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Ordinanza — n. 15641/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15641/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15641/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23109/2018 r.g. proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A., con sede in Roma, al Viale Europa n. 190, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato Anna Maria Rosaria Ursino, con cui elettivamente domicilia presso l’Area Legale Territoriale Centro di Poste Italiane in Roma, al Viale Europa n. 190. - ricorrente - contro CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. A R.L., con sede in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, in persona dei suoi procuratori dott.

Regesto Legislator

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art. 1189 cod. civ, art. 2697 c.c, art. 1224 c.c, art. 118 disp. att. cod. proc. civ; Ordinanza — n. 15641/2022 — snciv · Corte di Cassazione: IV) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - violazione e falsa applicazione dell’art. 1224 c.c.», per non avere il giudice di appello «esaminato il motivo di gravame afferente la condanna al pagamento, in particolare con riferimento alla rivalutazione monetaria».

Parole chiave

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validità della notifica postale assicurazione del trasporto notifica per raccomandata servizio postale invio di una cosa non ordinata responsabilità del vettore

Disposizioni normative citate

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art. 1189 cod. civ
art. 2697 c.c
- violazione e falsa Data pubblicazione 16/05/2022 applicazione dell’art. 2697 c.c.
art. 1224 c.c
- violazione e falsa applicazione dell’art. 1224 c.c.», per non avere il giudice di appello «esaminato il motivo di gravame afferente la condanna al pagamento, in particolare con riferimento alla rivalutazione monetaria».
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
9842 del 2021), che il Collegio condivide pienamente (ed alle cui ulteriori argomentazioni giustificative può qui farsi rinvio ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), la censura in esame si rivela chiaramente fondata, posto che la corte capitolina ha ritenuto sussistere la responsabilità, ex art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23109/2018 r.g. proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A., con sede in Roma, al Viale Europa n. 190, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato Anna Maria Rosaria Ursino, con cui elettivamente domicilia presso l’Area Legale Territoriale Centro di Poste Italiane in Roma, al Viale Europa n. 190. - ricorrente - contro CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. A R.L., con sede in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, in persona dei suoi procuratori dott.

Stefano Semolini e dott. Andrea Bonomini, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dall’Avvocato Maurizio Silimbani, presso il cui studio elettivamente domicilia in Torino, al Corso Cairoli n. 32. - controricorrente- F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23109/2018 Numero sezionale 901/2022 Numero di raccolta generale 15641/2022 avverso la sentenza, n. cron. 1348/2018, della CORTE DI APPELLO DIData pubblicazione 16/05/2022 ROMA depositata in data 28/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 22/03/2022 dal Consigliere dott.

Eduardo Campese. FATTI DI CAUSA 1. La Cattolica Assicurazioni soc. coop. a r.l. citò Poste Italiane s.p.a. innanzi al Tribunale di Roma chiedendone la condanna al pagamento della somma (€ 5.750,00) oggetto di un assegno di traenza non trasferibile emesso, per suo conto, da Ubi Banca s.p.a. all'ordine di Raffaele Tiddia, che fu negoziato dalla società convenuta pagandolo a persona diversa dal legittimo beneficiario, attraverso un’asserita condotta negligente, in violazione dell'art. 43 legge ass.. 1.1. Costituitasi Poste Italiane s.p.a., che contestò l’avversa pretesa, l’adito tribunale accolse la domanda dell’attrice e condannò la menzionata convenuta al pagamento predetto, oltre interessi.

2. Il gravame proposto da quest’ultima avverso tale decisione è stato respinto dalla Corte di appello di Roma, con sentenza del 28 febbraio 2018, n. 1348, la quale ha ritenuto responsabile l’appellante per il solo fatto di aver pagato l’assegno a persona diversa dal beneficiario. Ha richiamato, in proposito, l’indirizzo di legittimità secondo cui «l’art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933 (cd. legge assegni), nel disporre che colui che paga a persona diversa dal prenditore, o dal banchiere giratario per l’incasso, risponde del pagamento, disciplina in modo autonomo il pagamento dell’assegno non trasferibile, con deviazione dalla regola generale che libera il debitore che esegua il pagamento in buona fede in favore del creditore apparente (art. 1189 cod. civ.), sicché, in caso di pagamento di assegno bancario non trasferibile in favore di chi non era legittimato, la banca non è liberata dall’originaria obbligazione finché non paghi al prenditore esattamente individuato, a prescindere dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore sull’identificazione dello stesso prenditore, trattandosi di obbligazione ex lege».

