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Ordinanza — n. 15951/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bank negligence ruling regarding check verification duties and fee allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15951/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the appellant's appeal against the Bologna Court of Appeal's judgment regarding a disputed negotiable instrument. The lower court found the negotiating bank not liable for failing to verify the original check, noting no evidence of alteration or theft in the central registry. The Supreme Court upheld this decision, ruling that the appellant's criticisms were meritless and generic rather than substantiated by specific legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 36 c.p.c.; Art. 363 c.p.c.: The appellate court's finding that a bank acted without fault or negligence in issuing inaccurate information about a check's validity, based on the absence of specific evidence of alteration or theft, is not subject to merit review and must be upheld against generic criticisms.

Parole chiave

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bank negligence negotiable instrument check verification appellate review merit criticism fee allocation procedural dismissal sorveglianza delle relazioni bancarie

Disposizioni normative citate

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Art. 36 c.p.c.
civ., e, nel caso di specie, la Corte d’Appello, con un apprezzamento in fatto non sindacabile se a norma dell’art. 360 comma 1° n.
Art. 363 c.p.c.
Art. 13, comma 1 bis
art. 1218 cod. civ
N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 32598/2018 Numero sezionale 911/2022 Numero di raccolta generale 15951/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 norma dell’art. 1218 cod.
art. 332 cod. proc. civ
Deve, invece disporsi la compensazione integrale delle spese di lite tra la ricorrente e Telecom Italia s.p.a., alla quale la notifica del ricorso era stata effettuata solo ex art. 332 cod. proc. civ.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 32598/2018 proposto da: Braglia Cristina, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cola di Rienzo n.212, presso lo studio dell'avvocato Mariani Tiziano, rappresentata e difesa dall'avvocato Sirena Andrea, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .

A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 32598/2018 Numero sezionale 911/2022 Numero di raccolta generale 15951/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Telecom Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Flaminia n.133, presso lo studio dell'avvocato Lombardi Osvaldo, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Leone Arturo, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - contro Banco BPM S.p.a., successore del Banco Popolare Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosseria n.2, presso lo studio del dott.

Placidi Alfredo, rappresentato e difeso dall'avvocato Severi Cristina, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - contro Banca di Credito Popolare S.c.p.a.; - intimata - avverso la sentenza n. 1975/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 19/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal cons. FIDANZIA ANDREA. FATTI DI CAUSA La società Criba di Braglia Cristina e C s.n.c. ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Modena –sezione distaccata di Sassuolo – il F i r m a t o D a :

D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 32598/2018 Numero sezionale 911/2022 Numero di raccolta generale 15951/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Banco Popolare di Verona e Novara – Banco San Geminiano e San Prospero scarl - e la Banca di Credito Popolare soc. p.a. di Torre del Greco esponendo di aver venduto in data 24.1.2007 uno stock di capi di abbigliamento del valore di 47.760,00 alla ditta “Tommy Jeans” di Selcia Giuliano, ricevendo in pagamento dall’acquirente un assegno circolare di importo corrispondente emesso dalla Banca di Credito Popolare di Torre del Greco.

La Criba ha dedotto che, prima della consegna della merce, aveva formulato al proprio istituto Banco Popolare di Verona e Novara una richiesta di controllo dell’assegno circolare, inviando a mezzo fax una copia del titolo, a seguito della quale una responsabile della propria banca aveva contattato la filiale di Frattamaggiore della banca emittente parlando con un certo Pisanelli che aveva confermato la regolare emissione dell’assegno, notizia poi riferita alla Criba. Essendo, in realtà, l’assegno circolare in oggetto risultato rubato in bianco e contraffatto nella numerazione ed essendo emerso a seguito di nuove indagini presso la banca emittente che tra i dipendenti non risultava alcun Pisanelli e che la filiale aveva anche avuto problemi telefonici, l’attrice ha chiesto la condanna di entrambe le banche al risarcimento del danno quantificato in € 47.760,00.

Era stata, altresì, chiamata in causa Telecom Italia s.p.a.. Il Giudice di primo grado ha accolto parzialmente le domande dell’attrice, attribuendo a ciascuna banca la responsabilità del 25% ciascuna nella causazione dell’evento dannoso, ed attribuendo il residuo 50% all’imprudenza dell’attrice. La Corte d’Appello di Bologna ha rigettato l’appello principale proposto da Diffusione Moda di Braglia Cristina e C. s.n.c., già Criba s.n.c., dell’attrice, confermandone la responsabilità concorrente, ed ha accolto F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 32598/2018 Numero sezionale 911/2022 Numero di raccolta generale 15951/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 l’appello incidentale proposto della banca negoziatrice, nel frattempo divenuta Banca Popolare soc. coop.. Il giudice di secondo grado ha ritenuto la responsabilità concorrente dell’appellante principale, ai sensi dell’art. 1227, comma 1° cod. civ., per non aver adottato le opportune cautele prima di consegnare la merce alla ditta acquirente, quali l’effettuazione di una visura camerale sulla ditta acquirente, con la quale era venuta per la prima volta a contatto e che aveva sede fuori regione, tanto più che il pagamento mediante assegno circolare costituiva una prassi commerciale insolita: da tale visura sarebbe risultata l’intestazione della ditta a persona fisica diversa dalla controparte, un diverso numero di partita IVA e, soprattutto, la cessazione della ditta stessa da oltre un anno.

