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Ordinanza — n. 15601/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against bank regarding shareholder asset transfers intended to evade guarantee liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15601/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by guarantors against a lower court ruling that upheld their liability for bank debts. The appellants argued that their recent property transfers to related companies were not intended to evade the guarantee, while the bank contended the rapid sequence of operations demonstrated a clear intent to strip assets from the guarantee. The court found no specific grounds to overturn the appellate decision, ruling that the evidence supported the finding of a unified intent to evade liability.

Regesto Legislator

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Art. 1227 c.c.; Art. 1913 c.c.: Where a guarantor transfers assets to related entities in a rapid sequence, the court may infer a unified intent to evade the guarantee, rendering the transfer ineffective against the creditor's claim.

Parole chiave

Generato dall'IA
guarantee evasion asset transfer related companies unified intent shareholder liability bankruptcy proceedings guarantee validity restituzione di fondo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1227 c.c.
Art. 1913 c.c.
articolo 115 cod.proc.civ
Secondo la giurisprudenza di questa Corte in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell'articolo 115 cod.proc.civ.
artt. 1362 cod.civ
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Testo completo

17 ORDINANZA sul ricorso 15633/2017 proposto da: Radici Grazia, Saracini Angela, Saracini Carlo, Saracini Cinzia, Sagef s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Via di Villa Sacchetti 9, presso lo studio dell'avvocato Ulisse Corea che li rappresenta e difende insieme all’avv.Renato Marini in forza di procura speciale depositata il 25.1.2021 e all’avv.Franco Pastore in forza di procura speciale in calce al ricorso, -ricorrenti - contro Banca Monte Paschi Siena s.p.a., Elipso Finance s.p.a., Lexington Building Ltd, - intimati - nonché contro Banca Monte Paschi Siena s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Antonio Bosio 2 presso lo studio dell'avvocato Massimo Luconi F i r m a t o D a :

D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 15633/2017 che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce Numero sezionale 1171/2022Numero di raccolta generale 15601/2022 al controricorso, Data pubblicazione 16/05/2022 -controricorrente - nonché contro Elipso Finance s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Francesco Denza 3 presso lo studio dell'avvocato Marco Battaglia che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al controricorso, -controricorrente – avverso la sentenza n. 724/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 3.2.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5.4.2022 dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI FATTI DI CAUSA 1.

Con atto di citazione notificato il 27.2.2003 la Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a., oggi incorporata nella Banca dei Monte dei Paschi di Siena, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Carlo Saracini, Cinzia Saracini, Grazia Radici e Sagef s.r.l., quali fideiussori delle società Sime s.p.a., sua debitrice per l’importo di € 1.446.556,81, e Sime Sud s.p.a., sua debitrice per l’importo di € 399.623,86, per esposizioni derivanti da conti correnti bancari, nonché alcune società, la Le Dimore s.r.l. e alcune società di diritto britannico, Lexington Building Ltd, Cunningham Ltd, LMC Building Ltd, a cui erano stati conferiti a titolo di versamenti o aumenti di capitali vari immobili di proprietà dei fideiussori.

F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 15633/2017 Numero sezionale 1171/2022 L’attrice, assumendo che i convenuti si fossero spogliati in Numero di raccolta generale 15601/2022Data pubblicazione 16/05/2022 modo fraudolento del loro patrimonio immobiliare, chiese il pagamento degli importi complessivamente dovuti e la dichiarazione di simulazione o la revoca degli atti di conferimento.

Resistettero alla domanda i signori Saracini e Radici, mentre la Sagef restò contumace. Resistette altresì la Le Dimore s.r.l. Il processo venne dichiarato estinto verso le altre società di diritto inglese, diverse dalla Lexington, nei cui soli confronti venne rinnovata validamente la citazione. Intervenne MPS Gestione Crediti in nome e per conto della Banca Monte dei Paschi di Siena. Il Tribunale di Roma, ritenuta la propria giurisdizione, qualificò l’intervento di MPS Gestione Crediti come adesivo autonomo e rigettò le sue domande per intervenuta decadenza; ridusse l’entità del debito di Sime e Sime Sud, debitrici principali, alla somma di € 1.609.633,00, in conseguenza dell’elisione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, della commissione di massimo scoperto e degli interessi ultralegali non pattuiti per iscritto e condannò di conseguenza al pagamento di tale importo i signori Radice e Saracini e la Sagef; rigettò la domanda di simulazione; accolse l’azione revocatoria quanto ai beni conferiti nelle società Le Dimore e Lexington; respinse la domanda risarcitoria di Le Dimore nei confronti dei signori Saracini e Radici.

