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Ordinanza — n. 15254/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against bankruptcy liquidation due to lack of independent legal standing and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15254/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the liquidation judge lacked independent legal standing distinct from the bankruptcy administrator. The appellants failed to demonstrate how the liquidation's recovery activities constituted a separate procedural position requiring contradictory debate. Consequently, the court rejected the claim for lack of contradiction and ordered the appellant to bear the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, n. 2 c.p.c.; Art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02: An appeal against a judicial liquidation is inadmissible if the appellant fails to prove the liquidation judge possessed an autonomous legal position distinct from the bankruptcy administrator and did not participate in the proceedings with due contradiction.

Parole chiave

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judicial liquidation standing bankruptcy administrator autonomy lack of contradictory debate procedural inadmissibility contributo unificato Corte di Cassazione Art. 360 c.p.c.

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, co. 1, n. 2 c.p.c.
Art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. s.u. 4315/2020
raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

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Testo completo

parti sostanziali del giudizio, nella non esclusa, per quanto implicita, considerazione che l’aver agito la liquidatela giudiziale equivaleva ad aver fatto valere una posizione sostanziale indistinguibilmente a quelle riferibili;

7. nella sentenza non trova menzione una posizione giuridico-sostanziale o processuale autonoma dell’organo concordatizio rispetto alle società, né i ricorrenti deducono come e in quali termini, rituali e tempestivi, tale autonomia avrebbe accompagnato l’impugnazione, lacuna che si aggiunge, in identica prospettiva, alla già descritta carenza di autosufficienza; parimenti, i ricorrenti assumono che già la liquidatela giudiziale avrebbe svolto un’attività recuperatoria coerente con le attività istituzionali concordatizie, omettendo tuttavia di circostanziare, nel ricorso, come tale previsione, documentalmente provata, appartenesse al processo di merito e avesse costituito materia di dovuto contraddittorio, apparendo improprio il richiamo difensivo solo da ultimo esposto;

Pagina 5 di 6 - RGN 18475/2017 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 18475/2017 Numero sezionale 863/2022 Numero di raccolta generale 15254/2022 il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; le spese sonoData pubblicazione 12/05/2022 regolate secondo soccombenza e liquidate come meglio in dispositivo; va riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, nei confronti del controricorrente, delle spese del procedimento di legittimità, determinate in euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del co. 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 il Presidente dott. Carlo De Chiara Pagina 6 di 6 - RGN 18475/2017 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o