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Ordinanza — n. 15615/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows Allianz's partial appeal against Carige, remanding case while dismissing incidental appeals by Nava and Penati.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15615/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Allianz's second and third appeals against Banca Carige, quashing the lower court's decision on those grounds and remanding the case to the Milan Court of Appeal. Allianz argued for specific legal outcomes regarding the dispute, while the incidental appeals filed by Nava and Penati were rejected as the main proceedings were already being resolved. Consequently, the judgment was remanded for further proceedings, and the incidental appellants were ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002: When a cassation appeal succeeds partially, the judgment is quashed only in relation to the admitted grounds, and the case is remanded to the appellate court for a new decision on the merits and costs.

Parole chiave

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partial cassation remand to appellate court incidental appeal rejection court costs allocation quashing of judgment surrogazione dell'assicuratore frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione regresso dell'assicuratore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 8594/2017 proposto da: Allianz s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Piazza Cavour 17 presso lo studio dell'avvocato Michele Roma e rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Francesco Galantini, in forza di procura speciale in calce al ricorso, -ricorrente - contro Banca Carige s.p.a., quale incorporante della Banca Cesare Ponti s.p.a., Ferri Edoardo, Gallieni Mariarosa in proprio e quale erede di Visconti Arturo, Visconti Anna, Visconti Cristina, Visconti Lorenzo quali eredi di Visconti Arturo, Nava Maria Stella, Penati Alberico, - intimati - nonché contro Banca Carige s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale incorporante della Banca Cesare Ponti s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma Via Giuseppe Ferrari 11 presso lo studio dell'avvocato Antonio Pacifico e rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Luigi Rinaldini, in forza di procura speciale a margine del controricorso, F i r m a t o D a :

D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 8594/2017 Numero sezionale 1169/2022 Numero di raccolta generale 15615/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 -controricorrente - nonché contro Nava Maria Stella, elettivamente domiciliata in Roma Via della Giuliana 63, presso lo studio dell'avvocato Luciano Garatti e rappresentata e difesa dall'avvocato Dimitri Colombi, in forza di procura speciale in calce al controricorso, -controricorrente - ricorrente incidentale - contro Allianz s.p.a., Banca Carige s.p.a. quale incorporante della Banca Cesare Ponti s.p.a., Ferri Edoardo, Gallieni Mariarosa, Penati Alberico, Visconti Anna, Visconti Cristina, Visconti Lorenzo, - intimati - nonché contro Banca Carige s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale incorporante della Banca Cesare Ponti s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma Via Giuseppe Ferrari 11 presso lo studio dell'avvocato Antonio Pacifico e rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Luigi Rinaldini, in forza di procura speciale a margine del controricorso, -controricorrente - nonché contro Penati Alberico, elettivamente domiciliato in Roma Via R.

Grazioli Lante 16 presso lo studio dell'avvocato Paolo Bonaiuti e rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Longo, in forza di procura speciale allegata al controricorso, -controricorrente ricorrente incidentale - contro Allianz s.p.a., Banca Carige s.p.a. quale incorporante della Banca Cesare Ponti s.p.a., Ferri Edoardo, Nava Maria Stella, Gallieni Mariarosa, in proprio e quale erede di Visconti Arturo, Visconti F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a :

B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 8594/2017 Anna, Visconti Cristina, Visconti Lorenzo, quali eredi di Visconti Numero sezionale 1169/2022Numero di raccolta generale 15615/2022 Arturo, Data pubblicazione 16/05/2022 - intimati - nonché contro Banca Carige s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale incorporante della Banca Cesare Ponti s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma Via Giuseppe Ferrari 11 presso lo studio dell'avvocato Antonio Pacifico e rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Luigi Rinaldini, in forza di procura speciale a margine del controricorso, -controricorrente - avverso la sentenza n. 672/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22.2.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5.4.2022 dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI; lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA FATTI DI CAUSA 1.

Mariarosa Gallieni e Arturo Visconti con atto di citazione notificato il 14.7.2003 hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la Banca Cesare Ponti, lamentando di aver subito danni non patrimoniali e patrimoniali per £ 3.155.643.709 a causa del comportamento fraudolento di un dipendente della Banca, tal Fabrizio Piovani, con il quale avevano intrattenuto rapporti per la gestione del conto corrente e per l’effettuazione di operazioni di investimento. Si è costituita in giudizio la Banca Cesare Ponti, chiedendo il rigetto delle domande degli attori e sostenendo il carattere privato del rapporto di consulenza fra gli attori e il Piovani e l’assenza di ogni sua responsabilità.

