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Ordinanza — n. 16193/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding ten-year prescription interruption by civil party status in criminal proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16193/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation dismissed Rosario Messina's appeal against the Rome Court of Appeal's decision upholding the ten-year prescription period for restitution claims. The court held that AGEA's status as a civil party in the criminal fraud trial automatically interrupted the prescription term without needing specific civil claims. Consequently, the court rejected the argument that the civil party status did not constitute a valid interruption of the limitation period.

Regesto Legislator

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Art. 185 c.p.; In criminal proceedings where the civil party seeks restitution linked to the offense, their status alone interrupts the ten-year prescription period for the civil claim without further formal requirements.

Parole chiave

Generato dall'IA
prescription period interruption civil party status criminal restitution of undue payments ten-year limitation period fraud aggravated offense civil party civil claim prescription termination restituzione del termine

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 185 c.p.
Art. 91 c.p.c.
Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 91 c.p.c., per aver la Corte territoriale, nell’accogliere l’opposizione dell’AGEA, condannato il ricorrente al pagamento delle spese in violazione del principio della soccombenza.
Art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
art. 640bis c.p
art. 185 c.p
art. 91 c.p
Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 91 c.p.c., per aver la Corte territoriale, nell’accogliere l’opposizione dell’AGEA, condannato il ricorrente al pagamento delle spese in violazione del principio della soccombenza.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 17226/14
Cass., n. 22100/15
anche Cass., n. 22100/15).
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 27343/2016 proposto da: Messina Rosario, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Benedetto Cairoli n. 2, presso lo studio dell’avvocato Orazio Castellana, rappresentato e difeso dall’avvocato Tommaso Savito, con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- AGEA- Agenzia per le riscossioni in agricoltura-, in persona del legale rappres. p.t.; - intimata – avverso la sentenza n. 2400/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicata il 16/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2022 dal Cons. rel., dott.

ROSARIO CAIAZZO. Pag. 1 a 5 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 27343/2016 Numero sezionale 1059/2022 Numero di raccolta generale 16193/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 RILEVATO CHE Con sentenza del 16.5.11, il Tribunale di Roma, decidendo sull’opposizione proposta da Rosario Messina avverso l’ordinanza- ingiunzione con la quale l’AGEA -Agenzia per le riscossioni in agricoltura- gli aveva intimato la restituzione della somma di euro 806.091,89 a titolo d’indebita percezione di contributi comunitari inerenti al settore dell’aiuto al consumo dell’olio di oliva, accolse l’eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente per decorso del termine decennale dalla formale richiesta di restituzione dell’aiuto comunitario, avvenuta il 30.6.94, escludendo che la costituzione di parte civile avesse interrotto il suddetto termine per mancata prova del fatto che la stessa costituzione di parte civile avesse avuto come oggetto l’azione di ripetizione d’indebito o il risarcimento dei danni, e che essa fosse avvenuta anche nei confronti del Messina, essendo stato il processo penale celebrato a carico di vari imputati.

L’AGEA propose appello avverso la predetta ordinanza; il Messina resisteva proponendo appello incidentale condizionato con il quale chiedeva che, in riforma dell’impugnata ordinanza, s’applicasse il termine di prescrizione quinquennale. Con sentenza del 16.4.2016, la Corte territoriale accolse l’appello principale, respingendo l’opposizione del Messina, e rigettò l’appello incidentale, osservando che: l’AGEA si era costituita parte civile nel processo penale promosso nei confronti del ricorrente, sicché era formalistico pretendere che la domanda restitutoria e/o risarcitoria fosse giustificata con enunciazioni ulteriori rispetto a quella del legame che la collega al fatto-reato; il termine di prescrizione decennale applicabile in tema d’indebito oggettivo era stato interrotto dapprima con la richiesta del 30.6.1994 di restituzione dei contributi ricevuti, e poi con la suddetta costituzione di parte civile nel giudizio conclusosi con sentenza Pag. 2 a 5 F i r m a t o D a :

