Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15260/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; land expropriation damages case settled by parties' mutual agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15260/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct following the municipality's formal withdrawal of the lawsuit. The underlying dispute involved a claim for damages regarding the illegal expropriation of land, where the lower courts had adjusted compensation based on urban planning criteria. Since the parties mutually accepted the withdrawal, the judicial proceedings were terminated without a final substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 4 e 5 c.p.c.; Art. 390, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 4 c.p.c.: A cassation appeal is extinguished when the appellant withdraws the suit, and the court declares the proceedings extinct without ruling on the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction withdrawal of lawsuit expropriation damages mutual settlement procedural termination urban planning valuation civil procedure code terreno comunale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 4 e 5 c.p.c.
Art. 390, comma 2 c.p.c.
17.Va preliminarmente rilevato che con atto depositato il 3 maggio 2022 il Comune di San Michele Salentino ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore munito di mandato speciale ai sensi dell’art. 390, comma 2, cod.
Art. 391, comma 4 c.p.c.
19.Nulla è disposto sulle spese di lite attesa l’adesione alla rinuncia ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 6143-2017 proposto da: COMUNE SAN MICHELE SALENTINO , elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosseria 2, presso lo studio dell'avvocato Alfredo Placidi, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Quinto; - ricorrente - contro RUGGIO ANGELO, Di SPARTI SALVATORE ANCHE QUALE ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE DELLA MINIORE DI SPARTI SARA, DI SPARTI DANIELE QUALI EREDI DI RUGGIO LUCIA , rappresentati e difesi Nicola Massari con studio in Brindisi via Bari n.60; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 773/2016 della Corte d'appello di Lecce, depositata il 03/08/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal consigliere Annamaria Casadonte;

F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 6143/2017 Numero sezionale 1819/2022 rilevato in fatto e ritenuto in dirittoNumero di raccolta generale 15260/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 1.Con atto di citazione notificato il 11.04.2005 i Sig.ri Angelo Ruggio e Lucia Ruggio convenivano in giudizio il Comune di San Michele Salentino, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti alla perdita della proprietà di alcuni terreni siti nell’area denominata Largo Pisacane (catasto fg. 6 part.lle 1348 e 1363), in quanto occupati dall’Ente locale in assenza di dichiarazione di pubblica utilità e di ogni altro atto ablativo successivo. 2.Le aree erano destinate in parte alla realizzazione di una zona residenziale ed in parte alla viabilità ed a verde attrezzato. 3.Gli attori, ritenendo integrata la fattispecie di occupazione usurpativa, stimavano il danno subìto in misura pari al valore venale del terreno in tesi illegittimamente espropriato ed al mancato reddito, quantificandolo così in € 779.800 con rivalutazione ed interessi dal 1987 all’attualità, cui doveva aggiungersi un importo pari al 5% annuo delle somme dovute per l’appropriazione usurpativa per il periodo di occupazione a far data dal 1987, oltre rivalutazione ed interessi. 4.Si costituiva in giudizio il Comune di San Michele Salentino contestando l’assunto ed affermando che alcune delle aree indicate dagli attori fossero soggette a vincoli di destinazione previsti dal PRG (verde attrezzato e aree per la realizzazione di una zona residenziale B1) e che altre fossero superfici già cedute al Comune dalla dante causa degli attori nell’ambito di un programma di lottizzazione finalizzato all’edificazione.

A riscontro della propria difesa l’Ente Locale depositava atto di cessione del 9.12.1975 ed alcuni atti traslativi e di vincolo da parte di acquirenti che ivi avevano realizzato le loro abitazioni. 5.Disposta un’articolata CTU, avente ad oggetto sia la verifica della effettiva occupazione dei terreni a fini pubblicistici, sia la rispondenza di detti terreni con quelli adibiti in fatto a viabilità e oggetto della cessione, il Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata di F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 6143/2017 Numero sezionale 1819/2022 Ostuni, accoglieva la domanda risarcitoria avanzata dagli attori ed Numero di raccolta generale 15260/2022Data pubblicazione 12/05/2022 utilizzava i criteri di stima della CTU per la determinazione all’attualità del valore dei suoli occupati. 6.Con riferimento all’individuazione del periodo di realizzazione dell’esproprio, il CTU determinava in via equitativa una data intermedia (il 30.06.1988) cui riferire la stima del valore venale del bene oggetto di occupazione, dal momento che l’espropriazione usurpativa era avvenuta progressivamente a decorrere dall’anno 1978 per alcuni lotti e negli anni tra il 1987 ed il 1990 per altri. 7.Per il computo dell’indennizzo, invece, la CTU utilizzava il metodo semi analitico del più probabile valore di trasformazione, calcolando il valore venale del suolo edificabile come differenza tra il valore di mercato dell’ipotetico fabbricato che su tale area si sarebbe potuto realizzare secondo le prescrizioni del Piano di Fabbricazione vigente all’epoca dell’occupazione (e non del PRG successivamente adottato) ed il valore del costo di costruzione del medesimo edificio, facendo invece riferimento, quanto alla parte non edificabile, perché adibita a viabilità, in assenza di un mercato attivo cui fare riferimento, al prezzo di esproprio stabilito in un ordinario percorso espropriativo, procedendosi poi alla devalutazione al 1988 del valore acquisito. 8.La somma così ottenuta ammontava a € 104.435,96, cui si aggiungevano gli interessi legali sulla somma rivalutata fino all’effettivo soddisfo. 9.Avverso la suindicata sentenza di primo grado, con atto notificato in data 1.13.2013, proponeva appello il Comune di San Michele Salentino, articolando quattro motivi di impugnazione. 10.All’esito del giudizio di impugnazione, la Corte di Appello di Lecce con la sentenza n. 773/2016 ha accolto solo in parte l’impugnazione proposta dal comune riducendo l’importo dovuto dall’appellante alla somma di € 103.000,15, escludendo quella corrispondente al valore di stima delle aree oggetto di cessione F i r m a t o D a :