F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 8594/2017 Numero sezionale 1169/2022 La Banca ha aggiunto che le somme fuoriuscite dai conti degli Numero di raccolta generale 15615/2022Data pubblicazione 16/05/2022 attori erano pervenute su conti di alcuni terzi (e cioè i signori Edoardo Ferri, Alberico Penati, Giuseppe Donati, Maria Stella Nava, Marta Comizzoli, Cosma Damiano Nigro, Giuseppina Cutolo), che le avrebbero percepite senza titolo e ne ha ottenuto la chiamata in causa.

La Banca inoltre ha chiesto e ottenuto la chiamata in causa della RAS s.p.a. per essere tenuta indenne in forza della polizza di assicurazione stipulata con tale Compagnia. La RAS si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza della domanda di garanzia e instando in via subordinata per la surroga ex art.1916 cod.civ. nei diritti della Banca Cesare Ponti nei confronti dei terzi chiamati percettori delle somme, che ha chiamato a sua volta in causa a tale titolo. Successivamente la Banca ha rinunciato alla domanda verso i terzi Nigro e Tutolo per intervenuta transazione.

Il Tribunale di Milano con sentenza del 4.11.2009 ha accolto parzialmente le domande degli attori (per quanto riguarda Arturo Visconti dei suoi eredi e cioè la stessa moglie Mariarosa Gallieni e i figli Anna, Cristina e Lorenzo Visconti) nei confronti della Banca Cesare Ponti, deducendo un importo di € 180.000,00, decurtando il risarcimento del 20% per concorso di colpa dei danneggiati e rigettando altresì la richiesta di danni morali; ha accolto la domanda di garanzia assicurativa proposta dalla Banca verso la RAS e ha condannato la Compagnia a tener indenne la Banca per l’importo di € 886.198,50, oltre interessi; ha accolto la surroga della RAS nei confronti rispettivamente dei signori Ferri e Penati, rispettivamente per gli importi di € 309.874,14 e € 258.228,45, oltre interessi.

2. Avverso la predetta sentenza di primo grado hanno proposto appello in via principale Edoardo Ferri e in via autonoma e anche con appello incidentale, Allianz s.p.a. (già RAS). F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 8594/2017 Numero sezionale 1169/2022 Ha resistito l’appellata Banca Carige (già Banca Cesare Ponti, Numero di raccolta generale 15615/2022Data pubblicazione 16/05/2022 da essa incorporata) proponendo in subordine appello incidentale volto all’accoglimento della domanda di manleva assicurativa.

Si sono costituiti altresì gli appellati Maria Stella Nava e Alberico Penati, proponendo essi pure appello incidentale. Infine si sono costituiti Mariarosa Gallieni e Anna, Cristina e Lorenzo Visconti, chiedendo il rigetto del gravame per la mancata proposizione di domande nei loro confronti e per decadenza dall’impugnazione. La Corte di appello di Milano con sentenza del 22.2.2016 ha accolto parzialmente il gravame di Allianz e ha dichiarato sussistente il diritto di manleva di Banca Carige verso Allianz per le sole distrazioni compiute in danno dei signori Galliani e Visconti nel periodo 20.4.2000-20.4.2001, detratto il 20% dell’importo sottratto e unicamente per la parte eccedente le somme oggetto di ripetizione ex art.2033 cod.civ. da parte di Banca Carige; ha escluso il diritto di surroga di Allianz verso i terzi chiamati; ha confermato nel resto la sentenza impugnata, compensando integralmente le spese del grado.