B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 27343/2016 Numero sezionale 1059/2022 Numero di raccolta generale 16193/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 del 2012 di assoluzione per estinzione del reato perché prescritto e, da ultimo, con la notificazione dell’ordinanza per cui per cui è causa effettuata nel febbraio 2009; non era accoglibile l’eccezione del Messina circa l’erronea qualificazione dell’azione civile proposta nel processo penale avente ad oggetto l’indebito oggettivo, anziché il risarcimento dei danni da reato, di cui all’art. 640bis c.p.c., ex art. 185 c.p., con la conseguente configurabilità della prescrizione quinquennale del diritto fatto valere; che l’illecito ascritto al Messina era sostanzialmente da ravvisare nell’oggetto dell’istanza in sede penale, riguardo al risarcimento dei danni e alla restituzione del profitto del reato.

Rosario Messina ricorre in cassazione con tre motivi, illustrati con memoria. Non si è costituita l’AGEA. RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 2946, 2947, 2943, 2697, c.c., 115, c.1, c.p.c., 78 e 75, c.p.p., per aver la Corte d’appello ritenuto applicabile alla fattispecie il termine decennale di prescrizione sulla base della domanda risarcitoria contenuta nell’atto di costituzione di parte civile nel processo penale, non prodotto nel procedimento, sicché non sarebbe possibile stabilire se in sede penale tale richiesta abbia riguardato la sola azione di restituzione delle somme erogate oppure l’azione di risarcimento, o entrambe, dipendendone la diversa durata del termine di prescrizione (decennale o quinquennale).

Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 2946, 2947, 2697 e 2943, c.c., per aver la Corte d’appello ritenuto che nella fattispecie ricorresse la prescrizione decennale in relazione alla natura di indebito oggettivo dell’azione proposta dall’AGEA- rigettando l’appello incidentale condizionato- considerando invece irrilevante che tale azione fosse fondata sul reato di truffa aggravata, contestata nel processo penale. Il ricorrente si duole, al riguardo, che la Corte territoriale abbia ritenuto Pag. 3 a 5 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 27343/2016 Numero sezionale 1059/2022 Numero di raccolta generale 16193/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 che la costituzione di parte civile abbia interrotto il decorso del termine di prescrizione decennale, in mancanza della prova del contenuto determinato della domanda avanzata dall’AGEA in sede penale.

Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 91 c.p.c., per aver la Corte territoriale, nell’accogliere l’opposizione dell’AGEA, condannato il ricorrente al pagamento delle spese in violazione del principio della soccombenza. Il primi due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono infondati. Va osservato che, in caso di costituzione di parte civile in un processo penale, poi definito per prescrizione del reato nel successivo giudizio promosso in sede civile per la ripetizione di indebito, la pregressa costituzione ha valore interruttivo della prescrizione in quanto, ai sensi dell'art. 185 c.p., ogni reato obbliga, oltre che al risarcimento, alle restituzioni, sicché l'esperimento della azione civile nel processo penale è di per sé idonea ad identificare il petitum della domanda, senza che occorrano ulteriori enunciazioni formali rispetto a quella del legame eziologico che collega la pretesa stessa al fatto- reato (Cass., n. 17226/14).

Di conseguenza, nel caso concreto, la Corte d’appello ha correttamente considerato che la costituzione di parte civile da parte dell’AGEA in sede penale, in virtù della connessione con il reato di truffa aggravata, fosse idonea ad interrompere la prescrizione delle azioni di restituzione o di risarcimento del danno che l'art. 185 c.p. lega alla commissione del fatto-reato (v. anche Cass., n. 22100/15). Il terzo motivo è inammissibile perché non pertinente alla ratio decidendi, atteso che il ricorrente era soccombente in appello e, dunque, è stato legittimamente condannato al pagamento delle spese del giudizio.

Nulla per le spese, considerata la mancata costituzione dell’AGEA. Pag. 4 a 5 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 27343/2016 Numero sezionale 1059/2022 Numero di raccolta generale 16193/2022 Data pubblicazione 19/05/2022

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 30 marzo 2022. Il Presidente Umberto L.C.G. Scotti Pag. 5 a 5 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E