Court allows appeal against dismissal of bank's claim for cheque payment damages due to irregular post office payment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation partially allowed the appeal filed by UnipolSai against a lower court ruling that dismissed their claim for damages. The lower court had rejected the claim because the insurance company failed to prove the loss of funds, noting that the intended beneficiary also denied receiving payment. The Court reversed this, ruling that the irregular payment by Poste Italiane did not extinguish the underlying debt relationship, thereby creating a compensable damage to the issuer regardless of specific proof of financial prejudice.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 43 l.ass.; The irregular payment by the collecting bank does not extinguish the underlying credit relationship or causal link between the issuer and the real beneficiary, establishing a compensable property damage to the issuer independent of proof of concrete financial prejudice.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
Numero registro generale 6615/2019 Numero sezionale 871/2022 Numero di raccolta generale 15955/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto: pagamento di assegno di traenza – dedotta diversità del soggetto prenditore - responsabilità della banca trattaria – prova del danno - questioni Sezione Prima Civile R.G.N. 6615/2019 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a :
B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati Ud. 22.3.2022 Dott. Carlo De Chiara Presidente Dott. Massimo Ferro consigliere relatore Dott. Alberto Pazzi consigliere Dott. Massimo Falabella consigliere Dott. Eduardo Campese consigliere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI s.p.a. (già FONDIARIA s.p.a.), in persona del proc. l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv.
Maurizio Silimbani mauriziogiorgiosilimbani@pec.ordineavvocatitorino.it, come da procura allegata in calce all’atto -ricorrente– contro POSTE ITALIANE S.P.A. in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv. Anna Maria Rosaria Ursino annamaria.ursino@pec.posteitaliane.it, elett. dom. Pagina 1 di 4 - RGN 6615/2019 estensore cons. m. ferro Numero registro generale 6615/2019 Numero sezionale 871/2022 Numero di raccolta generale 15955/2022 presso l’Area legale territoriale Centro di Poste italiane, viale EuropaData pubblicazione 18/05/2022 n.190, Roma, come da procura a margine dell’atto -controricorrente – FERRERO ROSALBA -intimato- per cassazione della sentenza Trib.
Roma 19.7.2018, n. 15110/2018, rep. n. 16350/2018, in R.G. n. 18651/2015; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro alla camera di consiglio del 22.3.2022. FATTI DI CAUSA Rilevato che:
1. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI s.p.a. (già FONDIARIA s.p.a. ed incorporante Milano Assicurazioni s.p.a.) impugna la sentenza Trib. Roma 19.7.2018, n. 15110/2018, rep. n. 16350/2018, in R.G. n. 18651/2015 che ne ha rigettato l’appello avverso la sentenza Giudice di Pace di Roma n. 23888/2014, reiettiva della domanda volta ad affermare la responsabilità di POSTE ITALIANE S.P.A. [POSTE] per l’importo di un assegno tratto su Banca SAI di Torino, emesso a favore di Salvatore Evangelista, negoziato ad uno sportello di POSTE ed incassato da un diverso soggetto (Rosalba Ferraro);
2. il tribunale ha ritenuto di escludere la dedotta responsabilità, in quanto, in via pregiudiziale, non sussistente la prova documentale del danno occorso all’assicurazione, che non aveva dimostrato – con bonifico o quietanza di pagamento – di aver reiterato la erogazione della provvista al preteso legittimo beneficiario del titolo; anche quest’ultimo, sentito in giudizio quale teste, aveva a sua volta negato di essere stato pagato per l’importo dell’assegno;
3. Unipol avversa la citata decisione interponendo due motivi, cui resiste Poste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: Pagina 2 di 4 - RGN 6615/2019 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 6615/2019 Numero sezionale 871/2022 Numero di raccolta generale 15955/2022 1. con il primo motivo, il ricorrente ha contestato la violazioneData pubblicazione 18/05/2022 dell’art.43 l.ass., avendo errato la sentenza nell’aver escluso la responsabilità contrattuale di Poste che aveva pagato il titolo intrasferibile a soggetto non legittimato e che, come tale, prescinde da una prova positiva di un danno, bastando il pagamento a soggetto diverso dall’avente diritto;
