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Ordinanza — n. 16420/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to preclusion and lack of new evidence regarding debt facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16420/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the issues of fact were already definitively settled by the appellate court's decision. The appellant argued that the lower court failed to examine specific evidence regarding the bank's right to retain funds from the risk management account, but the court found no new evidence to overturn the technical expert's findings. Consequently, the court applied the principle of preclusion to reject the attempt to re-examine established facts and ordered the appellant to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: The appeal is inadmissible when the contested issues of fact were already decided in the lower instance based on the same technical expert report, as the appellant's arguments merely seek to re-examine facts without presenting new evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
preclusion of appeal technical expert report inadmissible appeal re-examination of facts risk management account debt existence convention interpretation estinzione del debito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
Art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 29222/19
doppia conforme, presuppone che nei due gradi di merito le "questioni di fatto" siano state decise in base alle "stesse ragioni", sicché la preclusione non opera solo nel caso in cui l'istruzione probatoria sia del tutto mancata (Cass., n. 29222/19).
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Testo completo

017 ORDINANZA sul ricorso 9801/2017 proposto da: Consorzio Garanzia Crediti, soc. coop, in liquidazione, a r.l., in persona del liquidatore pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Varrone n.9, presso lo studio dell'avvocato Vannicelli Francesco, che lo rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente – Unione di Banche Italiane S.p.a., incorporante la Banca Carime s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Maresciallo Pilsudski n.118, presso lo studio dell'avvocato Stanizzi Antonio, rappresentata e difesa dall’avvocato Capobianco Ernesto, con procura speciale in calce al controricorso;

Italfondiario s.p.a., quale procuratrice della Castello Finance s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 9801/2017 Numero sezionale 978/2022 Numero di raccolta generale 16420/2022 elettivamente domiciliata in Roma, via Cassiodoro n.1/a, presso Data pubblicazione 20/05/2022 lo studio dell'avvocato Costantino Giorgio, che la rappresenta e difende, con procura speciale in calce al controricorso; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1040/2016 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 17/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2022 dal Cons. rel., dott.

CAIAZZO ROSARIO. RILEVATO CHE Il Consorzio Garanzia Crediti s.c. a r.l. convenne innanzi al Tribunale di Bari la Banca Carime s.p.a. chiedendone la condanna alla restituzione della somma di lire 284.429.327 oltre interessi e rivalutazione, previa risoluzione per inadempimento della convenzione del 17.2.97 per colpa della convenuta, nonché la condanna al risarcimento dei danni nella somma di lire 250.000.000. Al riguardo, l’attrice assumeva: di aver stipulato il 22.9.84 con la Caripuglia una convenzione per la concessione di finanziamenti in favore degli associati, con garanzia al 100% del Consorzio, convenzione rinnovata il 17.2.97; che a garanzia del buon fine dei finanziamenti le parti avevano contestualmente costituito un fondo di gestione-rischi su due conti correnti accesi presso due filiali, con vincolo d’indisponibilità a favore della banca, a titolo di pegno e con possibilità di svincolo delle somme eccedenti l’importo della garanzia concessa; che nonostante sul fondo vi fossero importi per oltre lire 284.000.000, la Carime s.p.a. aveva indebitamente trattenuto dette somme senza comunicare le posizioni in sofferenza, e senza consentire nuovi finanziamenti agli associati, in conformità della nuova convenzione; che non aveva avuto seguito la diffida volta a conoscere i dati F i r m a t o D a :

B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 9801/2017 Numero sezionale 978/2022 Numero di raccolta generale 16420/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 sull’elenco dei finanziamenti, lo stato del recupero dei singoli crediti e gli addebiti sul conto con prelievo delle quote di garanzia.

Interveniva Intesa BCI Gestione Crediti s.p.a. quale cessionaria pro- soluto di tutti i crediti in sofferenza della Caripuglia, resistendo alla domanda e proponendo domanda riconvenzionale, con la quale chiedeva la condanna dell’attrice al pagamento delle somme depositate sul fondo, previo accertamento del vincolo di destinazione delle stesse, nonché all’integrazione del fondo in caso di mancato recupero del 50% dei finanziamenti, ai sensi dell’art. 16 della convenzione. Al riguardo, l’Intesa esponeva che: le somme accreditate sul fondo Rischi erano costituite in pegno a favore della banca a garanzia del buon fine dei finanziamenti concessi; ai sensi dell’art. 16 della convenzione; che il rischio dell’insolvenza era ripartito tra i due contraenti al 50%, fino al pignoramento; che dopo tale atto la banca aveva diritto di prelevare dal fondo il 50% dell’insoluto e poi, in caso d’infruttuosità delle procedure, il diritto di prelevare l’altro 50%; ai sensi dell’art. 19 della convenzione; che solo in caso d’integrale azzeramento dell’esposizione del Consorzio, quest’ultimo avrebbe avuto diritto alla restituzione delle eventuali somme sul fondo; che le somme depositate sul fondo Rischi erano insufficienti e non erano comunque restituibili, atteso il divieto stabilito dalla convenzione; che l’istituto aveva dunque diritto ad addebitare sul conto corrente del fondo il 50% pari alla somma di euro 478.804,94.

