Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14877/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses artisan privilege claim where client withdrew appeal, extinguishing the case despite merit arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14877/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished after the applicant voluntarily withdrew the lawsuit without obtaining the opposing party's acceptance. Although the applicant argued that the artisan privilege should apply to subcontracting contracts, the court ruled that a withdrawal under Article 391 of the Code of Civil Procedure terminates the proceedings regardless of the underlying merits. Consequently, the applicant was ordered to bear the litigation costs and the obligation to pay the uniform contribution was confirmed.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002: A unilateral withdrawal by the appellant extinguishes the proceedings and precludes the application of the uniform contribution rule, while the withdrawing party remains liable for all costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
artisan privilege subcontracting contract withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs uniform contribution Code of Civil Procedure domanda di fallimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto Co
Art. 2751 bis nr 5 cc
Art. 360 c.p.c.
art. 391 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 9474/2020
Cass. 3971/2020
Cass. 3971/2015
Cass. 17187/2014
Cass. 25485/2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 3018/2017 proposto da: Barbieri Carlo, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Vola Angelo, giusta procura speciale con revoca del precedente mandato; -ricorrente - contro Fallimento Societa' Cooperativa Giuseppe Di Vittorio, in persona dei curatori dott.ri Ragone Luciano e Capretti Paolo, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico n.301, presso lo studio dell'avvocato Perugini Dario, rappresentato e difeso dall'avvocato Marrazzo Mariangela, giusta procura in calce al controricorso; -COntroricorrente - avverso il decreto n. 45/2017 del TRIBUNALE di PARMA, depositato il 02/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 dal cons. CROLLA COSMO.

CONSIDERATO IN FATTO 1 Barbieri Carlo, titolare dell'impresa individuale iscritta all'Albo Artigiani della Provincia di Parma, propose domanda di ammissione al passivo del fallimento della soc. Cooperativa Giuseppe Di Vittorio, Barbieri Carlo, per l'importo complessivo di C 66.696,57, di cui C 57.200,50 in privilegio artigiano ex ad 2751 bis. nr 5 cc, C 372,45 per interessi ed di C 9,123,35, a titolo di Iva di rivalsa, per prestazioni di scavo, demolizione e movimento terra effettuate in favore della fallita. 2.11 Giudice Delegato dispose l'ammissione del credito„ per gli importi richiesti, non riconoscendo il privilegio artigiano, in quanto trattavasi di prestazioni svolte in esecuzione di un contratto di appalto intercorso tra Barbieri Carlo e la Cooperativa. 3 Sull'opposizione del decreto di esecutività dello stato passivo, il Tribunale di Parma, con decreto nr. 45/2017 del 2/1/2017, ha rigettato il ricorso rilevando che il privilegio artigiano non poteva essere riconosciuto ai crediti nascenti da contratto di appalto o subappalto d'opera quale era quello stipulato tra la Cooperativa e l'opponente. 4 Avverso il decreto del Tribunale di Rimini ha proposto ricorso per Cassazione la società creditrice affidandosi a quattro motivi.

La Curatela ha svolto le proprie difese depositando controricorso.RITENUTO IN DIRITTO 1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'ad 115 cpc, in relazione all'ad. 360 10 comma nr. 3 cpc, in quanto i giudici di prime cure hanno errato nel considerare provata, perché non espressamente contestata dal creditore, l'esistenza del contratto di appalto. 1.1 Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'ad 115 cpc in relazione all'ad. 360 1° comma nr. 3, in quanto il contratto di appalto indicato dalla curatela nella memoria della curatela si riferiva a lavori eseguiti in un cantiere in località San Marco di Bacedasco cui il Barbieri era completamente estraneo. 1.2 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'ad 2751 bis nr. 5 cpc, in relazione all'ad. 360 10 comma nr 3 cpc, avendo l'impugnato decreto errato nel disconoscere il diritto di prelazione basandosi sulla sola circostanza della derivazione del credito dal contratto di appalto, pur sussistendo i presupposti soggettivi dell'imprenditore artigiano sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale formatosi prima dell'entrata in vigore dell'ad 36 d.I.- 5/2012 che ha novellato l'art. 2752 bis nr 5 cc. 1.3 Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2751 bis nr 5 cc in relazione all'ad 360 nr 1 comma 5 cpc; si ribadisce che, contrariamente a quanto argomentato dai giudici di merito, a seguito dell'entrata in vigore dell'ad 5 d.l. nr 5/2012 ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all'art 2751 bis comma 1 nr 5 cc, rileva l'aspetto soggettivo e non le valutazioni di natura oggettiva inerenti la tipologia contrattuale nel cui ambito siano state svolte le prestazioni genetiche del credito.2 II ricorrente ha depositato atto di rinuncia, sottoscritto digitalmente dall'avv.

Angelo Vola, munito di apposta procura speciale depositata in atti, e comunicato alla controparte; non vi è, tuttavia, la prova della accettazione della rinuncia da parte della curatela. 2.1 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte la rinuncia, a prescindere dall'accettazione dell'altra parte, importa l'estinzione del giudizio, a mente dell'art. 391 c.p.c.; tale rinuncia, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (cfr.

Cass. 9474/2020, 3971/2020, 3971/2015 e 17187/2014) 3 Le spese vanno, quindi, poste a carico del ricorrente avendo egli dato causa alla controversia così costringendo controparte a difendersi e non sussistendo ragioni particolarmente meritevoli di apprezzamento, atte a determinare il superamento della regola per cui, in base al principio di causalità, le dette spese fanno carico alla parte che ha dapprima introdotto il giudizio per cassazione e poi determinato, con la rinuncia, la sua estinzione. 4 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).

PQM La Corte dichiara estinto il giudizio.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in C 3.000,00 oltre ad C 200,00 per esborsi IVA Cap e rimborso forfettario nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto Co