3. In particolare la Corte di appello:

a) ha riconfermato la valutazione del Tribunale circa la responsabilità della Banca ex art.2049 cod.civ. per le distrazioni commesse dal Piovani e circa il concorso colposo dei danneggiati coniugi Gallieni-Visconti;

b) ha rigettato le difese dell’appellante Ferri, che negava la legittimazione attiva alla ripetizione di indebito in capo alla Banca, ritenuta solvens sostanziale e finale a cui i pagamenti indebiti debbono essere restituiti;

c) ha ritenuto che il Tribunale fosse incorso in equivoco circa i requisiti oggettivi e soggettivi dell’azione di manleva esercitata dalla Banca verso la Compagnia assicuratrice perché la manleva riguardava solamente l’obbligazione risarcitoria ex art.2049 cod.civ.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 8594/2017 Numero sezionale 1169/2022 verso gli originari attori, sicché la surroga poteva ritenersi fondata Numero di raccolta generale 15615/2022Data pubblicazione 16/05/2022 solo relativamente ai danni causati alla Banca dall’attività del promotore infedele Piovani e non poteva essere estesa alla diversa azione ex art.2033 cod.civ. proposta dalla Banca verso coloro che avevano indebitamente percepito le somme;

d) nel rapporto fra la Banca e la Compagnia assicurativa ha ritenuto la validità della clausola contrattuale che limitava la copertura assicurativa ai fatti avvenuti fra il 30.4.2000 e il 30.4.2001 e ha conseguentemente escluso l’indennizzo per la sottrazione della somma di £ 1.173.533.709 avvenuta il 9.2.2000;

e) ha ritenuto infondate le doglianze degli appellanti Nava-Penati circa la nullità dell’atto di chiamata nei loro confronti;

f) sempre riguardo ai signori Nava-Penati, ha ritenuto fondata la loro doglianza di infondatezza della domanda di surroga proposta da Allianz nei loro confronti per le stesse ragioni esposte per Edoardo Ferri;

g) ha escluso che il credito verso i signori Nava-Penati dovesse essere decurtato del 20%, stante la diversità dei titoli;

h) ha ritenuto che i Gallieni-Visconti fossero stati chiamati nel giudizio di appello per mera integrità del contraddittorio senza che fosse stata spiegata alcuna domanda nei loro confronti.

4. Avverso la predetta sentenza del 22.2.2016, non notificata, con atto notificato il 27.3.2017 ha proposto ricorso per cassazione Allianz, svolgendo tre motivi. Con atto notificato il 4.5.2017 ha proposto controricorso Banca Carige – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia s.p.a., chiedendo il rigetto del ricorso di Allianz. Con atto notificato il 5.5.2017 ha proposto controricorso e ricorso incidentale Maria Stella Nava, chiedendo con il supporto di quattro motivi la cassazione della sentenza di secondo grado. F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 8594/2017 Numero sezionale 1169/2022 Con atto notificato l’8.5.2017 ha proposto controricorso e Numero di raccolta generale 15615/2022Data pubblicazione 16/05/2022 ricorso incidentale Alberico Penati, chiedendo con il supporto di tre motivi la cassazione della sentenza di secondo grado.

Banca Carige con distinti controricorsi ha chiesto il rigetto dei ricorsi incidentali di Alberico Penati e di Maria Stella Nava. Il Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del terzo motivo di ricorso di Allianz, rigettati i primi due e il rigetto dei ricorsi incidentali di Alberico Penati e di Maria Stella Nava. Allianz, Carige e Penati hanno depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE Ricorso Principale di Allianz s.p.a.

5. Con il primo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., la ricorrente Allianz denuncia violazione dell’art.112 cod.proc.civ. per aver la Corte di appello mancato di pronunciare su due profili che componevano il suo secondo motivo di appello, vale a dire: (a) l’eccepito difetto di prova dell’intenzione del dipendente infedele di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, requisito questo previsto dalla garanzia di polizza relativa al «dipendente infedele»; (b) in via gradata, la mancata pronuncia in relazione all’eccezione di inoperatività della garanzia per le perdite derivanti dall’infedeltà dei dipendenti nell’ambito dell’attività di intermediazione e amministrazione mobiliare. 5.1.

Il motivo, nel profilo sub a), è ammissibile, diversamente da quanto sostenuto dalla controricorrente Carige, poiché la ricorrente Allianz dà conto del contenuto della censura proposta con il motivo di appello in modo puntuale ed esauriente, F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 8594/2017 che, del resto, è stata registrata anche dalla sentenza impugnata Numero sezionale 1169/2022Numero di raccolta generale 15615/2022 (pag.15, sub § 7).

