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Ordinanza — n. 15156/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows expulsion appeal regarding cohabitation with Italian sister, dismissing inadmissible claim against police report.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15156/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed Rafik Abdelghani's appeal against his expulsion order, finding the lower court failed to examine his cohabitation with his Italian sister. While the court rejected the fifth ground as inadmissible because it targeted a police report rather than the expulsion decree itself, it held that the first four grounds regarding family ties were valid. Consequently, the expulsion order was quashed and the case remitted for a new hearing.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.; Art. 19, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 286/1998: The Court of Cassation must examine all decisive facts discussed by the parties, including cohabitation with Italian relatives, and reject appeals challenging administrative acts other than the expulsion decree as inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
expulsion order cohabitation with Italian relative family ties in expulsion inadmissible appeal ground Cassation remittal Art. 360 c.p.c. D.Lgs. 286/1998 impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.
I formulati motivi denunciano, rispettivamente: I) «Art. 360, comma 1, n.
Art. 19, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 286 del 1998
Rafik e la sorella cittadina italiana - diritto di soggiorno in Italia dei familiari cittadini dell’Unione», per avere il Giudice di pace omesso qualsivoglia esame della dedotta circostanza, asseritamente decisiva ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett.
Art. 13, comma 8 del d.lgs. n. 286 del 1998

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 7128 del 2020
286 del 1998 (cfr., ex multis, Cass. n. 7128 del 2020; Cass.n.
Cass. n. 28157 del 2017
Cass. n. 10243 del 2012
28157 del 2017; Cass. n. 10243 del 2012).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2451/2019 r.g. proposto da: RAFIK ABDELGHANI, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore datata 22 aprile 2021, dall’Avvocato Claudio Robol, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Varrone n. 9, presso lo studio dell’Avvocato Francesco Vannicelli. - ricorrente - contro PREFETTURA DI ROMA, in persona del Prefetto pro tempore. - intimato - avverso il “provvedimento” del GIUDICE DI PACE di ROMA depositato in data 21/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 dal Consigliere dott.

Eduardo Campese. FATTI DI CAUSAF i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 2451/2019 Numero sezionale 1890/2022 Numero di raccolta generale 15156/2022 1. Con provvedimento del 3 maggio/21 giugno 2018 il Giudice di pace di Roma Data pubblicazione 12/05/2022 rigettò il ricorso proposto dal cittadino marocchino Rafik Abdelghani avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Roma il 21 novembre 2017 e notificato in pari data.

2. Avverso tale provvedimento il Rafik ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. 2.1. Con ordinanza interlocutoria del 24 febbraio/14 aprile 2021, n. 9814, questa Corte ha rinviato la causa nuovo ruolo onerando il ricorrente della rinotifica del ricorso al Prefetto di Roma, presso il suo ufficio, entro il termine a tal fine assegnato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente: I) «Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti - convivenza tra il sig.

Rafik e la sorella cittadina italiana - diritto di soggiorno in Italia dei familiari cittadini dell’Unione», per avere il Giudice di pace omesso qualsivoglia esame della dedotta circostanza, asseritamente decisiva ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998, della convivenza del Rafik con la propria sorella, cittadina italiana, al momento della emissione del decreto di espulsione; II) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - violazione di norme di diritto - convivenza con la sorella, cittadina italiana, alla data del 21.11. 2017 - irrilevanza della mancata convivenza con parente cittadino italiano alla data del 16 agosto 2017».