Inoltre, ha considerato assorbito il secondo motivo F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23109/2018 Numero sezionale 901/2022 Numero di raccolta generale 15641/2022 d’appello, con la quale Poste Italiane s.p.a. aveva lamentato la violazione Data pubblicazione 16/05/2022 dell’art. 83 del d.P.R. n. 156 del 1973 per la condotta tenuta da Cattolica Assicurazioni, che aveva spedito l’assegno al beneficiario mediante il servizio postale ordinario, aggiungendo, comunque, che «non essendo l’assegno paragonabile ad oggetti preziosi, denari, carte di valore esigibili al portatore, per la spedizione dello stesso non è richiesto l’utilizzo del plico assicurato (Cass. 7618 del 30.3.2010)».

3. Per la cassazione di questa sentenza ricorre Poste Italiane s.p.a., affidandosi a quattro motivi. Resiste, con controricorso la Cattolica Assicurazioni soc. coop. a r.l., proponendo, a sua volta, ricorso incidentale recante un motivo. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente: I) «Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. - violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del r.d. n. 1736/33, in riferimento agli artt. 1218, 1176, comma 2, e 1992 c.c. e legge n. 445/2000 - omesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti».

Si contesta alla corte distrettuale di per avere considerato Poste Italiane s.p.a. responsabile per il solo fatto del pagamento dell'assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore, in tal modo introducendo una responsabilità oggettiva estranea alle regole della responsabilità contrattuale. Si invocano, sul punto, i principi enunciati da Cass., SU, n. 12477 e 12478 del 2018; II) «Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. - violazione e falsa applicazione dell’art. 83 del d.P.R. n. 156/73 e del d.m. 26/2/2004 (carta della qualità del servizio pubblico postale) in riferimento agli artt. 1227, comma 1, c.c. e 43 L.A..

Omesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti». Si ascrive alla corte capitolina di aver escluso la configurabilità del concorso di colpa della danneggiata, ex art. 1227, comma 1, cod. civ., malgrado l’avvenuta, incauta spedizione, da parte sua, del titolo tramite la posta ordinaria noncurante che lo stesso arrivasse nelle mani del creditore;F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a :

B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23109/2018 Numero sezionale 901/2022 Numero di raccolta generale 15641/2022 III) «Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. - violazione e falsa Data pubblicazione 16/05/2022 applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione al criterio di riparto dell’onere probatorio - omesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti». Si censura la sentenza impugnata per aver confermato la condanna sancita dal tribunale «senza considerare che trattasi di risarcimento di un danno meramente potenziale e non effettivo, del quale il danneggiato non ha fornito prova»;

IV) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - violazione e falsa applicazione dell’art. 1224 c.c.», per non avere il giudice di appello «esaminato il motivo di gravame afferente la condanna al pagamento, in particolare con riferimento alla rivalutazione monetaria».

2. L’unico motivo del ricorso incidentale della Cattolica Assicurazioni soc. coop. a r.l. lamenta la «omessa pronuncia sulla proposta domanda di nullità e/o annullabilità del contratto bancario (libretto di deposito) stipulato tra Poste Italiane s.p.a. ed il suo cliente Tiddia Raffaele. Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. (ovvero ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)».

3. Il primo motivo del ricorso principale è fondato. 3.1. Giova premettere che: i) è incontroverso che l’odierna vicenda ha riguardato un assegno di traenza non trasferibile, emesso, per conto di Cattolica Assicurazioni soc. coop. a r.l., da Ubi Banca s.p.a. all'ordine di Raffaele Tiddia, che fu negoziato da Poste Italiane s.p.a. pagandolo a persona diversa dal legittimo beneficiario; ii) l'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933 (cd. legge assegni) sancisce che “colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso, risponde del pagamento”. 3.2. Rileva il Collegio, poi, che le Sezioni Unite di questa Corte, intervenute per dirimere un contrasto insorto tra le sezioni semplici in ordine alla interpretazione di detta norma, con le sentenze del 21 maggio 2018, n. 12477 e 12478, hanno ribadito o pronunciato i seguenti principi di diritto:

a) la menzionata norma si applica anche all'assegno circolare, all'assegno bancario libero della Banca d'Italia ed all'assegno di traenza (usualmente utilizzato, in luogo del bonifico bancario, per il pagamento di F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23109/2018 Numero sezionale 901/2022 Numero di raccolta generale 15641/2022 un soggetto che non sia titolare di un conto corrente o di cui non si Data pubblicazione 16/05/2022 conoscono le coordinate bancarie) munito della clausola di intrasferibilità;

b) l'espressione «colui che paga», adoperata dall'art. 43, comma 2, l.ass., si riferisce non solo alla banca trattaria (o all'emittente, nel caso di assegno circolare), ma anche alla banca negoziatrice, che è l'unica concretamente in grado di operare controlli sull'autenticità dell'assegno e sull'identità del soggetto che, girandolo per l'incasso, lo immette nel circuito di pagamento;

c) ha natura contrattuale la responsabilità cui si espone il banchiere che abbia negoziato un assegno munito della clausola di non trasferibilità in favore di persona non legittimata;

d) specificamente: «ai sensi dell'art. 43, comma 2, legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.» (cfr.

