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Ordinanza — n. 15972/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against bank payment on non-transferable check, ruling negligence standard met.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15972/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a lower court decision ordering the bank to pay a non-transferable check. The appellant argued the bank was contractually liable for paying the wrong person, while the bank contended it fulfilled its duty of care. The court held that the bank successfully proved the payee's identity and lacked negligence, as the title showed no obvious signs of alteration.

Regesto Legislator

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Art. 43 l.ass.; Art. 1218 c.c.; The bank negotiating a non-transferable check is liable for damages caused by erroneous payment unless it proves the non-performance was not attributable to its fault, having met the standard of ordinary diligence.

Parole chiave

Generato dall'IA
non-transferable check banker's negligence contractual liability payment error duty of care identification standard Cassazione appeal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 43 l.ass.
Art. 1218 c.c.
Art. 1176 c.c.
N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 12714/2018 Numero sezionale 866/2022 Numero di raccolta generale 15972/2022 obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2,Data pubblicazione 18/05/2022 c.c.» (Cass.
Art. 360 c.p.c.
Art. 13 co. 1-quater d.P.R. 115/02
artt. 1218 c.c
con il secondo motivo s’invoca la violazione degli artt. 1218 c.c., 1176 c.c., censura evidenziata per i profili dei nn.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 16178/2018
Cass. s.u. 4315/2020
raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

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Testo completo

a nel titolo;

c) il titolo non risultava contraffatto, né vi era alterazione della sottoscrizione, conseguendone liberazione del pagamento per come la identificazione era avvenuta; Pagina 2 di 6 - RGN 12714/2018 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 12714/2018 Numero sezionale 866/2022 Numero di raccolta generale 15972/2022 3. Unipol avversa la citata decisione interponendo due motiviData pubblicazione 18/05/2022, cui resiste Poste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso, il ricorrente ha contestato la violazione dell’art.43 l.ass., avendo errato la sentenza nell’aver escluso la responsabilità contrattuale (di tipo oggettivo) della banca che aveva pagato il titolo intrasferibile a soggetto non legittimato e che, come tale, prescinde dalla colpa, bastando la prova dell’inadempimento;

2. con il secondo motivo s’invoca la violazione degli artt. 1218 c.c., 1176 c.c., censura evidenziata per i profili dei nn. 3 e 5 del co. 1 dell’art.360 c.p.c., avendo la sentenza omesso di considerare che Poste, quale banca negoziatrice, aveva comunque l’onere di liberarsi dalla presunzione di colpa, in quanto responsabile contrattuale come girataria per l’incasso, provando in giudizio lo specifico impedimento ad adempiere, secondo le peculiarità dell’assegno di traenza non trasferibile;

3. ritiene il Collegio che i motivi, da trattare in via congiunta, siano per un profilo inammissibili e per altro infondati; la prima censura relativa al dedotto pagamento del titolo a persona diversa dal beneficiario, risulta eccentrica rispetto a quanto accertato, in quanto dal tenore della sentenza del tribunale è emerso, invece, che il pagamento è avvenuto ad un soggetto identificato quale nominativamente coincidente con quello risultante dal titolo, ma senza alcuna prova che si trattasse di persone realmente e per previsione del titolo diverse;

4. per un secondo profilo, avendo riguardo alla doglianza relativa alla dedotta responsabilità ex art.43 co.2 l.ass., la censura è infondata, poiché secondo tale norma e senza che la natura dell’assegno di traenza immuti la rispondenza del principio, «la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell'assegno bancario ... munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria Pagina 3 di 6 - RGN 12714/2018 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a :

D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 12714/2018 Numero sezionale 866/2022 Numero di raccolta generale 15972/2022 obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2,Data pubblicazione 18/05/2022 c.c.» (Cass. s.u. 12477/2018, conf.

Cass. 25581/2018, 36761/2021, 3078/2022);

5. né, d’altronde, l’espressione “persona diversa dal prenditore” e di cui all’art.43 co.2 l.ass., può essere intesa, come voluto dal ricorrente, secondo un concetto di assolutezza (quale sarebbe nel presupposto, disatteso dalle citate Sezioni Unite, ove si desse corso ad una nozione oggettiva della responsabilità); occorre invece considerare il riferimento alla “persona diversa” nel possibile significato emergente dal contesto cartolare, per quanto cioè emerga dalla lettera del titolo di credito, come precisato sin da Cass.6249/1997 ed ovviamente fatta salva - ai fini di escludere la prova liberatoria dell’art.1218 c.c. - la eventuale rilevanza di elementi esterni, del tutto assenti nella vicenda, qualificanti in modo ulteriormente intenso la diligenza del soggetto negoziatore del titolo; in questo senso va ribadito che in materia di pagamento di un assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, «al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., che è norma "elastica", da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli "standards" valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente; non rientra in tali parametri la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale» (Cass. 34107/2019,3649/2021);

6. esclusa dunque ogni imputazione della responsabilità a titolo oggettivo, correttamente il giudice di merito ha considerato esaminabile una Pagina 4 di 6 - RGN 12714/2018 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 12714/2018 Numero sezionale 866/2022 Numero di raccolta generale 15972/2022 causa di impedimento dell’insorgere di siffatta responsabilità Data pubblicazione 18/05/2022contrattuale, ricostruendone, con apprezzamento di fatto privo di tratti di mera apparenza, una convincente plausibilità, alla luce di plurimi indici, tra cui – in via fondamentale – la mancata emersione di una non integrità del titolo, la identità per nome e cognome del beneficiario con quella di cliente pregresso della banca girataria per l’incasso, il difetto di ulteriori elementi formali nell’assegno destanti dubbi sulla persona, il rispetto di una procedura di identificazione a mezzo documenti; la considerazione di queste circostanze è stata specificamente assunta con riguardo alla condotta di POSTE, secondo parametri ordinari di non negligenza al contempo integranti elementi escludenti l’inadempimento; il grado di rilevabilità della identità del prenditore, per come ricostruito in giudizio, appare pertanto aver raggiunto, nelle circostanze selezionate in motivazione dal tribunale, una sufficiente intensità della diligenza professionale di scrutinio richiesta al banchiere giratario per l’incasso, cui l’assegno era pervenuto per la negoziazione positiva all’esito della regolare girata; infatti l’eventuale alterazione deve essere «rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo» (Cass.16178/2018); il ricorso va pertanto rigettato, con condanna alle spese secondo la regola della soccombenza e liquidazione come meglio indicato in dispositivo; va riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, nei confronti del controricorrente, delle spese del procedimento di legittimità, determinate in euro 2.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del Pagina 5 di 6 - RGN 12714/2018 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 12714/2018 Numero sezionale 866/2022 Numero di raccolta generale 15972/2022 ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Data pubblicazione 18/05/2022pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del co. 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 il Presidente dott. Carlo De Chiara Pagina 6 di 6 - RGN 12714/2018 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B