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Ordinanza Interlocutoria — n. 15074/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders integration of contradiction against third party due to necessary procedural joinder under Art. 331 CPC.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 15074/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court ordered the integration of the contradiction against third parties Belussi Catia and Barbaglia Simone in the cassation proceedings. The appellants argued for a specific damage calculation, while the lower court had already ruled on the restitution of funds to the bank. The court decided that because the third parties were called in the first instance to assume exclusive liability, their presence is necessary in the appeal phase to prevent contradictory judgments.

Regesto Legislator

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Art. 331 c.p.c.; When a defendant calls a third party to assume exclusive liability, the cause is indivisible, requiring the third party's presence in the appeal phase to avoid contradictory judgments.

Parole chiave

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necessary procedural joinder indivisible cause third party intervention contradictory judgments litisconsorzio necessario cassation procedure integration of contradiction azione di indebito arricchimento

Disposizioni normative citate

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Art. 331 c.p.c.
1.4 Ciò posto, va ribadito che «l'art. 331 cod, proc.
art. 1224 cod. civ
di Silvio Luigi Barbaglia & C., in liquidazione, Margaroli Patrizia e Barbaglia Silvio Luigi hanno proposto ricorso per cassazione, con atto affidato a quattro motivi e con il terzo motivo di ricorso hanno dedotto la violazione dell'art. 1224 cod. civ., in relazione all'art.
art. 143 cod. proc. civ
art. 269 cod. proc. civ
(ritenuta responsabile di avere consegnato la somma di euro 232.405,80 alla Belussi il 28 settembre 2001, che si era presentata, a tal fine, presso la filiale di Arona) e che l'aveva chiamata in giudizio, ex art. 269 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., 29 marzo 2019, n. 8790
Cass., 29 aprile 2016, n. 8486
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 11497/2017 proposto da: Immobiliare San Pietro s.a.s. di Silvio Luigi Barbaglia & C (già Immobiliare San Pietro s.a.s. di Pierluigi Barbaglia & C.), nella persona del legale rappresentante pro tempore; Resista s.a.s. di Silvio Luigi Barbaglia & C., in liquidazione, nella persona del legale rappresentate pro tempore; Margaroli Patrizia, Barbaglia Silvio Luigi, tutti rappresentati e difesi, anche in via disgiunta tra di essi, dagli Avv.ti Cesare Conforti, Daniela Santangelo, Alessandra Giovannetti e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliati, in Roma, via Piemonte, n. 39, in forza di procure speciali in calce al ricorso per cassazione. - ricorrenti- contro Veneto Banca s.p.a. (già Veneto Banca s.c.p.a., già Banca Popolare di Intra s.p.a.), nella persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso con ricorso incidentale condizionato, dagli Avv.ti Antonella Lillo e Giovani Galoppi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, via Sistina, n. 42. - controricorrente e ricorrente incidentale- e nei confronti di Barbaglia Stefano;

Belussi Catia; - intimati - avverso la sentenza della Corte di Appello di TORINO, n. 295/2017, pubblicata il 10 febbraio 2017, notificata a mezzo pec il 29 marzo 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2022 dal consigliere Lunella Caradonna; RILEVATO CHE 1. Con atto di citazione notificato il 16 aprile 2010, la Immobiliare San Pietro s.a.s. di Silvio Luigi Barbaglia & C., la Resista s.a.s. di Silvio Luigi Barbaglia in liquidazione avevano convenuto in giudizio la Banca Popolare di Intra s.p.a. (oggi Veneto Banca s.p.a.) esponendo, tra l'altro, che Belussi Catia il 28 settembre 2001 si era presentata presso la filiale di Arona della Banca Popolare di Intra e si era fatta consegnare la somma di lire 450.000.000 (euro 232.405,80), tratta dal conto corrente 517420, intestato alla Immobiliare San Pietro s.a.s. ed accesso presso la suddetta Banca, ed avevano chiesto in primo luogo la reintegrazione del conto corrente dell'importo di lire 450.000.000 (euro 232.405,80), il risarcimento del danno indotto dall'indebita consegna di denaro alla Belussi e l'accertamento dell'eventuale debito esistente nei confronti della Banca, da determinarsi tenuto conto del risarcimento dei danni dovuto dalla Banca per l'indebita e incauta consegna alla terza Belussi della predetta somma di denaro (cfr. pagine 14 e 15 della sentenza impugnata).

