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Decreto — n. 15640/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court declares civil suit dismissed due to plaintiff's formal withdrawal under CPC articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 15640/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the civil proceeding between Intesa San Paolo and Gima Sviluppo Franchising extinguished following the plaintiff's formal withdrawal. The plaintiff voluntarily abandoned the lawsuit, and the defendant accepted this withdrawal without objection. Consequently, the court issued a decree dismissing the case without ruling on the merits or allocating costs.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's formal withdrawal of a lawsuit, accepted by the opposing party, results in the immediate extinction of the proceedings without further judicial intervention.

Parole chiave

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civil procedure withdrawal extinction of proceedings plaintiff abandonment CPC articles 390 391 formal renunciation suit ritiro a seguito di transazione desistenza dall'azione abbandono definitivo del procedimento

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7572/2019 R.G. proposto da : INTESA SAN PAOLO SPA -ricorrente- contro GIMA SVILUPPO FRANCHISING SRL -controricorrente- letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 12/05/2022 Il Pres