Italian court dismisses appeal regarding litigation costs allocation when third-party guarantee was not manifestly unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Unipolsai against the Milan Court of Appeal's ruling. The lower court had rejected Unipolsai's claim for damages and liability regarding non-transferable checks, while calling Banco BPM into guarantee. The appellant argued that since the main claim failed, the guarantee call was unfounded and costs should shift. The court rejected this, noting the appeal failed to prove the guarantee call was manifestly unfounded or arbitrary, as required by established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 702 bis c.p.c.; In force of the principle of causation, litigation costs borne by a third party called into guarantee must be charged to the plaintiff if the call was necessary due to the plaintiff's own unfounded theories, unless the caller's initiative was manifestly unfounded or arbitrary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 37421/2019 proposto da: Unipolsai Assicurazioni S.p.a., quale incorporante di Unipol Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giuseppe Mazzini n.145, presso lo studio dell'avvocato Garau Paolo, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a :
B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 37421/2019 Numero sezionale 916/2022 Numero di raccolta generale 15932/2022 Credit Agricole Italia S.p.a., già Credit Agricole Cariparma S.p.a., in Data pubblicazione 18/05/2022 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Corsa Duca di Genova n.15, presso lo studio dell'avvocato Tiberio Pierluigi, rappresentata e difesa dall'avvocato Solinas Gianni, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - contro Banco BPM S.p.a., in qualità di successore a titolo universale di Banco Popolare Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pinerolo n.22, presso lo studio dell'avvocato Todaro Antoniofranco, rappresentato e difeso dall'avvocato Scopsi Nicola, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2241/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, pubblicata il 22/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal cons. FIDANZIA ANDREA.
FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 2241/2019, pubblicata il 22.05.2019, la Corte d’Appello di Milano, in riforma della ordinanza ex art. 702 bis cod. proc. civ. del Tribunale di Pavia del 24.12.2016, e in accoglimento dell’appello proposto dalla Credit Agricole Cariparma s.p.a., ha F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .
A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 37421/2019 Numero sezionale 916/2022 Numero di raccolta generale 15932/2022 rigettato la domanda proposta Unipolsai s.p.a., diretta ad accertare la Data pubblicazione 18/05/2022 responsabilità dell’appellante, ai sensi dell’art. 43 comma 2°, nonché ad ottenere la condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni, nella misura di € 7.900,00, per avere negoziato quattro assegni non trasferibili, pagandoli a persona diversa dai legittimi beneficiari dei titoli.
Il giudice di secondo grado ha evidenziato che la banca trattaria – la quale era stata chiamata in garanzia da Cariparma - non aveva comunicato alla banca negoziatrice, nel termine convenuto, il rifiuto di pagamento e che la banca negoziatrice aveva, dal canto suo, eseguito diligentemente i controlli del caso sull’identità del portatore e in assenza di segni visibili di alterazione dei titoli. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Unipolsai Assicurazioni s.p.a., affidandolo a due motivi. Credit Agricole s.p.a (già Credit Agricole Cariparma s.p.a) e Banco BPM s.p.a. (già Banco Popolare soc. coop) hanno resistito con controricorso.
Unipolsai Assicurazioni e Banco BPM s.p.a. hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 43 R.D n. 1736 del 1933 in riferimento agli artt. 1218, 1176 comma 2° 2 1992 cod. civ.. Deduce la ricorrente che i titoli negoziati sono palesemente contraffatti nel loro nominativo (nonostante fossero stati emessi a favore di Russo Vincenzo, Pagano Antonio , Biello Emanuela, e Cerreto Enrico sono pagati a Gencarelli Angelo), alterati nella dicitura del luogo e della data F i r m a t o D a :
D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 37421/2019 Numero sezionale 916/2022 Numero di raccolta generale 15932/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 di emissione e tali alterazioni non possono che essere ricondotte alla banca negoziatrice (che risponde del danno anche per colpa lieve), la quale non ha in alcun modo provato con la diligenza di cui all’art. 1176 comma 2 cod. civ..
Ad avviso della ricorrente, non è condivisibile l’affermazione del giudice d’appello secondo cui l’onere di verificare che il pagamento venga effettuato all’effettivo beneficiario graverebbe sul banchiere trattario, atteso che, nel caso di specie, non poteva essere attribuita a quest’ultimo alcuna responsabilità, essendo stata applicata la procedura in check-trouncation (e non in stanza di compensazione), che prevede che vengano alla banca trattaria sono gli estremi del titolo, il numero dell’assegno e l’importo, ma non anche il nominativo.