Si rappresenta che, anche laddove l’inciso contenuto nel provvedimento oggi impugnato, secondo cui «dagli atti di causa emerge che il ricorrente, in data 16.08.2017 […] dichiarava […] di non convivere con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana», fosse considerato come sua motivazione con riferimento a quanto dedotto con il primo motivo di opposizione, lo stesso andrebbe comunque annullato, posto che, la convivenza, o meno, del ricorrente con parenti di nazionalità italiana alla data del 16 agosto del 2017 sarebbe circostanza totalmente rilevante, assumendo, invece, importanza decisiva l’esistenza, o non, di una siffatta convivenza alla data (21 novembre 2017) del decreto di espulsione;

III) «Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - nullità del procedimento - omessa pronuncia in relazione alla convivenza tra il signor Rafik e la sorella cittadina italiana e al diritto di soggiorno in Italia dei familiari di cittadini dell’Unione», ribadendosi che il Giudice di Pace non aveva minimamente affrontato il tema, F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 2451/2019 Numero sezionale 1890/2022 Numero di raccolta generale 15156/2022 dedotto in giudizio ed oggetto anche di richiesta di prova testimoniale, riguardante Data pubblicazione 12/05/2022 il rapporto di parentela e la convivenza tra il ricorrente ed una cittadina italiana; IV) «Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. - nullità del procedimento - omessa pronuncia in relazione ai legami familiari e alla durata del soggiorno del signor Rafik in Italia - violazione di norme di diritto», contestandosi l’assenza di statuizione, nel provvedimento impugnato, quanto alla pur dedotta mancata considerazione dei legami familiari del Rafik in Italia nonché della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale;

V) «Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. - nullità del procedimento - omessa pronuncia in relazione alla necessità di convalida dell’ordine di allontanamento - violazione di norme di diritto», nemmeno essendosi pronunciato il Giudice di pace sulla dedotta mancata convalida, nei termini di legge, del provvedimento di allontanamento reso dal Questore.

2. I primi tre motivi, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connessi, sono fondati. 2.1. Nessun cenno, infatti, si rinviene, nel provvedimento oggi impugnato, quanto alla circostanza, ivi specificamente dedotta dal Rafik e potenzialmente di carattere decisivo giusta l’art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998, della convivenza dell’odierno ricorrente con la propria sorella, cittadina italiana, al momento - 21 novembre 2017 - della emissione del decreto di espulsione. Del tutto irrilevante, invece, sarebbe l’eventuale insussistenza di un’analoga convivenza alcuni mesi prima - il 16 agosto 2017 - di tale decreto, ove pure volesse considerarsi come motivazione del provvedimento impugnato, in parte qua, l’inciso secondo cui «dagli atti di causa emerge che il ricorrente, in data 16.08.2017 […] dichiarava […] di non convivere con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana», con riferimento a quanto dedotto con il primo motivo di opposizione. 2.2.

Da tanto è conseguita anche la mancanza di qualsivoglia puntuale statuizione sulla riportata doglianza del terzo motivo dell’odierno ricorrente.

3. Il quarto motivo è parimenti fondato, nulla avendo argomentato il Giudice di pace con riguardo alla pur prospettata mancata considerazione, al momento dell’emissione del decreto di espulsione, dei legami familiari del Rafik in Italia nonché della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale.

4. Il quinto motivo, invece, è infondato, perché la corrispondente censura sollevata innanzi al Giudice di pace era inammissibile, atteso che riguardava il provvedimento del Questore emesso in esecuzione dell’espulsione, non già il F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .

N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 2451/2019 Numero sezionale 1890/2022 Numero di raccolta generale 15156/2022 decreto di espulsione, costituente, invece, l’oggetto del giudizio di cui all’art. 13, Data pubblicazione 12/05/2022 comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998 (cfr., ex multis, Cass. n. 7128 del 2020; Cass.n. 28157 del 2017; Cass. n. 10243 del 2012). Essendo la questione inammissibile, non sussisteva, dunque, il dovere del giudice di pronunciarsi sulla stessa.

4. In conclusione, vanno accolti i primi quattro motivi di ricorso, rigettandosene il quinto. Il provvedimento impugnato deve essere cassato in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa al Giudice di Pace di Roma, in persona di diverso decidente, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. PER QUESTI MOTIVI La Corte accoglie i primi quattro di ricorso, rigettandone il quinto. Cassa il provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Giudice di Pace di Roma, in persona di diverso decidente, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 10 maggio 2022. Il Presidente Francesco Antonio Genovese F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a :