Cassation court dismisses appeal as inadmissible for failing to cite specific legal arguments regarding debt extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific legal arguments demonstrating an error in the application of the cited statutes. The appellant merely contested the evidentiary weight of bank documents without articulating how the lower court misapplied the relevant civil code provisions. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the threshold for reviewing alleged violations of law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant fails to cite the specific legal provisions violated and provide concrete arguments demonstrating the error in their application.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
2017 ORDINANZA sul ricorso 16970/2017 proposto da: Battaglia Paolo Emilio, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Banti n.34, presso lo studio dell'avvocato Bruni Anna Maria, che lo rappresenta e difende, unitamente all’avvocato Pennino Vincenzo, con procura speciale per notar dott. Napoleone, Rep.n. 50933 del 22.6.21; -ricorrente - -contro- Banca Mediolanum s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Varrone n. 9, presso lo studio dell'avvocato Celletti Biancamaria, che la rappresenta e difende, con procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 10859/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 27/05/2016;F i r m a t o D a :
B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 16970/2017 Numero sezionale 981/2022 Numero di raccolta generale 16410/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2022 dal Cons. rel., dott.
CAIAZZO ROSARIO. RILEVATO CHE Il giudice di pace di Roma accolse l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso a favore della Banca Mediolanum s.p.a., nei confronti di Paolo Emilio Battaglia, per la somma di euro 2033,67 oltre interessi, ritenendo che il credito fatto valere, fondato su documenti di conto corrente, fosse estinto. Con sentenza del 9.5.16, il Tribunale di Roma accolse l’appello della Banca Mediolanum s.p.a., osservando che: erano stati prodotti il contratto di conto corrente, i relativi estratti-conto, l’ultimo dei quali recava saldo zero al 30.9.08 in conseguenza dell’annotazione a credito di una somma corrispondente al saldo debitorio, con la seguente causale:
“azzeramento saldo per estinzione”, dicitura riconducibile, come per prassi, ad un’operazione contabile effettuata in occasione del recesso della banca dal rapporto e non indicativa dell’estinzione del debito; tale interpretazione degli atti trovava sufficiente riscontro anche nell’ulteriore documentazione prodotta, quali i ricorrenti solleciti all’estinzione del credito e la nota dell’appellato del 26.4.07 con la quale fu eccepita la non debenza dell’importo limitatamente agli interessi maturati su fido accordato, per la mancata osservanza degli obblighi informativi.
Paolo Emilio Battaglia ricorre in cassazione con due motivi. La Banca Mediolanum s.p.a. resiste con controricorso. RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione falsa applicazione degli artt. 1832 c.c., e 50 d.lgs. n. 385/93, per aver il Tribunale erroneamente ritenuto di dover escludere l’estinzione del credito della banca, per la riconducibilità dell’azzeramento del saldo ad un’operazione contabile F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a :
A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 16970/2017 Numero sezionale 981/2022 Numero di raccolta generale 16410/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 effettuata come per prassi in occasione del recesso della banca dal rapporto, adducendo l’efficacia probatoria dell’estratto-conto non contestato dalla banca, non essendo rilevante la documentazione contabile interna della medesima banca. Il secondo motivo denunzia violazione falsa applicazione dell’art.1832 cc, per aver il Tribunale omesso di considerare un fatto estintivo del credito fatto valere dalla banca, quale la mancata contestazione dell’estratto-conto del 30.9.07, principio applicabile anche a danno della banca.
I due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili poiché diretti al riesame dei fatti, ovvero a ribaltarne l’interpretazione della Corte d’appello che ha ritenuto che i documenti prodotti dimostrino la persistenza del credito. Va osservato che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa.
Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (Cass., n. 25332/14). Quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, 1° co. n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed F i r m a t o D a :
B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 16970/2017 Numero sezionale 981/2022 Numero di raccolta generale 16410/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina; diversamente il motivo è inammissibile, in quanto non consente alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass., n. 828/07; n. 635/15).
Nel caso concreto, il ricorrente si è limitato a contestare le valutazioni della Corte d’appello sull’efficacia probatoria dei documenti esaminati, contrapponendovi la propria valutazione, mentre non risultano sviluppati argomenti in diritto diretti a dedurre un’erronea ricognizione delle norme richiamate, sicché il motivo si profila sostanzialmente volto a dimostrare piuttosto vizi di motivazione che non errori di diritto. Inoltre, non è censurata la ratio relativa alla decisività degli altri documenti prodotti che hanno condotto il Tribunale a dare una valutazione del “saldo zero” opposta a quella del giudice di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di euro 2200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 16970/2017 Numero sezionale 981/2022 Numero di raccolta generale 16410/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 marzo 2022. Il Presidente F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s