2. Avverso la predetta sentenza di primo grado proposero appello in via principale la Le Dimore s.r.l. e in via incidentale i signori Saracini e Radici, Sagef s.r.l. e MPS Gestione Crediti s.p.a. Intervenne l’avv.Franco Pastore, difensore in primo grado dei signori Saracini e Radici, quale procuratore antistatario per le spese in suo favore distratte a carico di MPS Gestione Crediti s.p.a. F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a :

B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 15633/2017 Numero sezionale 1171/2022 Intervenne Elipso Finance s.r.l. e per essa quale mandataria Numero di raccolta generale 15601/2022Data pubblicazione 16/05/2022 Prelios Credit Servicing s.p.a. quale cessionaria dei crediti di Antonveneta. La Corte di appello di Roma con sentenza parziale del 24.6.2013 dichiarò ormai escluse dal giudizio le società inglesi Cunningham Building e LMC Building LTD; dichiarò inammissibile l’intervento nel frattempo effettuato dalla s.r.l.

Casali di Cetona; dichiarò ammissibile l’intervento dell’avv.Franco Pastore; dichiarò ammissibile e procedibile l’appello principale di Le Dimore; dichiarò ammissibile l’appello incidentale dei signori Saracini e Radici; dispose con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.

3. Con la successiva sentenza definitiva del 3.2.2017 la Corte di appello di Roma:

1. ha dichiarato estinto il giudizio ex art.306 cod.proc.civ. fra Le Dimore e MPS Gestione Crediti, non in proprio ma in nome e per conto di Banca Monte dei Paschi di Siena, incorporante per fusione di Banca Antonveneta, quale titolare dei crediti verso Sime Sud s.r.l., a spese compensate;

2. ha dichiarato estinto il giudizio ex art.306 cod.proc.civ. fra Le Dimore e Elipso Finance, e per essa quale mandataria attuale FBS s.p.a., incorporante per fusione di Banca Antonveneta, quale titolare dei crediti verso Sime s.p.a. a spese compensate;

3. ha rigettato l’appello incidentale dei signori Radici e Saracini e di Sagef s.r.l.;

4. ha rigettato l’appello incidentale di MPS Gestione Crediti e di Elipso Finance;

5. ha accolto l’appello incidentale dell’avv.Pastore, disponendo la distrazione a suo favore delle somme dovute a titolo di spese di lite da MPS Gestione Crediti s.p.a.

6. ha compensato le spese fra Le Dimore e i signori Saracini e Radici. F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 15633/2017 Numero sezionale 1171/2022 4. Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto Numero di raccolta generale 15601/2022Data pubblicazione 16/05/2022 notificato il 14.6.2017 hanno proposto ricorso per cassazione Angela Saracini, Cinzia Saracini, Grazia Radici e Sagef s.r.l. svolgendo sei motivi.

Con atto notificato il 4.7.2017 ha proposto controricorso Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. chiedendo la dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione Con atto notificato il 17.7.2017 ha proposto controricorso la FBS s.p.a. quale mandataria di Elipso Finance s.r.l., chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione I ricorrenti hanno presentato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 5. I primi quattro motivi sono dedicati alla pronuncia di condanna al pagamento.