2. con il secondo motivo viene contestata la congruità della liquidazione delle spese di soccombenza, secondo i parametri tariffari vigenti;
3. ritiene il Collegio che il primo motivo sia fondato, sotto un profilo, con conseguente assorbimento dei restanti, così come del secondo motivo; in effetti la sentenza, non prendendo specifica posizione sulla contraffazione dell’assegno, ne assume che la relativa negoziazione non abbia comunque sortito pregiudizio in capo all’emittente, così negando la responsabilità invocata, per mancata prova di ripetizione della provvista all’iniziale e formale beneficiario;
4. il ricorso, al di là dell’enfasi redazionale, censura simile ratio decidendi insistendo nel richiamo ad un accantonamento di provvista necessitato – per l’assicurazione - dal lamentato cattivo pagamento ad un terzo e dunque nella sostanza dolendosi primariamente del mancato accertamento di tale specifico inadempimento in cui sarebbe occorsa Poste, quale circostanza alla base del pregiudizio stesso; è vero, infatti, che dal tenore della sentenza emerge che il legittimo beneficiario non aveva percepito alcunché dalla compagnia, ma la sua audizione quale teste ha fornito un’indicazione positiva implicita che egli nemmeno aveva potuto provvedere all’incasso del titolo pur emesso a suo favore;
5. quanto premesso consente di cogliere l’errore del tribunale che, nel sottrarsi all’accertamento della condotta di Poste ai sensi dei principi sviluppati sotto l’egida dell’art.43 l.ass., ha eluso la questione principale non considerando che il danno patito dal ricorrente comunque non poteva dirsi di per sé escluso ove già il rapporto di debito – sottostante all’emissione del titolo – non risultasse estinto; in questo limitato ambito è di ausilio il passo di Cass.20911/2018 per cui «il pagamento irregolare effettuato da POSTE, non ha estinto il rapporto cambiario tra il reale beneficiario e POSTE (quale banca Pagina 3 di 4 - RGN 6615/2019 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a :
D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 6615/2019 Numero sezionale 871/2022 Numero di raccolta generale 15955/2022 girataria per l'incasso) e neppure ha estinto il rapporto causaleData pubblicazione 18/05/2022 -sottostante alla emissione del titolo- tra UNIPOLSAI Ass.ni s.p.a. ed il reale beneficiario, determinando tuttavia -quale causa ad effetto- un ammanco nella provvista creata da UNIPOLSAI Ass.ni s.p.a. sul conto provvisorio acceso presso Banca SAI di Torino, che viene ad integrare un danno patrimoniale risarcibile» (n.m.); va peraltro tenuto conto che nel precedente citato, così come in Cass.6377/2000, «il danno per l'emittente l'assegno si determina proprio perché, dall'inadempimento delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), la banca girataria per l'incasso è tenuta al ripristino della provvista, e ciò indipendentemente dalla prova di un concreto pregiudizio patrimoniale per il traente» (in motivazione); si tratta di principi che pongono in stretta correlazione l’irregolarità del pagamento al danno, per cui la mancata istruttoria e decisione sulla prima circostanza non può condurre a negare il secondo in via di automatismo; la conseguente cassazione con rinvio al giudice di merito impone così di provvedere all’accertamento della eventuale condotta inadempitiva di Poste e degli estremi con cui la dedotta alterazione del titolo ne ha accompagnato la negoziazione, attività prima non espletata; il ricorso va pertanto accolto quanto al primo motivo ed ai sensi di cui in motivazione, assorbiti gli altri profili ed il secondo motivo.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso quanto al primo motivo, ai sensi di cui in motivazione, assorbiti gli altri, cassa e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 il Presidente dott. Carlo De Chiara Pagina 4 di 4 - RGN 6615/2019 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1