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Ordinanza — n. 16408/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for re-examining facts and interpreting Article 1227 Civil Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16408/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Antonio La Rocca inadmissible and dismissed the request for cassation. The appellant argued that the lower court erred in fact-finding regarding the bank's negligence and the allocation of liability between the parties. The court ruled that the appeal directly challenged the factual assessment and the interpretation of Article 1227 of the Civil Code concerning contributory negligence, which are strictly prohibited grounds for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 2, 3, 4 c.p.c.; Art. 1227 c.c.: Appeals cannot be admitted if they seek a re-examination of facts or a new interpretation of the law by the appellate court, as the supreme court's role is limited to legal error review.

Parole chiave

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Italian Civil Procedure Contributory Negligence Cassation Admissibility Re-examination of Facts Article 1227 Civil Code errore contabile spese bancarie bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 2, 3, 4 c.p.c.
Art. 1227 c.c.
Il secondo motivo è inammissibile perché diretto al riesame dell’interpretazione della Corte territoriale circa il concorso di colpa, a norma dell’art. 1227 c.c., tra il La Rocca e la MPS s.p.a.
art. 1227 c.c
Il secondo motivo è inammissibile perché diretto al riesame dell’interpretazione della Corte territoriale circa il concorso di colpa, a norma dell’art. 1227 c.c., tra il La Rocca e la MPS s.p.a.
art. 345 c.p
RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., per aver la Corte d’appello considerato ammissibile l’appello della MPS s.p.a.
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Testo completo

017 ORDINANZA sul ricorso 17750/2017 proposto da: La Rocca Antonio, elettivamente domiciliato in Roma, via Dardanelli n.37, presso lo studio dell'avvocato Del Vescovo Matteo, rappresentato e difeso dall'avvocato Pennacchia Cristiano, con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te domic. in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n.9,presso lo studio dell'avvocato Mannocchi Massimo, che la rappresenta e difende, con procura speciale in calce al controricorso;

Carbone Roberto, elett.te domic. in Roma, v.le Regina Margherita n.278, presso lo studio dell'avvocato Ferraro Marco, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Bagnardi Roberto Maria, con procura speciale in calce al controricorso;F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17750/2017 Numero sezionale 982/2022 Numero di raccolta generale 16408/2022 -controricorrenti Data pubblicazione 20/05/2022- avverso la sentenza n. 2333/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2022 dal Cons. rel., dott.

CAIAZZO ROSARIO. RILEVATO CHE Antonio la Rocca, titolare di impresa di autotrasporti, convenne innanzi al Tribunale di Latina la banca Monte Paschi di Siena s.p.a. esponendo: di aver subito il protesto di una cambiale emessa a favore della Romana Diesel s.p.a., a causa della negligenza della stessa banca, poiché per errore il titolo era stato domiciliato presso l’agenzia MPS di Lamporecchio anziché presso quella di Itri che invece era stata chiaramente indicata nel frontespizio del titolo; l’agenzia di Lamporecchio, in mancanza del pagamento, aveva inviato la cambiale presso il notaio Carbone il quale aveva provveduto a protestarla; di aver subito un danno pari a euro 50.000,00 per il quale chiedeva la condanna della banca convenuta.

Si costituì quest’ultima eccependo l’infondatezza della domanda, assumendo che l’equivoco era stato ingenerato dallo stesso attore il quale aveva errato nell’indicazione del CAB relativo all’agenzia competente, invocando l’art. 1227 c.c., e chiamando in causa la banca Antonveneta, presso cui era stato presentato il titolo, e il notaio. Il Tribunale accolse la domanda condannando MPS s.p.a. al pagamento della somma di euro 29.250,00 e, riconoscendo un concorso di colpa dell’attore e del notaio, condannò altresì quest’ultimo a manlevare la banca del 50% di quanto versato all’attore.F i r m a t o D a :

B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17750/2017 Numero sezionale 982/2022 Numero di raccolta generale 16408/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 MPS s.p.a. propose appello; si costituirono La Rocca e il notaio. Con sentenza del 6.4.17, la Corte territoriale accolse l’appello della MPS s.p.a., rigettando la domanda del La Rocca, osservando che: era infondata l’eccezione d’inammissibilità dell’impugnazione in quanto l’eccezione relativa alla responsabilità concorrente ed esclusiva dell’attore, ex art. 1227, c. 2 c.c., era stata sollevata fin dalla comparsa di costituzione in primo grado; tale eccezione era fondata in quanto, a fronte dell’errore di Banca Antonveneta e della MPS s.p.a., che trasmisero il titolo all’agenzia sbagliata, l’attore avrebbe potuto evitare facilmente il danno; infatti, deve presumersi che quest’ultimo avesse ricevuto, come da prassi, l’avviso di pagamento del titolo da parte del domiciliatario, sicché non poteva ignorare che l’avviso gli fosse stato spedito dall’agenzia di Lamporecchio anziché da quella di Itri- sebbene ciò sia stato smentito dall’attore-; in tal caso, l’attore avrebbe potuto consegnare l’avviso al fine di chiarire subito la situazione e, considerando che la cambiale fu protestata due giorni dopo, allarmato dal mancato rinvenimento del titolo, avrebbe dovuto e potuto contattare il creditore al fine di accertarsi se lo stesso avesse presentato il titolo, così estinguendo il debito evitando il protesto; in definitiva, l’attore commise l’errore originario, inserendo un numero cab sbagliato circa l’agenzia domiciliataria, ed adottò una condotta assolutamente inidonea ad evitare il protesto.

