendant, Azienda Servizi Municipalizzati, accepted this withdrawal. Consequently, the court ruled that no further judgment on costs or merits was necessary, citing the specific requirements for withdrawal under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's withdrawal of an appeal, accepted by the opposing party, results in the immediate extinction of the proceedings without the need for further adjudication.

Parole chiave

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Civil Procedure Code withdrawal of appeal extinction of proceedings accepted withdrawal no costs ruling condono delle spese procedurali versamento dell'anticipo delle spese rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27941/2019 R.G. proposto da : COSTRUZIONI GENERALI SRL GIÀ COSTRUZIONI GENERALI SPA GIÀ ING. ORFEO MAZZITELLI SPA elettivamente dom.ta in Roma, via Laura Mantegazza, n. 24, presso lo studio di Marco Gardin (PEC ). Rappresentata e difesa dall’avv. Donato Gargano (CF GRGDNT55R23A662U) -ricorrente- contro AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI SRL Rappresentata e difesa dall’avv. Davide Giuseppe De Gennaro (CF DGNDDG57M01F284K, PEC trani.it -controricorrente- letta la rinuncia al ricorso de l la ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente ; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 20 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 17/05/2022 I