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Ordinanza — n. 15196/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows deportation appeal dismissed for delay due to missing translation nullity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15196/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Ruslan Kubaneshvili's appeal against a lower court's dismissal of his deportation opposition on grounds of procedural delay. The lower court rejected the appeal because it was filed late, but the Cassation court found the appeal was based on the nullity of the expulsion order due to a lack of translation into a known language. Consequently, the court ruled that the lower court erred by declaring the appeal inadmissible without first verifying if the missing translation caused the applicant's ignorance of the order's content and the available remedies.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998; Art. 24 Cost.: The failure to translate an expulsion order into a language known to the deportee renders the decree null and void, and the lower court must verify if this omission caused the applicant's ignorance before declaring a subsequent appeal late.

Parole chiave

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deportation appeal procedural delay nullity of expulsion translation requirement constitutional right ignorance of order remedy availability abbandono del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998
5837/2022; 2865/2018; 13323/2018; 14733/2015); -nel caso di specie emerge poi dal fascicolo di parte allegato al ricorso che effettivamente l’opposizione era articolata anche nella deduzione della violazione delle disposizioni di cui all’art. 13 comma 7 del d.lgs.
Art. 3, comma 3, DPR n. 394/1999
286/1998, dell’art. 3, comma 3, DPR n. 394/1999, dell’art.
Art. 24 Cost.
394/1999, dell’art. 24 Cost., in relazione all’art.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
24 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
art. 24 Cost
394/1999, dell’art. 24 Cost., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17253/2005
Corte Cost. n. 198/2000
Cass. n. 20402/2014
Cass. n. 11397/2018
Cass. n. 5837/2022
Cass. n. 2865/2018
Cass. n. 13323/2018
Cass. n. 14733/2015
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 17679-2021 proposto da: KUBANESHVILI RUSLAN, rappresentato e difeso dall’Avvocato Simona Alessio, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Collegno, n. 44; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, ope legis rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - intimato - nonché contro PREFETTURA DI UDINE , ope legis rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - intimata - F i r m a t o D a :

D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 17679/2021 nonché contro Numero sezionale 1826/2022Numero di raccolta generale 15196/2022 QUESTURA DI UDINE, ope legis rappresentata e difesa Data pubblicazione 12/05/2022 dall’Avvocatura dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - intimata - avverso l'ordinanza n. 354/2020 del Giudice di Pace di Udine, depositata il 15/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal consigliere Annamaria Casadonte; rilevato che -Ruslan Kubaneshvili, nato in Georgia il 18 ottobre 1979, impugna l’ordinanza meglio indicata in epigrafe con cui il Giudice di pace di Udine ha dichiarato inammissibile il ricorso da lui proposto in opposizione al decreto di espulsione adottato dal Prefetto della Provincia di Udine in data 9 marzo 2020; -in particolare, il giudice ha rilevato la tardività del ricorso in quanto depositato il 1° settembre 2020, ossia ben oltre il termine stabilito dall’art. 18, comma 3, d.lgs. n. 150/2011 di 30 giorni dalla notifica del decreto, perfezionata, nel caso di specie, in data 9 marzo 2020; -Ruslan Kubaneshvili ha proposto tempestivo ricorso per la cassazione della predetta ordinanza sulla base un solo motivo; -il Ministero, la Prefettura e la Questura sono rimasti intimati; considerato che -con l’unico motivo proposto (violazione degli artt. 2, comma 6, 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998, dell’art. 3, comma 3, DPR n. 394/1999, dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n.

3) si deduce la nullità dell’espulsione per omessa traduzione in lingua conosciuta al ricorrente, con conseguente tempestività dell’impugnazione; F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 17679/2021 Numero sezionale 1826/2022 -in particolare, il ricorrente sostiene che il decreto di espulsione Numero di raccolta generale 15196/2022Data pubblicazione 12/05/2022 non sarebbe stato portato a sua conoscenza; -il decreto sarebbe infatti stato tradotto solo in inglese, lingua sconosciuta all’espellendo, il quale comprende solo il georgiano; -tanto comporterebbe la nullità del decreto, vizio che, in base alla giurisprudenza costituzionale (a sostegno della tesi, il richiedente cita Cort.

Cost., 16 giugno 2000, n. 198) può essere fatto valere in ogni tempo; -sicché il ricorso avverso il provvedimento di espulsione, ancorché depositato dopo il termine di 30 giorni dalla sua notificazione, avrebbe dovuto essere considerato tempestivo; -peraltro nel caso di specie l’orientamento consolidato della corte prevede che in tema di espulsione amministrativa del cittadino straniero, è nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare, per l'affermata irreperibilità immediata di un traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l'amministrazione non affermi, ed il giudice ritenga plausibile, l'impossibilità di predisporre un testo in detta lingua per la sua rarità ovvero l'inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta (cfr.

Cass. 5837/2022; 2865/2018; 13323/2018; 14733/2015); -nel caso di specie emerge poi dal fascicolo di parte allegato al ricorso che effettivamente l’opposizione era articolata anche nella deduzione della violazione delle disposizioni di cui all’art. 13 comma 7 del d.lgs. 286/1998; -il ricorso è fondato sotto il profilo dell'eccepita nullità dei provvedimenti espulsivi per omessa traduzione in una lingua conosciuta all'espellendo, su cui il Giudice non si è pronunciato limitandosi a rilevare l'inammissibilità dell'opposizione per tardività.

In primo luogo deve osservarsi che il mancato adempimento delle formalità relative alla traduzione del provvedimento in una lingua nota all'espellendo comporta la nullità del decreto di espulsione, F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 17679/2021 Numero sezionale 1826/2022 che può essere fatta valere in ogni tempo (Cass. n. 17253/2005), Numero di raccolta generale 15196/2022Data pubblicazione 12/05/2022 perché l'esigenza primaria di non vanificare il diritto di azione, garantito dall'art. 24 Cost., fa sì che nell'ipotesi di ignoranza senza colpa di siffatto provvedimento (in particolare per l'inosservanza dell'obbligo di traduzione dell'atto) debba ritenersi non decorso il termine (Corte Cost. n. 198/2000); -pertanto il Giudice di pace deve farsi carico di accertare se la dedotta violazione dell'obbligo stabilito dall'art. 13, comma 7, d.lgs. 286/98, abbia determinato un'ignoranza sul contenuto dell'atto tale da impedirne l'identificazione e se medio tempore lo straniero abbia comunque ottenuto un'adeguata conoscenza della natura dell'espulsione e del rimedio proponibile, con l'effetto di far maturare da quel momento il dies a quo per la proposizione del ricorso tardivo fondato sul rilievo dell'intervenuta nullità (Cass.20402/2014; id. 11397/2018); -ne deriva che il Giudice di pace non poteva dichiarare tardivo e dunque inammissibile il ricorso senza previamente procedere a tali accertamenti; -il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata cassata con rinvio al Giudice di pace di Udine, in persona di altro magistrato, che provvederà anche alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Giudice di pace di Udine, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, il 4 maggio 2022. Il Presidente Pietro Campanile F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P