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione degli artt.112 e 115 cod.proc.civ. e carenza di motivazione. 5.1. I ricorrenti ricordano di aver appellato la sentenza di primo grado che li aveva condannati al pagamento in favore della Banca della somma di € 1.609.633,00, perché la Banca non aveva fornito gli estratti conto dei conti correnti, sottraendosi al proprio onere probatorio, e sostengono che la Corte di appello aveva risposto alle loro censure, mosse con il motivo A-b), in modo del tutto incongruente, tanto da eludere l’obbligo di pronuncia sul motivo, e comunque aveva mal valutato le prove, a fronte della mancata dimostrazione da parte della Banca dei saldi passivi presentati dai conti correnti (recanti i n.10021, 10022,10016,10015) alla loro apertura, per l’importo F i r m a t o D a :

D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 15633/2017 Numero sezionale 1171/2022 rispettivamente di £ 586.000.000, £ 267.923.542, £ 348.28.808, Numero di raccolta generale 15601/2022Data pubblicazione 16/05/2022 £ 399.888.979, rivenienti da azzeramenti di altri conti.

I ricorrenti sostengono che la Banca, non fornendo gli estratti conto dei conti azzerati che comprendevano sicuramente interessi anatocistici e spese non dovute) si era sottratta all’onere probatorio, che avrebbe riguardato l’intero rapporto. 5.2. Il motivo è stato rigettato da parte della Corte romana che l’ha ritenuto privo di un chiaro contenuto critico e ha osservato che era stato dato adeguatamente conto del contenuto e della tipologia dei conti correnti in questione. 5.3. Non è ravvisabile la denunciata omessa pronuncia poiché la Corte di appello ha registrato il motivo e vi ha risposto. 5.4.

La violazione dell’art.115 cod.proc.civ. non è parimenti ravvisabile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell'articolo 115 cod.proc.civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi, riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre. (Sez.3, 28.2.2017, n. 5009;

Sez.2, 14.3.2018, n. 6231). 5.5. Inoltre il motivo asseritamente ignorato deduceva l’incompletezza degli estratti conto forniti dalla Banca solo perché non sarebbero stati parimenti forniti gli estratti conto completi di altri conti correnti precedentemente intrattenuti dalle società garantite e successivamente estinti e azzerati, senza dimostrare che anche tali altri conti fossero oggetto di causa. F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a :

B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 15633/2017 Numero sezionale 1171/2022 Né può ritenersi incompleto un estratto conto solo perché la Numero di raccolta generale 15601/2022Data pubblicazione 16/05/2022 prima posta passiva registrata si riferisce ad un debito del correntista riveniente dalla chiusura di un altro rapporto bancario. 5.6. Beninteso, ciò non significa che una banca possa inserire nell’estratto conto il saldo negativo di precedenti conti chiusi senza che il cliente possa al riguardo articolare alcuna difesa al riguardo.

Certamente l’estratto conto che inizi con il saldo negativo di un precedente conto non può dirsi incompleto. La completezza, però, non significa necessariamente veridicità. È anche vero, cioè, che detta posta, come tutte le poste di un conto, può essere oggetto di contestazione da parte del correntista (il quale ha appunto l’onere di contestare le varie poste del conto nell’ambito della dialettica fra le parti voluta dal legislatore per giungere all’accertamento del saldo) e, se una contestazione vi sia, scatta l’obbligo della banca di fornire la prova della correttezza della posta di cui trattasi: prova che in un caso come quello oggetto del giudizio consisterebbe appunto, di regola, nella produzione degli estratti conto da cui risulti quel saldo negativo.

I ricorrenti sostengono appunto di aver contestato, nel giudizio di merito le poste iniziali di quei conti in quanto costituite dal saldo negativo di altri conti nei quali era stati applicati interessi anatocistici e addebitate spese non dovute. Se una tale contestazione fosse stata effettivamente sollevata, i giudici di merito avrebbero dovuto pretendere dalla banca la produzione anche degli estratti conto per così dire «secondari». Sennonché la deduzione dei ricorrenti di aver contestato nel merito, per la ragione appena detta, la correttezza dei saldi negativi dei conti secondari, è oltremodo generica, visto che essi non indicano quando e come l’avrebbero sollevata nel giudizio di merito, e dunque inammissibile, dato che anche la sentenza impugnata non vi fa alcun cenno.