Si costituiva anche Banca Carime s.p.a. che si riportava alle difese della Intesa BCI s.p.a. Con sentenza non definitiva del 23.5.06, il Tribunale rigettò la domanda principale, dichiarando il diritto di Intesa BCI s.p.a. di trattenere tutte le somme sul conto corrente acceso presso la Carime F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 9801/2017 Numero sezionale 978/2022 Numero di raccolta generale 16420/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 s.p.a., disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio sulla riconvenzionale. Avverso tale sentenza propose appello il Consorzio che, con sentenza del 17.11.16, la Corte territoriale rigettò, osservando che: l’appellante aveva ripetutamente dedotto l’esistenza di due conti correnti, sommando i saldi di ciascuno, nonostante fosse stato affermato e documentato che la Banca Carime s.p.a. avesse estinto uno dei due conti, per cui esattamente il Tribunale aveva dovuto dichiarare che il conto era stato estinto e il relativo saldo trasferito sul conto dell’altra filiale della Carime.

L’elemento essenziale della motivazione era che il versamento non servì, come sostenuto dal Consorzio, ad estinguere l’intero debito pregresso, che invece risultava ancora esistente e quantificato dal c.t.u.; la Carime non avrebbe potuto disporre la restituzione delle somme vincolate a pegno per crediti di cui era titolare l’Intesa BCI; in virtù dell’art. 16 della convenzione, la banca aveva diritto, in caso d’infruttuosa esecuzione, di prelevare per l’intero tutte le somme di cui era rimasta creditrice per i finanziamenti concessi.

Il Consorzio ricorre in cassazione con unico motivo, illustrato con memoria. Resistono con controricorso, illustrato con memoria, l’UBI s.p.a., incorporante la Carime s.p.a. e l’Italfondiario s.p.a. quale procuratrice della Castello Finance s.r.l. RITENUTO CHE L’unico motivo denunzia omesso esame di fatto decisivo, discusso tra le parti, in ordine al contenuto e alle conclusioni della c.t.u.; al riguardo, il ricorrente deduce che: come emerge dalla stessa c.t.u., da un lato non erano state rispettate le procedure previste dalla convenzione per la verifica della posizione debitoria garantita dal Consorzio e, dall’altro, la somma di lire 499.682.525 versata il F i r m a t o D a :

B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 9801/2017 Numero sezionale 978/2022 Numero di raccolta generale 16420/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 20.12.96 dal Consorzio alla Carime, aveva la funzione d’integrare il fondo Rischi del Consorzio, in vista della sottoscrizione di una nuova convenzione che di fatto, secondo la c.t.u., non era mai stata applicata; la c.t.u. aveva esaminato anche debiti o non garantiti dal Consorzio o già estinti; la corte d’appello non aveva esaminato le conclusioni del c.t.u. il quale aveva ritenuto non verificabile “per carenza di motivazione” sia la natura del credito che la riferibilità al Consorzio, sia il superamento del limite di finanziabilità fissato dall’art. 9 della convenzione del 22.2.84.

Il motivo è inammissibile. va osservato che l’art. 348ter, u.c., c.p.c., in base al quale non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di c.d. doppia conforme, presuppone che nei due gradi di merito le "questioni di fatto" siano state decise in base alle "stesse ragioni", sicché la preclusione non opera solo nel caso in cui l'istruzione probatoria sia del tutto mancata (Cass., n. 29222/19). Nel caso concreto, emerge che nei due gradi di merito le questioni di fatto siano state decise per le stesse ragioni, sulla base dell’accertamento compiuto da consulenza tecnica d’ufficio, cui nella pronuncia impugnata si è prestata motivata adesione, per cui è da ritenere sussistente, in applicazione della suddetta norma, la preclusione dell’impugnazione in cassazione della sentenza d’appello.

Il motivo è comunque inammissibile poiché diretto a ribaltare l’interpretazione del fatto operata dalla Corte d’appello circa la questione della sussistenza del debito del Consorzio, addebitato sul conto corrente, e dell’ambito applicativo dell’art. 16 della convenzione in relazione al diritto della banca di trattenere dal fondo-Rischi l’intera somma oggetto dei finanziamenti concessi, a seguito di infruttuoso esito di procedure esecutive. la Corte territoriale ha preso in esame i F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 9801/2017 Numero sezionale 978/2022 Numero di raccolta generale 16420/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 fatti indicati, così come analizzati dalla consulenza tecnica d’ufficio, fornendo un’interpretazione dell’art. 16 della convenzione, non censurabile nel suo nucleo di merito, così da corroborare l’inammissibilità della censura anche in relazione al dedotto vizio di omesso esame, dato che si tratta di vizio che di fatto tende al riesame dei fatti di causa, come accertati dall’espletata consulenza con argomentazioni fatte proprie dalla sentenza impugnata con plausibile motivazione.

Invero, la Corte territoriale ha tenuto conto della argomentazioni del c.t.u., fatte proprie dalla sentenza impugnata con plausibile motivazione. Peraltro, la ratio della permanenza della situazione debitoria, anche dopo il versamento accertato dalla consulenza d’ufficio, non è stata attinta dal ricorrente. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di euro 7200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 24 marzo 2022. Il Presidente F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a