B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 6143/2017 Numero sezionale 1819/2022 volontaria, pari a € 1435,96, oltre rivalutazione secondo indici Istat Numero di raccolta generale 15260/2022Data pubblicazione 12/05/2022 fino alla data della sentenza, nonché il pagamento degli interessi al saggio legale fino all’effettivo soddisfo; la corte d’appello ha, inoltre, ridotto le spese processuali riconosciute dal giudice di prime cure. 11.Nel respingere i primi due motivi di impugnazione, la corte territoriale ha confermato la sussistenza di una occupazione usurpativa, in quanto avvenuta in assenza della dichiarazione di pubblica utilità nonché del decreto di occupazione e di esproprio, e, richiamandosi a pertinenti arresti giurisprudenziali, ha respinto l’assunto dell’Ente Locale in base al quale, in assenza di un atto di acquisizione sanante ex art 42 del DPR 327/2001, non si determinerebbe alcun effetto traslativo della proprietà in capo all’Ente pubblico territoriale. 12.Al contrario, il giudice di appello ha sostenuto che, in seguito all’irreversibile trasformazione del fondo, la perdita dei diritti dominicali segue alla richiesta di risarcimento del danno da considerare quale rinuncia implicita agli stessi. 13.Tuttavia, in base alla ricostruzione operata dalla Corte salentina, che ha accettato e confermato i criteri di valutazione contenuti nella CTU per la determinazione del valore del bene espropriato, si doveva fare riferimento agli atti di pianificazione urbanistica vigenti al momento dell’irreversibile trasformazione del terreno quale momento di realizzazione dell’illecito dal quale discende il diritto al risarcimento del danno azionato dalla parte privata.

In tal senso, sono stati accolti ed utilizzati, confermando la pronuncia di primo grado, i criteri di stima utilizzati dal CTU con riferimento al Piano di Fabbricazione esistente al momento dello spossessamento e non in base al PRG vigente. 14.In parziale accoglimento dell’impugnazione del Comune, tuttavia, alle somme così determinate è stato sottratto il valore dell’area oggetto di cessione volontaria, riformando la pronuncia del giudice di prime cure sul punto. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 6143/2017 Numero sezionale 1819/2022 15.Avverso la sentenza di appello, con atto notificato il 28 febbraio Numero di raccolta generale 15260/2022Data pubblicazione 12/05/2022 2017, ha proposto ricorso per cassazione il Comune di San Michele Salentino, lamentando, attraverso un unico motivo di gravame delineato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 e 5, c.p.c, l’omessa valutazione e/o pronuncia circa fatti decisivi per il giudizio. 16.Sostiene il ricorrente che la Corte di merito avrebbe illegittimamente respinto, perché tardivo, il motivo di appello concernente le contestazioni mosse alla CTU in merito alla valutazione del terreno espropriato come area edificabile, omettendo l’esame delle deduzioni della difesa dell’Ente locale che riteneva l’area già preordinata alla luce del vecchio Piano di Fabbricazione a sede viaria, con ogni conseguenza in relazione al quantum risarcitorio, e ciò nonostante la difesa avesse avanzato obiezioni alle considerazioni della CTU sin dal primo grado di giudizio e con distinto motivo di appello. 17.Va preliminarmente rilevato che con atto depositato il 3 maggio 2022 il Comune di San Michele Salentino ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore munito di mandato speciale ai sensi dell’art. 390, comma 2, cod. proc. civ., con accettazione della stessa per i controricorrenti dall’avvocato Massari munito di procura speciale. 18.Deve quindi dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione. 19.Nulla è disposto sulle spese di lite attesa l’adesione alla rinuncia ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. proc. civ. .

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile il 4 maggio 2022. Il Presidente Pietro Campanile F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R