2. Il motivo è inammissibile. In primo luogo, la ricorrente non ha colto la ratio decidendi della decisione impugnata, dato che la Corte d’Appello non ha affatto affermato che la banca negoziatrice fosse esonerata dal controllo della regolarità degli assegni, tanto è vero che è giunta alla conclusione dell’esonero di responsabilità della banca negoziatrice dopo un attento esame dei titoli in questione. In realtà, la ricorrente, con l’apparente deduzione della violazione di legge, non ha fatto altro che svolgere censure di merito, in quanto finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dalla Corte d’Appello.
Infatti, la ricorrente ha dedotto che i titoli erano “palesemente” contraffatti, mentre il giudice d’appello ha accertato - con una valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità se non a norma dell’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ. - che gli originali degli assegni prodotti in giudizio non presentavano alcuna alterazione neppure riscontrabile con la particolare diligenza richiesta all’operatore F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a :
B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 37421/2019 Numero sezionale 916/2022 Numero di raccolta generale 15932/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 bancario, né alcun altro elemento da cui potesse sospettarsi un’intervenuta falsificazione: la dicitura del nome del beneficiario, che risulta contraffatta, era scritta con i medesimi caratteri tipografici con cui è apposta la genuina indicazione dell’importo in lettere.
Se, inoltre era pur vero che l’indicazione del luogo e della data di emissione apparivano apposte con caratteri diversi (timbro), tale modalità non cera certo sospetta, essendo anzi usuale l’apposizione di tali dati con queste modalità nel caso di emissione da parte dello stesso soggetto di un numero considerevole di assegni. Infine, la presenza di asterisco tra il cognome ed il nome del beneficiario (elemento valorizzato in senso opposto dal giudice di primo grado) non era elemento di sospetto, trattandosi di una modalità comune nel caso di assegni emessi in una grande quantità e lavorati automaticamente, tanto più che l’asterisco era tipograficamente identico a quello genuino apposto in coda all’indicazione dell’importo in lettere.
L’appellante aveva comunque verificato tramite la consultazione dell’apposito archivio del Ministero dell’Interno che il documento presentato dal cliente per l’apertura del conto (su cui erano stati versati i quattro assegni) non fosse rubato o smarrito. Con tale articolato ragionamento, nell’ambito del quale la Corte d’Appello ha, altresì, ritenuto sufficiente ai fini della corretta identificazione del beneficiario dell’assegno l’esibizione di un documento di identità ed un codice fiscale (in conformità a Cass. n. 34107/2019;
Cass. n. 3649/2021), la ricorrente non si è minimamente confrontata, limitandosi a censurare apoditticamente la palese contraffazione dei titoli in questione.
3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. laddove ha ritenuto che le spese di lite sostenute dalla terza chiamata in causa (Banco BPM) da Cariparma, per essere tenuta F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 37421/2019 Numero sezionale 916/2022 Numero di raccolta generale 15932/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 indenne in caso di eventuale condanna, dovevano essere poste a carico di Unipolsai s.p.a.. Assume la ricorrente che non avendo la Corte d’Appello accertato alcuna responsabilità a carico di Banco BPM – per essere il motivo stato ritenuto assorbito con l’accoglimento della domanda principale - di fatto il secondo giudice ha ritenuto l’infondatezza della domanda di garanzia.
4. Il motivo è infondato. Va preliminarmente osservato che è orientamento consolidato di questa Corte (Cass. n. 31889/2019) secondo cui “In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”.
Nel caso di specie, la Corte di appello non ha affatto accertato la manifesta infondatezza o l’arbitrarietà della chiamata in garanzia della banca negoziatrice. La contraria tesi della ricorrente è priva di pregio, confondendo il mancato accertamento sul fondamento della domanda di manleva – evidentemente assorbita dal rigetto della domanda principale – con la manifesta infondatezza della stessa. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 37421/2019 Numero sezionale 916/2022 Numero di raccolta generale 15932/2022 Data pubblicazione 18/05/2022
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13. Roma così deciso il 22.3.2022 Il Presidente Carlo De Chiara F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 -