F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 15633/2017 Numero sezionale 1171/2022 6. Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano Numero di raccolta generale 15601/2022Data pubblicazione 16/05/2022 violazione dell’art.112 cod.proc.civ. e carenza di motivazione con riferimento al motivo di appello da essi proposto sub A-c). 6.1.

I ricorrenti si riferiscono alla mancata resa da parte della Banca del conto relativamente alle cessioni dei crediti ceduti dalle società debitrici principali verso la loro clientela, denunciata con il motivo, e lamentano la sostanziale pretermissione delle censure dei ricorrenti da parte della Corte di appello, incorsa in motivazione assente o inadeguata, mentre il giudice di primo grado non aveva affatto dato conto di tutte le operazioni svolte sui conti. 6.2. Esaminando il motivo (pag.19, sub § 3.6.) la Corte capitolina l’ha considerato generico e fondato su di un errato presupposto, perché non vi erano state cessioni di credito da parte delle società debitrici all’istituto di credito, ma ad essere coinvolta in cessioni era la sola SIME, peraltro nella veste di debitore ceduto. 6.3.

Non è ravvisabile la denunciata omessa pronuncia poiché la Corte di appello ha registrato il motivo e vi ha risposto. 6.4. A fronte della genericità e non pertinenza attribuite al motivo di gravame dalla Corte di appello, gli attuali ricorrenti avrebbero dovuto trascrivere integralmente il motivo in relazione alla decisione di primo grado per mettere in condizione questa Corte di rivalutare specificità e pertinenza delle censure. Giova rammentare che l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso.

F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 15633/2017 Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di Numero sezionale 1171/2022Numero di raccolta generale 15601/2022 inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha Data pubblicazione 16/05/2022 l'onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Sez. 1, n. 24048 del 6.9.2021, Rv. 662388 – 01;

Sez. 6 - 1, n. 15820 del 23.7.2020, Rv. 658711 – 01; Sez. 1, n. 29495 del 23.12.2020, Rv. 660190 – 01; Sez. 5, n. 22880 del 29.9.2017, Rv. 645637 - 01; Sez. L, n. 11738 del 8.6.2016, Rv. 640032 - 01; vedi anche Sez. U, n. 28332 del 5.11.2019, Rv. 655594 - 01; Sez. U, n. 156 del 9.1.2020, Rv. 656657 - 01). 6.5. Nella specie, omettendo la riproduzione del motivo asseritamente travisato e mal interpretato dalla Corte di appello, i ricorrenti non mettono questa Corte in grado di controllare la pertinenza e la correttezza della contestata risposta da parte del giudice di appello.

Il che assorbe il rilievo che le controricorrenti eccepiscono che invece era proprio la SIME la debitrice ceduta, come rilevato dalla Corte Territoriale.

7. Con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano violazione dell’art.112 cod.proc.civ. e carenza di motivazione con riferimento alla nullità ai sensi della legge 108 del 1996 per l’applicazione da parte della Banca di interessi usurari, al qual proposito il pertinente motivo di appello era stato censurato come generico e fumoso, quando invece le deduzioni dei ricorrenti erano precise e temporalmente circostanziate. 7.1. Al riguardo la Corte di appello, pur riconoscendo di poter ravvisare d’ufficio la nullità dell’applicazione di interessi eccedenti la soglia del tasso usurario e quindi anche in difetto di eccezione di parte, ha osservato che ciò presupponeva F i r m a t o D a :

D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 15633/2017 Numero sezionale 1171/2022 l’acquisizione al giudizio di elementi allegati e provati o comunque Numero di raccolta generale 15601/2022Data pubblicazione 16/05/2022 emergenti dagli atti su cui ancorare tal valutazione, mentre nella specie nulla di tutto ciò poteva essere riscontrato, visto che i fideiussori non avevano indicato, neppure a campione, i momenti di superamento del tasso soglia e i documenti di riferimento per l’estrapolazione dei calcoli (§ 3.4., pag.18-19). 7.2.

Il motivo di ricorso è assolutamente generico e non affronta e non confuta il preciso rimprovero della Corte capitolina, per prospettare, ancora una volta, una omessa pronuncia del tutto insussistente in una sentenza che rispondendo al motivo di appello lo stigmatizza per la sua genericità.

8. Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione dell’art.1375 cod.civ. con riferimento al rigetto del loro motivo di appello che atteneva al rispetto dell’obbligo di buona fede nell’esecuzione del contratto, che esigeva la conoscenza da parte del cliente dell’informazione dell’aumento del tasso di interesse prima della sua applicazione. 8.1. Al riguardo, per escludere la fondatezza della doglianza, la Corte di appello ha fatto riferimento a una specifica clausola contrattuale, debitamente approvata, che consentiva la variazione dei tassi con pubblicità medianti avvisi in agenzia, la cui effettiva effettuazione era stata confermata dalla prova testimoniale esperita; ha poi ritenuto ininfluente che la comunicazione fosse avvenuta successivamente alla variazione, cosa che metteva il cliente in condizione di formulare contestazioni; infine ha escluso l’applicabilità ratione temporis della delibera CICR 4.3.2003 (§ 3.4., pag.20). 8.2.

I ricorrenti nulla obiettano circa l’inapplicabilità della delibera CICR, né in ordine alla clausola contrattuale sopra ricordata, e si limitano ad argomentare circa la posteriorità dell’avviso rispetto alla sua applicazione, che non avrebbe F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 15633/2017 Numero sezionale 1171/2022 consentito ai clienti della Banca di decidere liberamente se Numero di raccolta generale 15601/2022Data pubblicazione 16/05/2022 sottostare o meno all’aumento del tasso. 8.3.

Non è sufficiente a concretizzare la pretesa violazione dell’obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede il carattere non preventivo, ma successivo, degli avvisi informativi circa la variazione delle condizioni contrattuali, visto che manca qualunque censura da parte dei ricorrenti rispetto alla contestuale affermazione della sentenza impugnata circa la mancanza di contestazioni di alcun genere da parte delle società correntiste e tantomeno di alcuna richiesta da parte loro di scioglimento dal rapporto.

9. Gli ultimi due motivi sono dedicati alla pronuncia di accoglimento dell’azione revocatoria. Con il quinto motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione degli artt.1362 e seguenti cod.civ. in relazione all’art.2901 cod.civ. e all’assenza di motivazione. 9.1. I ricorrenti si riferiscono alla decisione adottata dalla Corte territoriale sul loro motivo di appello, sub C-2), con cui era stata prospettata la valenza dichiarativa e non traslativa degli atti a rogito del Notaio Fenoaltea, posti in essere da Carlo e Cinzia Saracini e da Sagef s.r.l. a favore della Lexington B.

Ltd, che non erano stati analizzati e interpretati dalla Corte di appello e che si riferivano a precedenti atti, questi sì, traslativi di conferimento, rimasti del tutto sconosciuti in giudizio. 9.2. Il motivo è palesemente inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza nel suo riferimento al contenuto di documenti relativi ad atti contrattuali, asseritamente mal interpretati nella loro effettiva valenza, dalla Corte territoriale e di cui si chiede a questa Corte di legittimità una rivisitazione interpretativa, non trascritti, né sintetizzati e neppure localizzati fra gli atti processuali. 9.3.

Il che si cumula con altro profilo di inammissibilità. F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 15633/2017 Come ancora recentemente riaffermato da questa Corte Numero sezionale 1171/2022Numero di raccolta generale 15601/2022 (Sez.2, n.30686 del 25.11.2019), la denunzia della violazione dei Data pubblicazione 16/05/2022 canoni legali in materia d’interpretazione del contratto non può costituire lo schermo, attraverso il quale sottoporre impropriamente al giudizio di legittimità valutazioni che appartengono in via esclusiva al giudizio di merito.

Non è quindi certamente sufficiente la mera enunciazione della pretesa violazione di legge, volta a rivendicare il risultato interpretativo favorevole, disatteso dal giudice del merito, ma è necessario, per contro, individuare puntualmente e specificamente il canone ermeneutico violato, correlato al materiale probatorio acquisito. L’opera dell’interprete mira a determinare una realtà storica ed obiettiva, ossia la volontà delle parti espressa nel contratto, e pertanto costituisce accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 cod.civ. e segg., oltre che per vizi di motivazione nella loro applicazione.

