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Sentenza — n. 16180/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for revocation, holding new Swiss law arguments inadmissible under Italian procedural rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16180/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the appellant's request to revoke a final judgment against Attel Finance S.A. The appellant attempted to introduce new arguments regarding Swiss corporate law and the existence of a dissolved company, which were not raised in the original petition. The court ruled that these new issues violated the principle of contradiction and exceeded the scope of the initial grounds for appeal. Consequently, the appeal was dismissed, and costs were allocated to the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 395 n. 3 c.p.c.; Art. 378 c.p.c.: The grounds for a cassation appeal must strictly correspond to the initial petition; new factual or legal arguments introduced in subsequent memoranda are inadmissible as they violate the principle of contradiction and exceed the scope of the original complaint.

Parole chiave

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revocation of judgment principle of contradiction new grounds inadmissible cassation appeal limits procedural economy estinzione dell'obbligazione revoca del fallimento procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 395 n. 3 c.p.c.
FATTI DI CAUSA Con atto di citazione del 10 luglio 2009, Manfredi Lefebvre D’Ovidio ha chiesto la revocazione, ai sensi dell’art. 395 n. 3 c.p.c., della sentenza della Corte d’appello di Roma, emessa in data 17 marzo 2005 e passata in giudicato (a seguito del rigetto del ricorso per cassazione con sentenza n.
Art. 378 c.p.c.
Le memorie di cui all’art. 378 c.p.c.
Cass. n. 24007 del 2017
Cass. n. 24007 del 2017).
dPR n. 115 del 2002
13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.
legge n. 228 del 2012
1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
art. 378 c.p
Le memorie di cui all’art. 378 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24007 del 2017
Cass. n. 24007 del 2017).
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Testo completo

Numero registro generale 27016/2015 Numero sezionale 337/2022 Numero di raccolta generale 16180/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto CARLO DE CHIARA Presidente Processuale - sentenza di appello GIULIA IOFRIDA Consigliere - revocazione - ANTONIO PIETRO LAMORGESE Consigliere - Rel. società estinta - intervento in causa MASSIMO FALABELLA Consigliere Ud. 31/01/2022 PU PAOLO FRAULINI Consigliere Cron. R.G.N. 27016/2015 SENTENZA sul ricorso 27016/2015 proposto da:

Lefebvre D’Ovidio Manfredi, elettivamente domiciliato in Roma, via XX Settembre n.3, presso lo studio dell’avvocato Rappazzo Antonio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Vaccarella Romano, giusta procura a margine del ricorso e procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore; -ricorrente - contro Attel Finance S.A., in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Giuseppe Ferrari n. 4, presso lo studio dell’avvocato Sgroi Marco, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Isnardi Carlo, giusta procura speciale F i r m a t o D a :

D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : L A M O R G E S E A N T O N I O P I E T R O M A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 7 0 1 b 7 1 3 d c 7 a 4 8 a c d d 7 d 8 6 b 2 8 4 c d 3 b Numero registro generale 27016/2015 Numero sezionale 337/2022 Numero di raccolta generale 16180/2022 per Notaio avv.

Maria Cristina Bonfio di Lugano - n.86842, munita di Data pubblicazione 19/05/2022 apostille in data 1.2.2018; -controricorrente - contro Attel & C.ie S.A. in Liquidazione; - intimata - avverso la sentenza n. 4911/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/09/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/2022 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stanislao De Matteis che ha concluso per il rigetto del ricorso (v. conclusioni scritte); udito, per il ricorrente, l'Avvocato Romano Vaccarella che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; udito, per la controricorrente, l’Avvocato Corrado Sgroi, con delega, che ha chiesto il rigetto.

FATTI DI CAUSA Con atto di citazione del 10 luglio 2009, Manfredi Lefebvre D’Ovidio ha chiesto la revocazione, ai sensi dell’art. 395 n. 3 c.p.c., della sentenza della Corte d’appello di Roma, emessa in data 17 marzo 2005 e passata in giudicato (a seguito del rigetto del ricorso per cassazione con sentenza n. 24855 del 22 novembre 2006), che lo aveva condannato a un pagamento in favore della società Attel & Cie S.A.: l’attore ha riferito di avere successivamente rinvenuto un documento dal quale risultava che la sua obbligazione di avallo di due pagherò cambiari, in favore della predetta società, si era estinta.F i r m a t o D a :

D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : L A M O R G E S E A N T O N I O P I E T R O M A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 7 0 1 b 7 1 3 d c 7 a 4 8 a c d d 7 d 8 6 b 2 8 4 c d 3 b Numero registro generale 27016/2015 Numero sezionale 337/2022 Numero di raccolta generale 16180/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 La Attel & Cie non si è costituita nel giudizio revocatorio, nel quale ha spiegato intervento la Attel Finance, la cui ammissibilità è stata contestata dal Manfredi.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 2 settembre 2015, ha ritenuto ultroneo l’esame della questione dell’ammissibilità dell’intervento di Attel Finance, essendo nulla la citazione in revocazione di Attel & Cie, società non più esistente (o di cui era indimostrata l’esistenza) all’epoca di introduzione del giudizio per revocazione nel 2009, nei cui confronti non si era quindi instaurato un valido rapporto processuale. Ciò risultava, ad avviso della Corte, da documentazione prodotta dall’intervenuta Attel Finance (nota della Pretura di Lugano del 29 luglio 2009 diretta al Tribunale di Roma, da cui risultava che la società era stata “radiata” dal Registro di Commercio di Lugano e, quindi, non esisteva più); da una sentenza del Tribunale di Roma (n. 18604 del 2012) da cui emergeva che la società era stata cancellata il 3 giugno 2008 e dal “verbale di discussione” del 30 gennaio 2009 dinanzi al Pretore di Lugano prodotto dall’attore in revocazione.