Data pubblicazione 16/05/2022 5.2. Il profilo a) del motivo è peraltro infondato. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Sez. 3, n. 2151 del 29.1.2021, Rv. 660437 – 01;

Sez. 2, n. 20718 del 13.8.2018, Rv. 650016 – 01; Sez. 5, n. 29191 del 6.12.2017, Rv. 646290 – 01; Sez. 1, n. 24155 del 13.10.2017, Rv. 645538 - 01); analogamente non si configura il vizio di omessa pronuncia, pur in difetto di un'espressa statuizione da parte del giudice in ordine a un motivo di impugnazione, quando la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto (Sez. 6 - 1, n. 15255 del 4.6.2019,Rv. 654304 - 01). 5.3.

Allianz ricorda di aver proposto con il secondo motivo di appello e appello incidentale una censura per il mancato esame da parte del Tribunale della sua eccezione volta far valere la clausola della garanzia «Infedeltà dipendenti» che richiedeva l’intenzione del dipendente infedele di procurare a sé o altri un ingiusto profitto. 5.4. Se è pur vero che la Corte di appello non ha affrontato in modo esplicito detta censura in sede di esame del secondo motivo di appello Allianz (pag.21), è altrettanto vero che la Corte territoriale ha fatto proprie le argomentazioni della sentenza di primo grado circa la provata intenzione truffaldina del Piovani e con formula riassuntiva ha confermato nel resto la sentenza impugnata.

F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 8594/2017 Numero sezionale 1169/2022 In particolare, a pagina 16, la Corte distrettNumero di raccolta generale 15615/2022uale ha dato Data pubblicazione 16/05/2022 rilievo alle risultanze probatorie che confermavano il fatto che il Piovani procedeva ad una attività di appropriazione e gestione irregolare degli investimenti dei clienti della Banca ed effettuava passaggi di denaro da un conto ad un altro per confondere le risultanze contabili e coprire temporaneamente gli ammanchi, per poi parlare expressis verbis di somme sottratte dal Piovani nell’ambito della sua complessiva attività e di illecita gestione dei conti dei clienti.

Tali considerazioni appaiono logicamente e giuridicamente incompatibili con l’esclusione in capo al Piovani dell’intenzione di procurare a sé o altri un ingiusto profitto; posto che esse in buona sostanza affermano che il consulente infedele si appropriava direttamente delle somme o le riversava su conti di altri clienti allo scopo di mascherare gli ammanchi colà provocati. E’ quindi evidente che, così argomentando, la Corte milanese ha implicitamente risposto alla censura, che, evocando la fattispecie penale della truffa ex art.640 c.p., richiedeva che il dipendente infedele avesse agito per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. 5.5.

Con il secondo profilo sub b) del motivo, proposto in via subordinata, Allianz lamenta la mancata pronuncia in relazione all’eccezione di inoperatività della garanzia per le perdite derivanti dall’infedeltà dei dipendenti nell’ambito dell’attività di intermediazione e amministrazione mobiliare. In questo caso la censura mossa con il sub-motivo non è autosufficiente e specifica, visto che la ricorrente si limita, e molto genericamente, a sostenere di aver proposto tale eccezione anche in appello e non trascrive il tenore del motivo asseritamente proposto, mentre dalla sentenza impugnata nulla risulta in proposito, diversamente da quanto rilevato quanto al sub-profilo a) esaminato in precedenza.

F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 8594/2017 Numero sezionale 1169/2022 In ogni caso, la clausola invocata da Allianz, nell’escludere Numero di raccolta generale 15615/2022Data pubblicazione 16/05/2022 dalla garanzia le perdite derivanti dall’infedeltà dei dipendenti nell’ambito dell’attività di intermediazione e amministrazione mobiliare, eccettua il caso del dipendente che ne abbia tratto profitto, evidentemente al fine di neutralizzare solo l’ipotesi dell’attività di consulenza negligente o imprudente e non il caso, nella fattispecie accertato di vera e propria attività illecita di sottrazione di somme da parte del dipendente.

6. Con il secondo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., la ricorrente Allianz denuncia violazione dell’art.112 cod.proc.civ. per aver la Corte di appello mancato di pronunciare sul suo terzo motivo di appello, che, a sua volta, atteneva alla mancata pronuncia in relazione all’eccezione di inoperatività della garanzia per il mancato rispetto delle condizioni contrattuali che esigevano una serie di procedure di sicurezza relative ai dipendenti, come ispezioni periodiche di verifica e controllo, adeguatamente documentate. 6.1.