2. La Banca Popolare di Intra, costituitasi nel giudizio di primo grado (causa n. 789/2010 R.G.), aveva chiesto la chiamata in causa di Belussi Catia, al fine di sentirla condannare a tenere indenne e risarcire la Banca di ogni pregiudizio subito e quest'ultima si era costituita nel giudizio per resistere alle domande svolte nei suoi confronti (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata).

3. Con successivo atto di citazione notificato in data 5 settembre 2012, gli attori e Barbaglia Simone, avevano promosso un secondo procedimento (iscritto al n. 1644/2012 R.G.) nei confronti della Veneto Banca s.c.p.a. (già Banca Popolare di Intra s.p.a.) nel quale avevano chiesto dichiararsi la Banca responsabile del prelievo da parte della Belussi della somma di lire 450.000.000 e di reintegrare e ricostituire sul conto corrente n. 517420 la somma suddetta, a decorrere dal 28 settembre 2001 e/o maggiorata di tutte le poste accessorie al capitale; anche in tale giudizio si era costituita la Banca chiedendo il rigetto delle domande formulate (cfr. pagine 16 e 17 della sentenza impugnata).

4. Il Tribunale di Verbania, con sentenza n. 369/2014, pubblicata il 9 giugno 2014, sulle cause riunite n. 789/2010 R.G. e n. 1644/2012, aveva condannato la Veneto Banca s.c.p.a. (già Banca Popolare di Intra s.p.a.) a pagare a favore della Immobiliare San Pietro di Silvio Luigi Barbaglia & C. s.a.s. la somma di euro 232.405,80, oltre interessi legali dalla data del 28 settembre 2001 al saldo e, in accoglimento della domanda di manleva formulata dalla Banca convenuta, aveva condannato la terza chiamata Belussi Catia a restituire a favore della Veneto Banca s.c.p.a. la medesima somma.5. Con sentenza del 10 febbraio 2017, la Corte di appello di Torino, nella contumacia di Belussi Catia, ha rigettato l'appello principale proposto dalla Immobiliare San Pietro s.a.s., Resista s.a.s., Margaroli Patrizia e Barbaglia Silvio Luigi; quello adesivo proposto da Barbaglia Simone e quello incidentale proposto da Veneto Banca s.c.p.a. (già Banca Popolare di Intra s.p.a.).

6. La Immobiliare San Pietro s.a.s. di Silvio Luigi Barbaglia & C (già Immobiliare San Pietro s.a.s. di Pierluigi Barbaglia & C.), la Resista s.a.s. di Silvio Luigi Barbaglia & C., in liquidazione, Margaroli Patrizia e Barbaglia Silvio Luigi hanno proposto ricorso per cassazione, con atto affidato a quattro motivi e con il terzo motivo di ricorso hanno dedotto la violazione dell'art. 1224 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in dipendenza dell'omesso riconoscimento della posta degli interessi al maggior tasso convenzionale applicato dalla Banca sullo scoperto di conto corrente, in accessorio alla condanna della Banca stessa al rimborso di euro 232.405,80, oltre interessi legali dal 28 settembre 2001, al saldo.

7. La Veneto Banca s.p.a. (già Veneto Banca s.c.p.a., già Banca Popolare di Intra s.p.a.) ha depositato controricorso, con ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo.

