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Ordinanza — n. 14878/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against bankruptcy court ruling on shareholder claim for asset restitution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14878/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the Puggioni brothers against a bankruptcy court decision denying their claim for asset restitution. The plaintiffs argued they had sold shares to Di Mario, who subsequently transferred them through shell companies to the Dimafin bankruptcy estate, seeking their return. The court found the bankruptcy proceedings properly rejected the claim due to lack of proof of credit and the impossibility of affecting another bankruptcy's passive assets, ruling the appeal unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 100 c.p.c.; The bankruptcy trustee is a legitimate party to oppose claims for asset restitution when directly affected by the transfer of shares, and a procedural omission does not constitute a violation if the merits were implicitly addressed.

Parole chiave

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bankruptcy asset restitution shareholder claim dismissal procedural standing bankruptcy transfer of corporate shares passive bankruptcy assets domanda di fallimento censure procedurali differimento del fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
1.1 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 112 cpc in relazione all'art.
Art. 100 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principali dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso
art. 112 c.p
1.1 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 112 cpc in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 22860/2004
112 c.p.c., se ed in quanto si riveli erronea, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione prospettata dalla parte (Cass. 22860/2004, 14486/2004, 24808/2005 e 15843/2015).
Cass. 14486/2004
Cass. 24808/2005
Cass. 15843/2015
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 3025/2017 proposto da: Puggioni Giorgio, Puggioni Massimiliano, elettivamente domiciliati in Roma, Via G. Pisanelli n. 40, presso lo studio dell'avvocato Biscotto Bruno, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso; -ricorrenti - contro Fallimento n.753/2012 Raffaele Di Mario, in persona del curatore avv. Righi Gian Luca, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giovanni Nicotera n.31, presso lo studio dell'avvocato Astone Francesco, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente - contro Fallimento Dimafin S.p.a, Afrodite Più srl , Diana Più srl - intimati - avverso il decreto n. 758/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 19/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 dal cons. CROLLA COSMO.

CONSIDERATO IN FATTO 1. Puggioni Giorgio e Puggioni Massimiliano presentarono, in data 22/10/2012, domanda di ammissione al passivo del Fallimento Dimafin spa, chiedendo la restituzione in natura, in favore di Raffaele Di Mario, nonché della società Afrodite Pii srl e della società Diana Più srl, e per essi direttamente in favore dei signori Puggioni, delle quote della società SAF srl; in via subordinata domandarono di essere ammessi al passivo per il complessivo importo di C 25.880.640,00 ovvero la minor somma di C 9.000.000,00 in ulteriore subordine per la somma di C 7.750.000,00, 1.1.

A sostegno della propria domanda di insinuazione gli istanti dedussero:

a) di aver ceduto, con contratto del 20/9/2010, a Raffaele Di Mario l'intero capitale sociale della Società Agricola Forestale srl (SAF srl) per il corrispettivo di C 9.000.000,00 ;b) di aver promosso ex art 702 bis cpc, a seguito dell'inadempimento del cessionario nel pagamento del prezzo della cessione, un giudizio di risoluzione del contratto e restituzione delle somme conclusosi con sentenza, appellata per quanto di ragione dai sig.ri Puggioni, di declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento e di reiezione della domanda di restituzione;

b) che le quote della SAF srl, cedute al Di Mario, furono oggetto di plurimi passaggi di proprietà, a distanza di pochi giorni, in particolare: il Di Mario trasferì le quote alla soc. Afrodite Più srl che, a sua volta, conferì le quote, valutate C 25.880.640,00, nella soc. Diana Più srl, quale versamento in natura per l'aumento di capitale mentre quest'ultima società sottoscrisse l'aumento di capitale della Dimafin spa conferendo le quote sociali Saf srl alla stessa stima di C 25.880.640,00;

c) di aver proposto presso il competente Tribunale di Roma, nei confronti di Raffaele Di Mario, soc. Afrodite Più srl,soc. Diana Più srl e il Fallimento della Dimafin spa, azione di nullità, per frode alla legge dei negozi e delle operazioni che avevano interessato le quote SAF srl. 2.Nelle more dell'accertamento dello stato passivo, in data 19/12/2012, venne dichiarato il Fallimento di Raffaele Di Mario; il Giudice Delegato del Fallimento Dimafin spa rigettò la domanda di insinuazione assumendo di dover attendere la definizione dei procedimenti in corso. 3.Sull'opposizione avverso la dichiarazione di esecutività dello stato passivo Dimafin, il Tribunale di Roma, con decreto nr. 758/2016 del 19/12/2016, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, per effetto dell'accoglimento della domanda di restituzione delle quote SAF srl, oggetto di insinuazione da parte del Fallimento Raffaele Di Mario nel Fallimento Dirrafin spa, e, accertando la soccombenza virtuale degli opponenti, li ha condannati al pagamento delle spese legali sostenute dalle due procedure costituite.

