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Ordinanza — n. 15962/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal on burden of proof regarding document forgery, upholding trial court's factual assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15962/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal, ruling that the trial court's assessment of document forgery was properly supported by the evidence. The appellant argued that the burden of proof regarding alleged falsification should have shifted to the insurance company, but the court found this claim to be merely a different evaluation of merit rather than a procedural violation. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 5 c.p.c.; Art. 97 c.p.c.: The appellate court cannot overturn the trial court's factual findings on forgery merely by offering a different assessment of diligence, as such arguments do not constitute a violation of the burden of proof rules.

Parole chiave

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burden of proof allocation document forgery assessment appellate review standards procedural admissibility trial court fact-finding

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 5 c.p.c.
Art. 97 c.p.c.
Art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. s.u. 8053/2014
Cass. 20911/2018
8053/2014); così che la asserita violazione della regola del riparto dell'onere probatorio, «altro non viene dedotta che come conseguenza della diversa valutazione di merito, compiuta dalla parte ricorrente, in ordine alla diligenza prestata nell'adempimento» (Cass. 20911/2018);
Cass. s.u. 4315/2020
raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

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Testo completo

llo spostamento parziale dell’onere della prova della falsificazione addossato altresì all’assicurazione, per come sollevata nel terzo motivo, posto che, in fatto, l’apprezzamento del giudice di merito si è consolidato su elementi istruttori di cui la sentenza ha dato conto nel pieno rispetto del limite costituzionale della motivazione e così concludendo, appunto, per la non falsificazione apparente dei titoli (Cass. s.u. 8053/2014); così che la asserita violazione della regola del riparto dell'onere probatorio, «altro non viene dedotta che come conseguenza della diversa valutazione di merito, compiuta dalla parte ricorrente, in ordine alla diligenza prestata nell'adempimento» (Cass. 20911/2018);

11. per la stessa ragione il quarto motivo è inammissibile, aggredendo le risultanze del convincimento del giudice di merito, al di là della formale rubricazione processuale del vizio, in realtà sviluppato quale censura attinente alla selezione degli elementi, appartenente, con ogni evidenza, alla parte motiva principale e già descritta; il ricorso va pertanto rigettato, con condanna alle spese secondo la regola della soccombenza e liquidazione come meglio indicato in dispositivo; va riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, nei confronti del controricorrente, delle spese del procedimento di legittimità, determinate in euro 1.700 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del Pagina 6 di 7 - RGN 33780/2018 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 33780/2018 Numero sezionale 870/2022 Numero di raccolta generale 15962/2022 ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Data pubblicazione 18/05/2022pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del co. 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 il Presidente dott. Carlo De Chiara Pagina 7 di 7 - RGN 33780/2018 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4