8. Barbaglia Stefano e Belussi Catia non hanno svolto difese. CONSIDERATO CHE 1. Deve rilevarsi, in via preliminare che non risulta essersi perfezionata la notifica del ricorso a Belussi Catia alla stregua delle risultanze del «modulo» di cui all'Allegato I del Regolamento (CE) n. 1393 del 2007 e del mancato deposito dell'avviso di ricevimento della notifica eseguita dall'Ufficiale giudiziario della Corte di appello di Roma, a mezzo del servizio postale, in data 10 maggio 2017. 1.1 Ed invero, il modulo standard in esame, compilato dall'organo ricevente (Legal Procurator Attorney General's Office), nel quadro relativo all'informazione di cui all'art. 7 paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1393 del 2007, dedicato ai motivi per cui non è stato possibile eseguire la notifica, riporta la dizione «Addressee cannot be located»; né agli atti risulta comprovata l'effettiva residenza anagrafica di Belussi Catia, indicata sulla relata di notifica a firma dell'Ufficiale Giudiziario della Corte di appello di Roma, in «Malta, San Pawl II-Bahar, Dawret Il - Grejjar, Bel/agio FL8»;né, infine, risultano effettuate ricerche volte a verificare la condizione d'irreperibilità della destinataria, così come richiesto dall'art. 143 cod. proc. civ.. 1.2 In proposito, questa Corte ha affermato che, in tema di notificazione di un atto giudiziario in altro Stato membro dell'Unione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1393 del 2007, per la verifica del perfezionamento della notifica sono sufficienti gli elementi informativi riportati nel certificato di espletamento delle formalità previsto dall'art. 10 del citato Regolamento e redatto secondo il «modulo standard» dell'Allegato I, la cui effettiva provenienza dall'organo che ha proceduto alla notificazione è validamente attestata dall'apposizione del timbro dell'ufficio, alternativa alla sottoscrizione autografa del funzionario (Cass., 15 novembre 2019, n. 29716). 1.3 Non può porsi in dubbio, peraltro, che la Belussi sia da considerarsi litisconsorte necessaria processuale, dal momento che non solo è stata evocata in giudizio fin dal primo grado (dove si è costituita), dalla Banca Popolare di Intra s.p.a. (ritenuta responsabile di avere consegnato la somma di euro 232.405,80 alla Belussi il 28 settembre 2001, che si era presentata, a tal fine, presso la filiale di Arona) e che l'aveva chiamata in giudizio, ex art. 269 cod. proc. civ., per sentirsi tenere indenne e risarcire di ogni pregiudizio subito, ma va evidenziato che il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda di manleva, condannando la Belussi a restituire alla Veneto Banca s.c.p.a. la somma di euro 232.405,80, oltre interessi legali dalla data del 28 settembre 2001, al saldo; in sede di legittimità, poi, il terzo motivo del ricorso principale verte specificamente sul mancato riconoscimento del maggior danno sulla somma di euro 232.405,80, che la Belussi è stata condannata a restituire a favore della Veneto Banca s.c.p.a., unitamente agli interessi legali. 1.4 Ciò posto, va ribadito che «l'art. 331 cod, proc. civ., disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado derivi da ragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle di cd. litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio» (Cass., 29 marzo 2019, n. 8790) e che «nell'ipotesi in cui un convenuto chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa dell'attore, la causa è unica ed inscindibile, potendo la responsabilità dell'uno comportare l'esclusione di quella dell'altro, ovvero, nel caso di coesistenza di diverse, autonome responsabilità, ponendosi l'una come limite dell'altra, sicché si determina una situazione di litisconsorzio processuale che, pur ove non sia configurabile anche un litisconsorzio di carattere sostanziale, dà luogo alla formazione di un rapporto che, nel giudizio di gravame, soggiace alla disciplina propria delle cause inscindibili» (Cass., 29 aprile 2016, n. 8486). 1.5 Deve disporsi, in ultimo, il deposito degli atti di notifica del controricorso e ricorso incidentale condizionato, nei confronti di Belussi Catia e Barbaglia Simone, risultando l'atto notificato soltanto a Immobiliare San Pietro s.a.s., Resista s.a.s. di Silvio Luigi Battaglia & C. in liquidazione, Margaroli Patrizia e Barbaglia Silvio Luigi.

2. Per quanto esposto, deve essere ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Belussi Catia, con termine di giorni centoventi dalla comunicazione della presente ordinanza, per la notifica del ricorso per cassazione e il deposito della notifica del controricorso e ricorso incidentale condizionato, nei confronti di Belussi Catia e Barbaglia Simone, con termini di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.M.

La Corte ordina alla parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Belussi Catia, con termine di giorni centoventi dalla comunicazione della presente ordinanza per la notifica del ricorso per cassazione. Ordina alla Veneto s.p.a. il deposito della notifica del controricorso, con ricorso incidentale condizionato, eseguita nei confronti di Belussi Catia e Barbaglia Simone, con termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in