Il motivo è ammissibile, diversamente da quanto sostenuto dalla controricorrente Carige, poiché la ricorrente Allianz dà conto del contenuto della censura proposta con il motivo di appello in modo puntuale ed esauriente, che, del resto, è stata registrata anche dalla sentenza impugnata (pag.15, sub § 7). Inoltre la ricorrente trascrive integralmente la clausola e localizza specificamente in atti il documento contrattuale di polizza che la contiene (doc.34 del fascicolo di primo grado della Banca Cesare Ponti) a cui fa riferimento il motivo.

La sentenza impugnata, dopo aver riconosciuto l’esistenza della censura, ha completamente omesso di affrontarla in sede di esame dell’appello Allianz (pag.20-22). 6.2. In questo caso - e diversamente da quanto in precedenza rilevato con riferimento al primo motivo, sub a), nel § 5.4., non è dato rinvenire nella sentenza impugnata, totalmente F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a :

B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 8594/2017 Numero sezionale 1169/2022 carente sul punto, alcuna pronuncia implicita desumibile da Numero di raccolta generale 15615/2022Data pubblicazione 16/05/2022 affermazioni logicamente e giuridicamente incompatibili con le argomentazioni critiche dell’allora appellante. Il motivo in conseguenza merita accoglimento.

7. Con il terzo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.4, cod.proc.civ., la ricorrente Allianz denuncia violazione dell’art.112 cod.proc.civ. per aver la Corte di appello omesso di condannare la Banca alla restituzione delle somme versate a titolo di indennità, nonostante la parziale riforma della sentenza di primo grado; ciò con riferimento alle somme percepite rispettivamente dai signori Ferri e Penati-Nava a titolo di restituzione di indebito. 7.1. La ricorrente dà conto, in modo specifico e autosufficiente, delle conclusioni rassegnate sul punto con l’atto di appello e con il foglio di precisazione delle conclusioni definitive in secondo grado, che non risultano riportate dalla sentenza impugnata, e che sono state verificate in atti da questa Corte, giudice del «fatto processuale».

Effettivamente la Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado circoscrivendo significativamente l’ambito della garanzia prestata da RAS, poi Allianz, in favore della Banca Cesare Ponti, poi Banca Carige, limitandola, da un lato, alla sola obbligazione risarcitoria ex art.2049 cod.civ. verso gli originari attori, e, dall’altro, alla copertura dei soli fatti avvenuti fra il 30.4.2000 e il 30.4.2001. Il versamento delle somme dovute in forza della sentenza di primo grado ed evidentemente eccedenti il quantum determinato con la sentenza di appello, puntualmente specificato e dedotto con riferimento alle risultanze in atti, non risulta contestato da parte di Banca Carige, neppur ora con il controricorso. 7.2.

L’unica difesa, invero perplessa e congetturale, di Banca Carige, mostra di dubitare dell’accoglimento del primo motivo di appello di Allianz (con riferimento alle somme oggetto di richiesta F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 8594/2017 Numero sezionale 1169/2022 di restituzione di indebito ex art.2033 cod.civ. ad altri clienti della Numero di raccolta generale 15615/2022Data pubblicazione 16/05/2022 Banca) e di una conseguente parziale modifica della sentenza di primo grado sul punto e fa leva sulla locuzione «Parimenti infondato è anche l’appello di Banca Carige», di pagina 21, quartultimo capoverso, che indurrebbe a pensare, per il fatto di conseguire immediatamente all’esame (per vero, come sopra accertato, in parte implicito e in parte carente) dei motivi di appello di Allianz, che anche quel gravame sia stato ritenuto infondato.

L’infelice formulazione sopra citata sulla cui base argomenta Carige, non può far dimenticare l’assoluta incompatibilità logica e giuridica del contenuto dei capoversi terzo, quarto e quinto della stessa pagina 21, con il rigetto del gravame di Allianz sul punto. In questi passaggi, e in particolare, nel quarto capoverso, dopo aver chiarito nel terzo la ratio della limitazione di responsabilità (e cioè quella di escludere la copertura per le somme distratte che la Banca è in grado di recuperare dai terzi indebiti percettori), la Corte territoriale ha escluso, in modo inequivocabile, la responsabilità della Compagnia assicurativa per le perdite relative alla provvista pervenuta nei conti di terzi e oggetto di azione di ripetizione nei loro confronti ex art.2033 cod.civ.

