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Ordinanza — n. 15836/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-compliance with notification documentation requirements under Article 369 of the Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15836/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal improcedible because the appellant failed to submit the required relata documenting the service of the contested decree via PEC. Although the appellant alleged timely notification, the court emphasized that the verification of this preliminary admissibility condition is an ex officio duty of the court, not dependent on the appellant's mere assertion. Consequently, the appeal was rejected without addressing the merits of the underlying bankruptcy privilege dispute.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.; Art. 325 c.p.c.: The court must ex officio verify the submission of the relata regarding notification; mere allegation of compliance does not cure the defect, rendering the appeal improcedible.

Parole chiave

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improcedibility notification documentation relata submission ex officio duty civil procedure code bankruptcy appeal pec service opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
Art. 325 c.p.c.
14839 e 22324 del 2020); che il ricorrente per cassazione è tenuto a produrre copia autentica del provvedimento impugnato unitamente alla relazione di comunicazione/notificazione; che non rileva la mera allegazione della ricorrente che il ricorso sia stato notificato entro il termine ex art. 325 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, dPR n. 115 del 2002
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.
art. 2751- bis c.c
art. 325 c.p
14839 e 22324 del 2020); che il ricorrente per cassazione è tenuto a produrre copia autentica del provvedimento impugnato unitamente alla relazione di comunicazione/notificazione; che non rileva la mera allegazione della ricorrente che il ricorso sia stato notificato entro il termine ex art. 325 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 15832 del 2021
Cass. n. 15832 del 2021, n.
Cass. n. 14839 del 2020
Cass. n. 22324 del 2020
Cass. n. 14360 del 2021
Cass. n. 14360 del 2021, n.
Cass. n. 1295 del 2018
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Testo completo

5 ORDINANZA sul ricorso 19632/2015 proposto da: Dietro Le Quinte S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Garretto Giovanni, giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro Fallimento SI.GEN.CO. Sistemi Costruzioni Generali S.p.a.; - intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA, del 07/05/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.F i r m a t o D a :

B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 19632/2015 Numero sezionale 828/2022 Numero di raccolta generale 15836/2022 RILEVATO Data pubblicazione 17/05/2022 che il Tribunale di Catania, con decreto del 7 maggio 2015, ha rigettato l’opposizione avverso lo stato passivo della Sigenco Spa, dichiarato esecutivo il 14 ottobre 2014, con cui la “Dietro Le Quinte” Snc lamentava il mancato riconoscimento del privilegio, ex art. 2751- bis c.c., sul credito artigiano ammesso in chirografo; che la società “Dietro Le Quinte” propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi e a una memoria, notificato in data 18 giugno 2015 alla Curatela del Fallimento Sigenco, che non ha svolto attività difensiva; che la ricorrente ha riferito che il decreto impugnato è stato notificato via pec dalla Cancelleria il 19 maggio 2015, ma non ha depositato la relata, cioè la documentazione concernente l’avvenuta notifica del decreto a mezzo pec, che è incombente previsto a pena di improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. (cfr.

Cass. n. 15832 del 2021, n. 14839 e 22324 del 2020); che il ricorrente per cassazione è tenuto a produrre copia autentica del provvedimento impugnato unitamente alla relazione di comunicazione/notificazione; che non rileva la mera allegazione della ricorrente che il ricorso sia stato notificato entro il termine ex art. 325 c.p.c. di sessanta giorni dalla predetta data, essendo la verifica d’ufficio della procedibilità preliminare rispetto alla stessa ammissibilità del ricorso (cfr. Cass. n. 14360 del 2021, n. 1295 del 2018), né rileva l’attestazione di conformità della copia cartacea del provvedimento impugnato che è effettuata dal difensore ad altri fini; che il ricorso è improcedibile; che non si deve provvedere sulle spese, essendo la Curatela rimasta intimata.F i r m a t o D a :

B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 19632/2015 Numero sezionale 828/2022 Numero di raccolta generale 15836/2022

P.Q.M.

Data pubblicazione 17/05/2022 dichiara il ricorso improcedibile. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Roma, 17 marzo 2022 Il Il PresidenteIl Presidente PPre s F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l