Il Tribunale ha rilevato che l'opposizione dei sig.ri Puggioni non era fondata in quanto: da un lato la domanda di restituzione proposta nei confronti di Raffaele Di Mario, quando egli era in bonis, non avrebbe potuto essere accolta per la pendenza dei giudizi sulla titolarità delle quote, e per altro verso la domanda restitutoria formulata nei confronti della curatela della Fallimento Di Mario era inammissibile non essendo il giudice adito competente a decidere una richiesta volta ad incidere sul passivo di altro fallimento. 4 Giorgio e Massimiliano Puggioni ricorrono per Cassazione affidandosi a tre motivi.

La Curatela del Fallimento Raffaele Di Mario ha svolto le proprie difese depositando controricorso mentre le altre parti (Fallimento Dimafin, Afrodite Più srl Diana Più srl in liquidazione) sono rimaste intimate. La Curatela del Fallimento Di Mario ha depositato memoria illustrativa. RITENUTO IN DIRITTO 1.Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc, in relazione all'art 360 1° comma nr. 3 cpc, per avere il Tribunale erroneamente accertato la soccombenza virtuale degli opponenti nei confronti del Fallimento Raffaele Di Mario nonostante non fosse intercorso con il medesimo alcun rapporto processuale né fosse stata formulata in suo danno alcuna domanda di accertamento o condanna. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 112 cpc in relazione all'art. 360 10 comma nr. 4 cpc per omessa pronuncia sull'eccezione di carenza di interesse a resistere del Fallimento di Raffaele Di Mario formulata dagli opponenti successivamente alla costituzione della procedura. 1.2 Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art 360 1° comma nr 5 cpc per aver il Tribunale di Roma omesso di esaminare, ai fini dell'accertamento della soccombenza virtuale, il fatto storico, rappresentato dall'avvenuta restituzione in corso di causa delle quote SAF srl dal parte del Fallimento Dimafin a favore del Fallimento Di Mario disposta dal G.D del Fallimento Dimafin con provvedimento del 28/10/2014 in forza delle medesime ragioni poste dai sigg.ri Puggioni a fondamento della domanda di rivendica in surrogazione. 2 Il primo motivo è infondato in quanto, prima Raffaele Di Mario e, successivamente, il Fallimento di Raffaele Di Mario, sono stati (necessariamente) evocati in giudizio, quali soggetti in surroga dei quali i sigg.ri Puggioni hanno agito per rivendica delle quote sociali dal Fallimento Dimafin spa onde rendersi essi opponenti direttamente destinatari della pronuncia di restituzione delle medesime partecipazioni sociali. 2.1 Sussisteva, quindi, uno specifico interesse del Fallimento Di Mario a resistere nel giudizio di opposizione tanto per contestare l'inerzia nel far valere i propri diritti sulle quote sociali transitate in Dimafin spa quanto, e soprattutto, per avversare la specifica ed autonoma domanda dei sig.ri Puggioni volta ad ottenere la retrocessione delle quote medesime in loro favore ed in danno della procedura fallimentare Di Mario Raffaele. 3 Con riferimento al secondo motivo occorre premettere che il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non può dare luogo a vizio di omessa pronuncia, che si configura solo nel caso di mancato esame di domande o eccezioni di merito; in tale ipotesi si può profilare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 c.p.c., se ed in quanto si riveli erronea, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione prospettata dalla parte (Cass. 22860/2004, 14486/2004, 24808/2005 e 15843/2015). 3.1 Il motivo è infondato nell'articolazione in cui si contesta la carenza di interesse ad agire, ex art 100 cpc, del Falkmento Di Mario Raffaele in quanto, per le ragioni esposte con la disamina del primo motivo, quest'ultimo, processualmente legittimato ad intervenire in giudizio per effetto della notifica dell'opposizione, era ianche portatore di un diritto sostanziale a contraddire ad entrambe le domande svolte dai sigg.ri Puggioni 4 E' , infine, infondato anche il terzo motivo che concerne il rapporto processuale tra gli opponenti e il Fallimento Dimafin spia. 4.1 n fatto storico della restituzione delle quote societarie da parte del Fallimento Dimafin spa al Fallimento Raffaele Di Mario con motivazioni sovrapponibili al petitum e alla causa petendi della domanda di rivendica in surroga proposta dagli opponenti nel fallimento Dimafin spa, che pure è stato esaminato ai fini della declaratoria della cessazione della materia del contendere, non riveste alcuna portata decisiva ai fini della statuizione sulle spese di giudizio.4.2 La soccombenza virtuale degli opponenti è stata, infatti, accertata dal Tribunale sulla base della ritenuta infondatezza ed inammissibilità, per le ragioni sopra esposte (mancata prova del credito e di titolo legittimante, impossibilità di incidere sul passivo di un altro fallimento), della domanda con la quale si chiedeva al Fallimento Dimafin spa la restituzione in favore dei sigg.ri Puggioni ed in danno prima di Raffaele Di Mario poi del Fallimento Di Mario delle quote sociali della società SAF srl. 4 Conclusivamente il ricorso va rigettato. 5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in C 2.200,00 (di cui C 200,00 per esborsi), oltre IVA , CAP e rimborso forfetario nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principali dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso