Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 16413/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal waiver of the legal action.

Numero d'incarto Decreto — n. 16413/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal waiver of the appeal. The appellant, represented by an attorney, submitted a written renunciation meeting the requirements of the Civil Procedure Code. Consequently, the court issued a decree stating the case is closed without addressing costs or scheduling a hearing.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's valid waiver of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings without further judicial intervention.

Parole chiave

Generato dall'IA
Civil Procedure Code waiver of appeal extinction of proceedings decreto di estinzione Italian Civil Procedure formal renunciation judicial dismissal anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9339/2021 R.G. proposto da: OTASOWIE OSAZE, Rappresentato e difeso dall’avvocato Gianluca Ricozzi, PEC studiolegalericozzi@legalmail.it -ricorrente- letta la rinuncia al ricorso del ricorrente ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma, il 17/05/2022 Il Presidente della Sezione