Perciò, per far valere la violazione di legge, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali asseritamente violati; di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso, non è idonea la mera critica del convincimento espresso nella sentenza impugnata mediante la mera contrapposizione d’una difforme interpretazione, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (ex multis, Sez. 3, n. 13603 del 21.5.2019, Rv. 653922 – 01;

Sez. 3, n. 11254 del 10.5.2018, Rv. 648602 – 01; Sez. 1, n. F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 15633/2017 29111 del 5.12.2017, Rv. 646340 – 01; Sez. 3, n. 28319 del Numero sezionale 1171/2022Numero di raccolta generale 15601/2022 28.11.2017, Rv. 646649 – 01;

Sez. 1, n. 27136 del 15.Data pubblicazione 16/05/202211.2017, Rv. 646063 – 02; Sez. 2, n. 18587, 29.10.2012; Sez. 6-3, n. 2988, 7.2.2013). 9.4. La radicale inammissibilità del motivo priva di ogni rilevanza la produzione effettuata a meri fini giurisprudenziali effettuata in questa sede dalla parte ricorrente.

10. Con il sesto motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano violazione dell’art.2901 cod.civ. perché la Corte di appello non aveva esaminato il motivo di gravame con il quale era stato denunciato il mancato approfondimento della prova dell’elemento soggettivo. 10.1. I ricorrenti sostengono che a tali fini e con riferimento alla società inglese conferitaria occorreva procedere alla verifica dello stato soggettivo dei soci diversi dai conferenti, come già affermato dalla sentenza di primo grado, sia pur con riferimento a un diverso conferimento, senza poi applicare tale principio al conferimento effettuato in favore della Lexington.

In particolare, poiché non era stato prodotto il reale contratto di trasferimento, ma il solo atto di adempimento, era mancato ogni accertamento circa i soci non conferenti e il rappresentante della società al momento del conferimento. 10.2. Diversamente da quanto recriminato dai ricorrenti, a pagina 25-26, la sentenza impugnata ha affrontato specificamente le censure dei ricorrenti, allora appellanti incidentali, mettendo in luce, innanzitutto, che il loro gravame non aveva messo in discussione né che il credito fosse anteriore agli atti di conferimento, né che i conferenti fossero consapevoli di sottrarre beni alla garanzia.

La Corte di appello ha sostenuto che il complesso delle varie operazioni, poste in essere in un tempo ravvicinato, doveva essere valutato unitariamente e denotava l’intento dei fideiussori di F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 15633/2017 dismettere il proprio patrimonio immobiliare collocandolo in Numero sezionale 1171/2022Numero di raccolta generale 15601/2022 diverse società riconducibili (almeno per Le Dimore e Lexington) Data pubblicazione 16/05/2022 alle medesime persone.

Poi – interpretando la sentenza di primo grado – la Corte di appello ha ritenuto che il ragionamento proposto per Le Dimore era valido anche per Lexington e che i fideiussori fossero appartenenti alla stessa compagine sociale (affermazione su cui è stato ritenuto sceso il giudicato interno: pag.26, primo capoverso) sicché la vicinanza delle stesse persone fisiche anche alla Lexington induceva a ritenere la piena consapevolezza del danno provocato dall’operazione di conferimento. 10.3. Sul punto non vi è specifica censura. Il che esime dal rilevare che secondo le controricorrenti il rappresentante della società conferitaria Lexington era proprio il sig.

Carlo Saraceni, come evidenziato dai documenti prodotti.

11. Il ricorso deve essere pertanto complessivamente rigettato. Le spese seguono la soccombenza a favore di ciascuna delle controricorrenti, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore di ciascuna controricorrente, liquidate per ciascuna di esse, nella somma di € 14.000,00 per compensi, € 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di F i r m a t o D a :

D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 15633/2017 Numero sezionale 1171/2022 contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del Numero di raccolta generale 15601/2022Data pubblicazione 16/05/2022 comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il 5 aprile 2022 Il Presidente Carlo De Chiara F i r m a t