Inoltre, era nulla la notifica della citazione in revocazione al procuratore della società nel giudizio nel quale è stata emessa la sentenza revocanda, stante il decorso del termine massimo di ultrattività della procura, e meramente tentato il rinnovo della notifica presso l’ultimo liquidatore della società ma successivamente all’estinzione della stessa. Avverso questa sentenza il D’Ovidio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; la Attel Finance ha resistito con controricorso; la Attel & Cie non ha svolto attività difensiva.

Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONEF i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : L A M O R G E S E A N T O N I O P I E T R O M A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 7 0 1 b 7 1 3 d c 7 a 4 8 a c d d 7 d 8 6 b 2 8 4 c d 3 b Numero registro generale 27016/2015 Numero sezionale 337/2022 Numero di raccolta generale 16180/2022 Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa Data pubblicazione 19/05/2022 applicazione degli artt. 404, 115, comma 2, e 81 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la Corte romana deciso la causa in rito sulla base di documentazione attestante l’estinzione della Attel & Cie, prodotta in giudizio dall’intervenuta Attel Finance, che non si sarebbe potuto porre a fondamento della decisione, trattandosi di intervento in causa inammissibile, in quanto proposto da un soggetto non legittimato a proporre l’opposizione ordinaria di terzo né a intervenire nel giudizio di appello (artt. 344 e 404 c.p.c.).

Il motivo è infondato. Come rilevato anche dal Procuratore Generale (nella requisitoria per l’udienza dell’8 aprile 2021), la prova della estinzione della Attel & Cie non è stata ricavata dalla Corte territoriale soltanto dalla documentazione prodotta dalla Attel Finance, il cui intervento è contestato nel motivo in esame, ma anche da altra documentazione (sentenza del Tribunale di Roma n. 18604 del 2012) e dal “verbale di discussione” dinanzi al Pretore di Lugano del 30 gennaio 2009 prodotto dallo stesso attore in revocazione. La denunciata ed eventuale inammissibilità dell’intervento della Attel Finance, pertanto, non sarebbe idonea a scalfire la decisione impugnata, la quale è basata su documentazione ulteriore a dimostrazione dell’estinzione della società, vale a dire su rationes decidendi non attinte nel motivo.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 170, 141 e 300 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per avere ritenuto nulla la notifica ad Attel & Cie dell’atto di citazione in revocazione presso il procuratore della società (avvocato Porcacchia) costituito nel giudizio nel quale è stata emessa la sentenza da revocare, mentre la notifica era valida, violando il principio di F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a :

B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : L A M O R G E S E A N T O N I O P I E T R O M A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 7 0 1 b 7 1 3 d c 7 a 4 8 a c d d 7 d 8 6 b 2 8 4 c d 3 b Numero registro generale 27016/2015 Numero sezionale 337/2022 Numero di raccolta generale 16180/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 ultrattività della procura alle liti che opera fintanto che l’evento dell’estinzione non sia dichiarato in giudizio dal procuratore.

Il motivo si appunta su un passaggio argomentativo contenuto nella sentenza impugnata concernente la notifica della citazione al procuratore della Attel & Cie, dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza revocanda (cfr. art. 330, comma 3, c.p.c.), la quale tuttavia non integra ratio decidendi, che consiste, invece, nell’affermata inesistenza della società convenuta quando è stato introdotto il giudizio per revocazione. In tal senso esso è inammissibile. Il ricorrente D’Ovidio ha introdotto nella memoria questioni nuove modificando, in sostanza, il nucleo delle censure proposte nel ricorso: in quest’ultimo egli ha dedotto l’inammissibilità dell’intervento in causa della Attel Finance, mentre nella memoria ne ha sostenuto l’ammissibilità nella veste di successore a titolo particolare (quale cessionaria del credito) della Attel & Cie e, in quanto tale, legittimo contraddittore del ricorrente; inoltre, i motivi di ricorso non censurano la sentenza impugnata specificamente per avere affermato l’inesistenza giuridica della Attel & Cie, quanto il modo in cui la Corte l’ha accertata, mentre nella memoria il ricorrente deduce la piena esistenza di tale società sulla base di argomenti giuridici e fattuali ricavati dal diritto svizzero (circa la esistenza delle società cancellate dal registro e la loro possibile riviviscenza) non trattati nel ricorso né nella sentenza impugnata e implicanti accertamenti di fatto esulanti dalle attribuzioni di questa Corte.

Le memorie di cui all’art. 378 c.p.c. sono destinate esclusivamente ad illustrare ed a chiarire i motivi della impugnazione, ovvero alla confutazione delle tesi avversarie, e non possono sviluppare nuove censure né sollevare questioni nuove, che non siano F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a :

L A M O R G E S E A N T O N I O P I E T R O M A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 7 0 1 b 7 1 3 d c 7 a 4 8 a c d d 7 d 8 6 b 2 8 4 c d 3 b Numero registro generale 27016/2015 Numero sezionale 337/2022 Numero di raccolta generale 16180/2022 rilevabili d'ufficio, e neppure possono specificare, integrare o ampliare Data pubblicazione 19/05/2022 il contenuto dei motivi originari di ricorso (cfr. Cass. n. 24007 del 2017). Il ricorso è rigettato. Le spese devono essere compensate, in considerazione della complessità e peculiarità delle questioni trattate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Roma, 31 gennaio 2022 Il cons. rel. Il Presidente F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : L A M O R G E S E A N T O N I O P I E T R O M A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 7 0 1 b 7 1 3 d c 7 a 4 8 a c d d 7 d 8 6 b 2 8 4 c d 3 b