Antonio la Rocca ricorre in cassazione con tre motivi, illustrati con memoria. MPS s.p.a. e Roberto Carbone resistono con controricorso; Carbone ha altresì presentato memoria. RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., per aver la Corte d’appello considerato ammissibile l’appello della MPS s.p.a. che aveva invece introdotto una domanda nuova nel F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a :

A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17750/2017 Numero sezionale 982/2022 Numero di raccolta generale 16408/2022 chiedere la corresponsabilità dell’attore nella misura del 90%, ex art. Data pubblicazione 20/05/2022 1227 cc. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 1375, c.c., per non aver la Corte d’appello ritenuto che, pur a fronte dell’errore iniziale riguardante il cab, la banca avrebbe dovuto esercitare un controllo sulla rispondenza dello stesso cab indicato nel titolo a quello effettivo.

Il terzo motivo deduce nullità della sentenza per violazione dell’art.112 cpc, per aver la Corte d’appello ritenuto operante la presunzione, non rilevabile d’ufficio, che l’attore avesse ricevuto l’avviso di pagamento del titolo da parte del domiciliatario, fatto che non avrebbe comunque giovato all’attore data la complessità di contattare il creditore, quale società per azioni. RITENUTO CHE Anzitutto, è infondata l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla controricorrente MPS s.p.a.; al riguardo, rilevato che la sentenza impugnata era stata notificata il 4.5.17, s’eccepisce che la notifica del ricorso è stata effettuata con pec il 3.7.2017, alle ore 22,24 dopo le ore 21,00 per cui, tardiva a tenore del combinato disposto degli artt. 16septies d.l. n. 179/12 e 147 c.p.c. (secondo cui la notifica eseguita dopo le ore 21,00 si considerava perfezionata alle ore 7 del giorno successivo).

Va osservato che, in tema di notificazione di atti processuali, dichiarata l'illegittimità costituzionale, con sentenza n. 75 del 2019, dell'art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 221 del 2012 - nella parte in cui prevedeva che la notificazione eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17750/2017 Numero sezionale 982/2022 Numero di raccolta generale 16408/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 generazione della predetta ricevuta-, trova applicazione anche in questa ipotesi il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione (Cass., n. 4712/20; n. 1383/22).

Pertanto, la notificazione del ricorso risulta effettuata nel rispetto del termine di 60 gg. in data 3.7.2017. Il primo motivo è inammissibile, in quanto diretta al riesame dei fatti, ovvero a ribaltarne l’interpretazione, considerando che la Corte d’appello ha dato che la MPS s.p.a. aveva sollevato, nella comparsa di costituzione in primo grado, l’eccezione ex art. 1227, 1 e 2° c.c. Il secondo motivo è inammissibile perché diretto al riesame dell’interpretazione della Corte territoriale circa il concorso di colpa, a norma dell’art. 1227 c.c., tra il La Rocca e la MPS s.p.a. in ordine all’avvenuto protesto.

Invero, il ricorrente assume che la responsabilità esclusiva della levata del protesto sarebbe imputabile esclusivamente alla banca dato il grado di diligenza ad essa richiesto, ma la motivazione della sentenza impugnata coinvolge anche l’attore per l’errore nell’indicazione del cab e per la condotta negligente successivamente tenuta. Vi è dunque un accertamento di fatto sul suddetto concorso di colpe non censurato dal motivo in esame. Invero, la Corte d’appello ha affermato che sarebbe stato agevole escludere il danno con una condotta diligente del danneggiato; tale ratio della sentenza impugnata non è stata censurata, avendo il ricorrente incentrato la doglianza sulla mancata considerazione della diligenza specifica che la banca avrebbe dovuto esperire al fine di evitare il danno, poi verificatosi con la levata del protesto.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile. Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe pronunciato ultra petita nell’applicare la presunzione dell’avvenuta ricezione dell’avviso di pagamento; al F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17750/2017 Numero sezionale 982/2022 Numero di raccolta generale 16408/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 riguardo, premesso che, in realtà, l’attore non nega di aver ricevuto l’avviso, non sussiste alcuna ultrapetizione avendo la Corte d’appello pronunciato sulla domanda del La Rocca.

La doglianza è, piuttosto, diretta al riesame dei fatti, ovvero a contestare l’interpretazione della Corte territoriale sulla ritenuta presunzione della ricezione del suddetto avviso. Circa il regime delle spese, considerata la particolarità della fattispecie concreta, sussistono le condizioni per la compensazione delle stesse.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 24 marzo 2022. Il Presidente F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t