Cass., SU, n. 12477 del 2018). 3.2.1. A sostegno di tale conclusione, è stata richiamata la precedente sentenza delle stesse Sezioni Unite che, risolvendo il contrasto di giurisprudenza riguardante la responsabilità della banca, ne aveva escluso la natura extracontrattuale, ravvisandovi, invece, un'ipotesi di responsabilità contrattuale cd. da contatto sociale, fondata sull'obbligo professionale di protezione (preesistente, specifico e volontariamente assunto), posto a carico della banca nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità delle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso (cfr.

Cass., SU, n. 14712 del 2007). Nel ribadire tale principio, la nuova pronuncia ne ha evidenziato l'incompatibilità con la natura oggettiva della responsabilità, predicabile soltanto in riferimento a fattispecie d'illecito extracontrattuale, precisando che, al fine di sottrarsi alla responsabilità, la banca è tenuta a provare di aver assolto alla propria F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a :

B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23109/2018 Numero sezionale 901/2022 Numero di raccolta generale 15641/2022 obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi dell'art. Data pubblicazione 16/05/2022 1176, comma 2, cod. civ., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere anche in ipotesi di colpa lieve. E' stato chiarito, inoltre, che lo scopo della clausola di intrasferibilità consiste non solo nell'assicurare all'effettivo prenditore il conseguimento della prestazione dovuta, ma anche e soprattutto nell'impedire la circolazione del titolo: ed a conferma di tale assunto è stato richiamato l'art. 73 del r.d. n. 1736 del 1933, il quale esclude l'ammortamento dell'assegno non trasferibile proprio perché lo stesso non può essere azionato da un portatore di buona fede, conferendo nel contempo al prenditore, ma solo come conseguenza indiretta, la maggior sicurezza di poterne ottenere un duplicato denunciandone lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione al trattario o al traente. 3.3.

Alla stregua di tali dicta (peraltro ribaditi dalla successiva giurisprudenza di legittimità. Cfr. pure nelle rispettive motivazioni, ex aliis, Cass. n. 25581 del 2018; Cass. n. 34107 del 2019; Cass., SU, n. 9769 del 2020; Cass. n. 9842 del 2021), che il Collegio condivide pienamente (ed alle cui ulteriori argomentazioni giustificative può qui farsi rinvio ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), la censura in esame si rivela chiaramente fondata, posto che la corte capitolina ha ritenuto sussistere la responsabilità, ex art. 43, comma 2, l.ass., dell’appellante per il solo fatto dell’avere quest’ultima pagato l'assegno non trasferibile di cui discute a persona diversa dal prenditore, senza minimamente valutarne la condotta ai sensi dell’art. 1176, comma 2, cod. civ., in tal modo introducendo una responsabilità oggettiva estranea alle regole della responsabilità contrattuale.

4. Il secondo motivo del ricorso principale può ritenersi assorbito, posto che la stessa corte distrettuale ha così considerato, principaliter, il motivo di gravame dell’appellante riguardante l’invocata violazione dell’art. 83 del d.P.R. n. 156 del 1973, in relazione alla dedotta mancata cautela tenuta dalla Cattolica Assicurazioni con la spedizione del titolo al beneficiario mediante il servizio postale ordinario (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata). Sul punto, dunque, non è ravvisabile una effettiva soccombenza della odierna ricorrente e l’ulteriore assunto della medesima F i r m a t o D a :

D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23109/2018 Numero sezionale 901/2022 Numero di raccolta generale 15641/2022 corte - «…comunque, non essendo l’assegno paragonabile ad oggetti Data pubblicazione 16/05/2022 preziosi, denari, carte di valore esigibili al portatore, per la spedizione dello stesso non è richiesto l’utilizzo del plico assicurato (Cass. 7618 del 30.3.2010)» - si riduce a mero obiter, peraltro errato alla stregua dello specifico principio sancito da Cass., SU, n. 9769 del 2020 e Cass. n. 34201 del 2021, secondo cui «La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore».

5. Il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale sono parimenti assorbiti ed altrettanto è a dirsi quanto all’unico motivo del ricorso incidentale della Cattolica Assicurazioni soc. coop. a r.l..

6. In conclusione, il ricorso principale di Poste Italiane s.p.a. deve essere accolto quanto al primo motivo, assorbiti gli altri, mentre il ricorso incidentale della Cattolica Assicurazioni soc. coop. a r.l. deve ritenersi assorbito. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione al motivo accolto, rinviandosi la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. PER QUESTI MOTIVI La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale di Poste Italiane s.p.a., assorbiti gli altri.

Dichiara assorbito il ricorso incidentale della Cattolica Assicurazioni soc. coop. a r.l.. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23109/2018 Numero sezionale 901/2022 Numero di raccolta generale 15641/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 22 marzo 2022. Il Presidente Dott. Carlo De Chiara F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f