Anche il terzo motivo merita quindi accoglimento. Ricorso incidentale di Maria Stella Nava.

8. Con il primo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente Maria Stella Nava denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 163, comma 3, n.4 e 5, e 164 cod.proc.civ. 8.1. La ricorrente incidentale riprende la propria eccezione di nullità dell’atto introduttivo fattole notificare da Banca Cesare Ponti – ora Banca Carige – per totale carenza delle ragioni di fatto e degli elementi di diritto posti a suo fondamento e contesta la decisione F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 8594/2017 impugnata della Corte milanese che ha ritenuto sufficiente la Numero sezionale 1169/2022Numero di raccolta generale 15615/2022 deduzione della necessità di restituire le somme accreditate a suo Data pubblicazione 16/05/2022 favore senza giustificazione, desumibile dalle conclusioni dell’atto. 8.2.

Il motivo presenta profili di inammissibilità commisti a profili di infondatezza. Da un lato, la ricorrente non trascrive il contenuto dell’atto processuale che stigmatizza come troppo generico e di cui sostiene la nullità. L'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso.

Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Sez. 5, n. 22880 del 29.9.2017, Rv. 645637 – 01; Sez. L, n. 11738 del 8.6.2016, Rv. 640032 - 01 Sez.

L, n. 23420 del 10.11.2011, Rv. 619464 – 01; Sez. 1, n. 20405 del 20.9.2006, Rv. 594136 - 01; vedi anche Sez. U, n. 28332 del 5.11.2019, Rv. 655594 – 01;Sez. U , n. 156 del 9.1.2020, Rv. 656657 - 01). 8.2. In ogni caso, la Corte di appello ha affermato che la Banca aveva chiamato in giudizio i signori Nava e Penati proponendo nei loro confronti domanda ex art.2033 cod.civ., F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a :

B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 8594/2017 Numero sezionale 1169/2022 chiedendo la restituzione della somma di £ 500.000.000 e Numero di raccolta generale 15615/2022Data pubblicazione 16/05/2022 assumendo che tale somma, prelevata in data 2.10.2000 dal conto corrente dei signori Gallieni-Visconti era stata accreditata sul loro conto corrente n.47396, senza che ve ne fosse alcuna giustificazione.

Il giudizio espresso dalla Corte territoriale appare del tutto corretto perché le pur sintetiche allegazioni riferite sono più che sufficienti a dar conto dell’oggetto della richiesta giudiziale e del titolo su cui si fonda, ossia del petitum e della causa petendi della pretesa azionata.

9. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, n.3, 4 e 5, cod.proc.civ., la ricorrente Maria Stella Nava denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 112 e 132 cod.proc.civ. e omesso esame di fattco decisivo oggetto di discussione tra le parti. 9.1. In particolare, la ricorrente si duole del rigetto dei suoi motivi di appello sulla base di una decisione illogica e immotivata in punto accoglimento della domanda di Carige, sul presupposto di una mera coincidenza temporale fra l’operazione di prelievo di £ 500.000.000 dai conti Gallieni-Visconti e il versamento in accredito dell’identica somma sul conto Penati-Nava, cosa che aveva portato a evidenziare un inesistente collegamento fra le due operazioni. 9.2.

Il motivo è inammissibile, innanzitutto, poiché non si confronta in modo puntuale e specifico con il contenuto della sentenza impugnata che, a pag.22, parla di un giroconto effettuato dal conto corrente n.47454/1 Gallieni-Visconti al conto corrente n.47396/1 Penati-Nava, privo di alcun collegamento di detta operazione contabile a collegate operazioni finanziarie sottostanti. 9.3. Altro e concorrente profilo di inammissibilità scaturisce dal fatto che la domanda proposta dalla Banca ed accolta nei confronti della sig.ra Nava era una domanda di restituzione di indebito oggettivo per la quale era sufficiente dimostrare che la F i r m a t o D a :

D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 8594/2017 somma era stata versata e che non vi era alcuna giustificazione del Numero sezionale 1169/2022Numero di raccolta generale 15615/2022 versamento. Data pubblicazione 16/05/2022 10.

