Cassation court dismisses appeal against appellate court awarding damages to fraud victim for bank's negligence in identifying cheque bearer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Poste Italiane's appeal against a Rome Court of Appeal judgment ordering the bank to pay €10,511.34 to a fraud victim. The lower court found Poste liable for failing to exercise due diligence in identifying the cheque bearer, noting suspicious circumstances like simultaneous account opening. The Cassation court held that the bank's negligence in identity verification remains the primary cause of loss, regardless of the treating bank's potential concurrent liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1176 comma 2° cod. civ.; The bank negotiating a non-transferable cheque bears the primary responsibility for verifying the identity of the bearer, and its negligence in this regard constitutes the direct cause of the victim's loss, excluding the possibility of shifting liability to the treating bank.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 4381/2020 proposto da: Poste Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Europa n.190, presso l’Area Legale Territoriale Centro della suddetta società, rappresentata e difesa dagli avvocati Ursino Anna Maria Rosaria, Murgia Maria Daniela, giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a :
B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 4381/2020 Numero sezionale 917/2022 Numero di raccolta generale 15831/2022 Unipolsai Assicurazioni S.p.a., già Fondiaria Sai s.p.a., in persona del Data pubblicazione 17/05/2022 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Bertoloni n.55, presso lo studio dell'avvocato Castrogiovanni Cristiano, rappresentata e difesa dall'avvocato Cicero Patrizia, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4398/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal cons. FIDANZIA ANDREA.
FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 4398/2019, pubblicata il 26.6.2019, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza n. 20713/2017 del Tribunale di Roma e in accoglimento dell’appello proposto dalla Unipolsai Assicurazioni s.p.a., ha condannato Poste Italiane s.p.a. al pagamento in favore dell’appellante della somma di € 10.511,34, per aver negoziato presso il proprio istituto un assegno di traenza non trasferibile del predetto importo, emesso da Banca Sai s.p.a., intestato a Basta Eugenio e pagato a soggetto diverso dal beneficiario.
Il giudice d’appello ha ritenuto che Poste italiane s.p.a. non avesse adottato la diligenza necessaria nell’identificazione del soggetto indicato quale beneficiario dell’assegno. In particolare, la circostanza sospetta, indicatrice di un’attività potenzialmente truffaldina, dell’apertura del libretto postale in concomitanza con la negoziazione dell’assegno presso l’Ufficio Postale avrebbe dovuto indurre Poste F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a :
B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 4381/2020 Numero sezionale 917/2022 Numero di raccolta generale 15831/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 Italiane a non limitarsi, ai fini della identificazione del soggetto prenditore, a richiedere esclusivamente l’esibizione della carta d’identità (documento facilmente falsificabile) e del codice fiscale, ma avrebbe dovuto procedere ad ulteriori verifiche, come l’esibizione di un ulteriore documento di riconoscimento o ancora verificando presso l’Agenzia delle Entrate la sequenza alfanumerica che compone il codice fiscale, esame dal quale sarebbe subito risultata – come dimostrato – la non corrispondenza.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Poste italiane s.p.a. , affidandolo a tre motivi. Unipol SAI Assicurazioni ha resistito con controricorso ed ha, altresì, depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 1176 1° e 2° cod. civ. Espone la ricorrente di aver correttamente negoziato l’assegno di cui è causa, avendo provveduto ad una accurata identificazione dei beneficiario attraverso l’acquisizione in copia e la trascrizione degli estremi del documento identificativo e del codice fiscale del soggetto interessato.
La ricorrente evidenzia che la carta d’identità (cui sono equiparati altri documenti, tra cui la patente di guida) costituisce nel nostro ordinamento il fondamentale strumento di identificazione personale, come si evince dagli artt. 3 e 4 e ss. ED n. 773/1931, art. 1 lett c) e d) DPR n. 445/2000, art. 292 ED n. 635/40. F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 4381/2020 Numero sezionale 917/2022 Numero di raccolta generale 15831/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 La idoneità e sufficienza della carte d’identità è stata, peraltro, ribadita dal legislatore con la normativa antiriciclaggio ex d.lgs n. 231/2007, con la quale sono state stabilite le regole di condotta che gli istituti di credito devono seguire per identificare la clientela. Poste Italiane hanno dunque dimostrato di aver diligentemente svolto il controllo sulla regolarità formale del titolo, che non presentava segni di alterazione, e dell’identità del prenditore dell’assegno per cui è causa, essendo l’identificazione avvenuta tramite un documento che non dava adito a dubbi circa la sua validità.
2. Il motivo è inammissibile, non confrontandosi con la compiuta ratio decidendi della sentenza impugnata. In particolare, la Corte d’Appello non si è limitata a richiamare, peraltro a titolo esemplificativo, la necessità di richiedere l’esibizione di un secondo documento di identità con fotografia, nella specie mancante, ma ha soprattutto evidenziato come, nella specie, dalla semplice verifica del codice fiscale esibito dal portatore dell’assegno sarebbe stata rilevabile la non corrispondenza della serie alfanumerica con le generalità di cui alla carta di identità, e dunque la falsità del documento. Tale fondamentale assunto della sentenza impugnata, non solo non è stato sottoposto a critica, ma anzi è stato del tutto ignorato dalla ricorrente.
3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 43 R.D. 21.12.1933 n. 1736, 1176 comma 2° cod. civ., per non avere la Corte d’Appello considerato la responsabilità della Banca SAI, trattaria, in ordine alla mancata vigilanza in sede di compensazione, e ciò in difformità di quanto stabilito nell’accordo interbancario sottoscritto tra Poste ed ABI.
4. Il motivo è infondato atteso che la eventuale responsabilità concorrente della banca trattaria non esclude la responsabilità della F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 4381/2020 Numero sezionale 917/2022 Numero di raccolta generale 15831/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 banca negoziatrice per il negligente accertamento dell’identità del portatore.
5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 83 DPR 1973/156, dei DD.MM. del Ministero delle Comunicazioni del 9 aprile 2001 e 26 febbraio 2004, degli artt.1227,1218, 2043, 2056 cod. civ.. Lamenta la ricorrente che la Corte d’Appello non ha considerato la responsabilità di Unipol Sai Assicurazioni in ordine alle modalità di spedizione del titolo, avvenuta con la posta ordinaria e non con l’assicurata, ricorrendo, pertanto una fattispecie del concorso colposo del danneggiato.
4. Il motivo è inammissibile. Posto che la sentenza impugnata non fa alcun riferimento a tale questione, la ricorrente non avrebbe dovuto limitarsi ad osservare genericamente di averla sollevata in primo e secondo grado, ma avrebbe dovuto specificare in quali atti e in quali precisi termini ciò fosse avvenuto (vedi Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 13/06/2018, n. 15430). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 2.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 4381/2020 Numero sezionale 917/2022 Numero di raccolta generale 15831/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 quello del ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13. Roma così deciso il 22.3.2022 Il Presidente Carlo De Chiara F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a