La Corte d’Appello di Bologna ha, inoltre, escluso la responsabilità della banca negoziatrice sul rilievo che la richiesta di “bene-emissione”, eseguita a titolo di cortesia in favore della cliente, si effettua, per prassi, mediante una semplice telefonata alla banca emittente del titolo, sempre che non risultino ragioni per seguire modalità più rigorose. Nella specie, era accertato che la telefonata era stata fatta e aveva dato esito positivo, mentre non risultavano ragioni giustificanti l’adozione di maggiori cautele; né era necessario acquisire l’originale del titolo, in difetto di deduzione di alterazioni del medesimo; né, infine, la verifica della sottrazione di assegni in bianco della banca emittente, a suo tempo denunciata alla Banca d’Italia, avrebbe indotto a trarre conseguenza alcuna sulla bontà del titolo, dato che il numero dello stesso non rientrava tra quelli corrispondenti ad alcuno dei titoli sottratti, sussistendo la differenza quantomeno di una cifra.

F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 32598/2018 Numero sezionale 911/2022 Numero di raccolta generale 15951/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – notificato, a norma dell’art. 332 cod. proc. civ, anche a Telecom Italia s.p.a. e a Banca Popolare di Torre del Greco S.c.p.a., ancorchè questi ultimi non destinatari del suo accoglimento - Braglia Cristina, già socia della Diffusione Moda s.n.c., affidandolo a due motivi.

La banca negoziatrice, ora Banco BPM s.p.a., ha resistito con controricorso. Si è, altresì, costituita in giudizio con controricorso Telecom Italia s.p.a. Il Banco BPM ha altresì depositato la memoria ex art. 380 bis. 1 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1227 e 1147 cod. civ.. La ricorrente contesta l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui cui, nella prassi commerciale, non si farebbe uso di assegni circolari per ingenti quantitativi di merci.

Contesta, altresì, la ricorrente che, prima della consegna della merce al nuovo cliente, sulla stessa gravasse un particolare onere di diligenza, e, segnatamente, di effettuare una visura camerale, ben potendo un assegno essere rilasciato da soggetti non iscritti al registro delle imprese. Infine, la ricorrente assume che l’errore successivo compiuto dall’istituto di credito è assorbente, avendo, in ogni caso, interrotto il nesso di causalità tra il suo presunto comportamento negligente ed il danno subito.

2. Il motivo è inammissibile. F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 32598/2018 Numero sezionale 911/2022 Numero di raccolta generale 15951/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Va, in primo luogo, osservato che la censura della ricorrente, secondo cui vi sarebbe una prassi dell’uso di assegni circolari nel commercio, è inammissibile, essendo diretta a mettere in discussione una valutazione in fatto compiuta dalla Corte d’Appello.

E’, parimenti, inammissibile la censura secondo cui la condotta successiva della banca nel richiesta di bene-emissione dell’assegno avrebbe interrotto il nesso di causalità. In primo luogo, tale deduzione è solo assertiva e non è stata neppure minimamente illustrata. Inoltre, è orientamento di questa Corte (vedi Cass. n. 272/2017) secondo cui l’accertamento del concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione del danno, così come la determinazione del grado di efficienza causale di ciascuna colpa, rientrano nel potere di indagine del giudice del merito e sono incensurabili in sede di legittimità, quando siano sorretti da adeguata e logica motivazione. (vedi, anche, specificamente Cass. n. 271/1971 con riferimento all'indagine sulla interruzione, in concreto, del nesso di causalità per effetto dell'una o dell'altra delle varie cause cui sia, sul piano puramente naturale, ricollegabile l'evento).

Nel caso di specie, la ricorrente non ha neppure censurato il vizio di motivazione, essendo stata dedotta la sola violazione di legge. In ogni caso, la censura è comunque infondata, essendo del tutto congruo è il ragionamento svolto dalla Corte d’Appello, la quale ha coerentemente argomentato, in ordine alla sussistenza del nesso causale tra il comportamento negligente della Criba e l’evento dannoso, che se l’attrice avesse eseguito la verifica camerale, avrebbe acquisito informazioni tali da evitare di dar corso alla vendita e di subire quindi il danno.