Con il terzo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360,n.3, cod.proc.civ., la ricorrente Maria Stella Nava denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.132 e 112 cod.proc.civ. e agli artt.2033 e 2041 cod.civ. e radicale omissione di motivazione. 10.1. Secondo la ricorrente erano state applicate erroneamente le norme sulla ripetizione di indebito e non quelle sull’arricchimento senza causa, in difetto di un solvens in senso stretto e in presenza solamente di un accredito erroneo con correlato arricchimento non giustificato da causa apprezzabile. 10.2.

Per un verso, la pretesa (cristallizzata anche nelle conclusioni di secondo grado) della ricorrente di veder riqualificata la domanda della Banca da ripetizione di indebito ex art.2033 cod.civ. a azione di ingiustificato arricchimento ex art.2041 cod.civ., che si fonda evidentemente su diversi presupposti e allegazioni (Sez. 1, n. 15496 del 13.06.2018, Rv. 649133 - 01, Sez. 6 - 2, n. 11489 del 25.05.2011, Rv. 617797 – 01; Sez. 3, n. 17375 del 17.11.2003, Rv. 568229 – 01) collide in modo flagrante con il principio dispositivo, che riserva la configurazione della domanda alla signoria dei colui che agisce in giudizio. 10.3.

La pretesa violazione di legge è poi del tutto insussistente, visto che un accredito erroneo effettuato dalla Banca sul conto corrente della ricorrente e privo di alcuna giustificazione, elementi di fatto questi neppur contestati con il motivo, legittima sicuramente l’istituto di credito all’azione di ripetizione.

11. Con il quarto motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360,n.3, cod.proc.civ., la ricorrente Maria Stella Nava denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli art.2033 e o 2041 c.c. e dei principi generali dell’ordinamento in tema di inammissibilità della possibilità di arricchirsi senza causa. F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 8594/2017 Numero sezionale 1169/2022 11.1. La ricorrente osserva che la Banca, restituendo agli Numero di raccolta generale 15615/2022Data pubblicazione 16/05/2022 attori solo l’80% della somma sottratta dal dipendente infedele e vedendosi invece accreditato l’intero importo dai convenuti Nava e Penati conseguirebbe un arricchimento ingiustificato. 11.2. Il motivo è manifestamente infondato. Le due azioni, che la ricorrente collega al fine di individuare un arricchimento ingiustificato della Banca, si basano su presupposti giuridici indipendenti e il legame fra le due vicende è di puro fatto.

La diminuzione del risarcimento dovuto ex art.2049 cod.civ. dalla Banca Carige, già Cesare Ponti ai signori Gallieni-Visconti per i danni provocati dal suo consulente infedele, la cui entità, tra l’altro, è ormai passata in cosa giudicata, è determinata dal concorso di colpa dei clienti della Banca, che erano venuti meno al parametro dell’ordinaria diligenza e avevano così contribuito essi stessi a cagionare in parte qua (20%) il danno patito. L’azione esperita dalla Banca ex art.2033 cod.civ. verso la signora Nava (e il marito Penati) è invece basata sul versamento indebito di una somma sul loro conto corrente senza alcuna giustificazione.

Ricorso incidentale di Alberico Penati.

12. Con il primo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360,n.3, cod.proc.civ., il ricorrente Alberico Penati denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 163, comma 3, n.4 e 5, e 164 cod.proc.civ. Il motivo è infondato. Valgono al proposito le stesse considerazioni espresse nel precedente § 8.2. con riferimento al primo motivo di ricorso della signora Nava. F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a :

B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 8594/2017 Numero sezionale 1169/2022 13. Con il secondo motivo di ricorso incidentaleNumero di raccolta generale 15615/2022, proposto Data pubblicazione 16/05/2022ex art.360, n.3, 4 e 5, cod.proc.civ., il ricorrente Alberico Penati denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 112 e 132 cod.proc.civ. e omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. 13.1.

