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Decreto — n. 16411/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to the appellant's formal waiver of the lawsuit under CPC articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 16411/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the proceedings extinguished following the appellant's formal waiver of the lawsuit. The appellant, represented by counsel in Milan, explicitly renounced the appeal, which the court validated as meeting the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, no further judgment on the merits or costs was issued, and the case was formally closed.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's formal waiver of an appeal constitutes a valid ground for the extinction of the proceedings, thereby terminating the litigation without a substantive ruling on the merits.

Parole chiave

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waiver of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure formal renunciation dismissal of appeal procedural termination Italian Supreme Court ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25582/2021 R.G. proposto da : MULLA NANNU Rappresentato e difeso dall’avv. Rosalia Bennato, presso il cui studio in Milano, Corso Buenos Aires, n. 52, è elettivamente domiciliato - ricorrent e - letta la rinuncia al ricorso del ricorrente, ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Così deciso in Roma,il 17/05/2022 Il President