F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 32598/2018 Numero sezionale 911/2022 Numero di raccolta generale 15951/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 1218, 1175, 1176 e 1710, nonché comunque degli artt. 2043 e 1147 cc.

La ricorrente contesta alla banca negoziatrice la mancata diligenza nell’espletamento dell’incarico affidatole di verifica di bene-emissione dell’assegno, consistito nella sola effettuazione di una telefonata, ma con l’omissione di tutti gli altri controlli, quali la mancata richiesta di trasmissione dell’originale del titolo, o la verifica presso l’archivio informatizzato dell’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, o presso la Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) dell’elenco degli assegni rubati. La ricorrente ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto configurabile la responsabilità della banca per la trasmissione al cliente di una informazione di bene-fondi, acquisita presso altra banca, rivelatasi errata.

4. Il motivo è inammissibile. Va osservato che è pur vero che questa Corte (Cass. n. 8983/2000) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui “l'istituto bancario che, tramite un proprio dipendente, abbia, su richiesta di un cliente correntista, fornito assicurazioni a quest'ultimo (telefonicamente o con altro mezzo di comunicazione) circa l'esistenza di fondi sufficienti al pagamento di un assegno di conto corrente (cosiddetti "benefondi") è contrattualmente responsabile - configurandosi nella specie un rapporto di mandato - se le notizie così fornite non risultino, poi, rispondenti alla situazione di fatto esistente al momento della richiesta, e ciò con particolare riferimento all'inadempimento dell'obbligo di diligenza gravante sull'istituto di credito - mandatario, derivante dalla specifica natura dell'attività bancaria”.

Va, tuttavia, rilevato che, trattandosi di responsabilità contrattuale, il debitore non risponde dell’inadempimento a sé non imputabile, a F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 32598/2018 Numero sezionale 911/2022 Numero di raccolta generale 15951/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 norma dell’art. 1218 cod. civ., e, nel caso di specie, la Corte d’Appello, con un apprezzamento in fatto non sindacabile se a norma dell’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., ha ampiamente argomentato, avuto riguardo alla situazione concreta, l’insussistenza di ragioni giustificanti l’adozione di maggiori cautele, la cui omissione la ricorrente contesta alla banca negoziatrice e su cui fonda la pretesa risarcitoria.

In particolare, quanto alla mancata richiesta di trasmissione dell’originale del titolo, la Corte d’Appello ha coerentemente ritenuto che la dipendente della banca negoziatrice non fosse tenuta ad effettuare un esame dell’originale del titolo, anziché della copia inviata via fax, in quanto non vi era motivo di ritenere, in assenza di elementi di anomalia mai allegati, che lo stesso fosse stato modificato o alterato. Inoltre, in ordine alla mancata verifica presso l’archivio informatizzato delle banche popolari presso la centrale di Allarme Interbancaria che contiene l’elenco degli assegni rubati, il giudice d’appello ha ritenuto che la banca negoziatrice non fosse tenuta ad effettuare la verifica presso l’archivio informatizzato delle banche Popolari auspicato dalla ricorrente, atteso che l’assegno di cui è causa non corrispondeva a quelli rubati in bianco alla banca trattaria (peraltro molti anni prima), e segnalati nell’archivio CAI della Banca d’Italia, differendo da quello più simile per una cifra.

All’esito di tale articolato ragionamento, la Corte d’appello ha ritenuto che le informazioni inesatte sulla bontà del titolo sono state fornite dalla banca negoziatrice senza dolo o colpa (vedi pag. 13 sentenza impugnata), essendo stata ritenuta responsabile per negligenza (in concorso con la ricorrente) per il mancato incasso dell’assegno la sola banca emittente. Tale accertamento è stato inammissibilmente censurato dalla ricorrente con critiche di merito e comunque generiche (quali il rilievo F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 32598/2018 Numero sezionale 911/2022 Numero di raccolta generale 15951/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 che la vicinanza di numero dell’assegno di cui è causa a quelli rubati molti anni prima avrebbe dovuto far sorgere nell’operatore bancario il dubbio della falsificazione dell’assegno).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei rapporti tra ricorrente e Banco BPM s.p.a.. Deve, invece disporsi la compensazione integrale delle spese di lite tra la ricorrente e Telecom Italia s.p.a., alla quale la notifica del ricorso era stata effettuata solo ex art. 332 cod. proc. civ. e con l’espressa precisazione che nessun gravame era stato proposto nei suoi confronti, di talchè della (inutile) costituzione in giudizio di Telecom Italia non può farsi carico la stessa ricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore di Banco BPM s.p.a. delle spese processuali, che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Compensa le spese di lite tra la ricorrente e Telecom Italia s.p.a.. Roma così deciso il 22.3.2022 Il Presidente Carlo De Chiara F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S