In particolare, il ricorrente si duole del rigetto dei suoi motivi di appello sulla base di una decisione illogica e immotivata in punto accoglimento della domanda di Carige, sul presupposto di una mera coincidenza temporale fra l’operazione di prelievo di £ 500.000.000 dai conti Gallieni-Visconti e il versamento in accredito dell’identica somma sul conto Penati-Stella, cosa che aveva portato a evidenziare un inesistente collegamento fra le due operazioni. Aggiunge il ricorrente che non era stata adeguatamente considerata la distinta di versamento prodotta dal Penati che evidenziava una netta differenza fra il modus operandi del Piovani in questo caso rispetto alle vicende che avevano coinvolto gli altri destinatari dei versamenti; negli altri casi i correntisti avevano firmato distinte di versamento di denaro contante presentate alla cassa dal Piovani insieme alle autorizzazioni di prelievo dei Gallieni- Visconti; nel caso Penati-Nava al versamento in contanti corrispondeva l’emissione di assegni circolari per un valore corrispondente ritirati dal correntista.

Infine i correntisti Nava e Penati erano stati ritenuti estranei in sede penale alla condotta criminosa del Piovani. 13.2. Anche in questo caso valgono al proposito le stesse considerazioni espresse nel precedente § 9.2. con riferimento al secondo motivo di ricorso della signora Nava. 13.3. Le ulteriori argomentazioni svolte dal ricorrente Penati circa le particolarità del caso concreto che riguardava l’operazione effettuata sul suo conto e le differenze che la caratterizzavano rispetto ai casi degli altri correntisti «beneficiati» appaiono palesemente inammissibili sia per il difetto di F i r m a t o D a :

D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 8594/2017 Numero sezionale 1169/2022 autosufficienza nei loro riferimenti alle evidenze probatorie oggetto Numero di raccolta generale 15615/2022Data pubblicazione 16/05/2022 di richiamo e agli atti difensivi che le avrebbero poste in rilievo e sottoposte alla discussione, sia, comunque e soprattutto, per il loro palese intendimento di chiamare questa Corte di legittimità alla rivisitazione e alla rivalutazione del materiale probatorio esaminato e valutato dal Giudice del merito. 13.4.

Non senza aggiungere che il ricorrente nello sforzo di porre in luce le pretese differenze fra il suo caso e quello degli altri clienti della Banca destinatari dei versamenti indebiti, non mette in discussione, tantomeno in modo specifico e puntuale, l’unico elemento rilevante e decisivo, e cioè che il versamento sul suo conto era privo di una valida giustificazione causale. 13.5. Del tutto irrilevante, infine, l’estraneità del ricorrente incidentale ai reati posti in essere dal Piovani, visto che la sentenza impugnata non afferma nulla in contrario.

14. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360,n.3, cod.proc.civ., il ricorrente Penati denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.132 e 112 cod.proc.civ. e agli artt.2033 e 2041 cod.civ. e radicale omissione di motivazione.: secondo la ricorrente erano state applicate erroneamente le norme sulla ripetizione di indebito e non quelle sull’arricchimento senza causa in difetto di un solvens in senso stretto ma solo un accredito erroneo con correlato arricchimento non giustificato da causa apprezzabile. Il motivo è manifestamente infondato per le ragioni esposte nei precedenti § 10.2. e 10.3. con riferimento alle analoghe censure della sig.ra Nava.

15. I ricorsi incidentali dei signori Penati e Nava debbono essere complessivamente rigettati con la condanna dei ricorrenti incidentali alla rifusione delle spese nei confronti della Banca Carige, poiché il giudizio nel rapporto con essa viene definito in questa sede. F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 8594/2017 L’accoglimento del ricorso proposto da Allianz verso Banca Numero sezionale 1169/2022Numero di raccolta generale 15615/2022 Carige, nel suo secondo e terzo motivo, comporta la correlativa Data pubblicazione 16/05/2022 cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di appello di Milano in diversa composizione anche per la regolazione fra le due parti, per cui il giudizio prosegue, delle spese della fase di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ciascuno dei ricorrenti incidentali Maria Stella Nava e Alberico Penati, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso di Allianz s.p.a., respinto il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; rigetta il ricorso di Maria Stella Nava e di Alberico Penati e condanna ciascuno di essi al pagamento delle spese in favore della controricorrente Banca Carige s.p.a., liquidate nella somma di € 7.000,00 per compensi, € 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ciascuno dei ricorrenti incidentali Maria Stella Nava e Alberico Penati, dell’ulteriore importo a titolo di F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 8594/2017 Numero sezionale 1169/2022 contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del Numero di raccolta generale 15615/2022Data pubblicazione 16/05/2022 comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso