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Ordinanza — n. 14868/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court allows cassation appeal for failure to admit testimonial evidence proving non-service of tax notices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14868/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation granted the appeal against a lower court's refusal to admit specific testimonial evidence. The appellants argued that witnesses could prove they were present at their residence during tax notice delivery attempts, contradicting the official records stating their absence. The court held that this testimony was decisive because its admission would have invalidated the lower court's conviction regarding the improper service of notices.

Regesto Legislator

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Art. 132, 115, 156, 187, 221, 244 c.p.c.; Art. 2697, 2729 c.c.; Art. 24, 111 Cost.; Art. 6 CEDU: A trial court must admit testimonial evidence if its exclusion prevents a finding of fact that would definitively undermine the legal basis of the judgment.

Parole chiave

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testimonial evidence admissibility service of tax notices non-service of documents omission of reasoning decisive point of controversy cassation appeal grounds proof of presence notificazione postale irregolare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132, second comma, number 4, c.p.c.
Art. 115, c.p.c.
Art. 156, second comma, c.p.c.
Art. 187, seventh comma, c.p.c.
Art. 221, c.p.c.
Art. 244, c.p.c.
Art. 2697, first comma, c.c.
Art. 2729, c.c.
Art. 24, second comma, Cost.
Art. 111, first comma, Cost.
Art. 6, paragraph 3, letter d), CEDU

Giurisprudenza citata

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Cass. 11 maggio 2007, n. 11457
Cass. 7 marzo 2017, n. 5654
Cass. 7 marzo 2017, n. 5654; Cass.
Cass. 17 giugno 2019, n. 16214
5654; Cass. 17 giugno 2019, n. 16214).
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 35126/2018 proposto da: Biondo Antonella, Biondo Franco, elettivamente domiciliati in Roma, Via Federico Confalonieri n.5, presso lo studio dell'avvocato Manzi Luigi, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Glendi Cesare, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate, ADER - Agenzia delle Entrate Riscossione (già Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., in persona dei rispettivi Direttori legali rappresentanti pro tempore, domiciliate in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende ope legis; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 775/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, pubblicata il 26/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2021 dal cons. DI MARZIO MAURO.

RILEVATO CHE 1. — Biondo Antonella e Biondo Franco ricorrono per un mezzo, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, nonché dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, contro la sentenza del 26 aprile 2018 con cui la Corte d'appello di Torino ha respinto il loro appello avverso sentenza del Tribunale di Verbano che aveva rigettato la querela di falso da essi proposta avverso le relate di notifica postale relative a due avvisi di accertamento, nella parte in cui gli stessi attestavano l'assenza dei notificandi presso la loro abitazione. 2. — Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate Riscossione resistono con controricorso.

CONSIDERATO CHE 3. — L'unico mezzo denuncia violazione degli articoli 132, secondo comma, numero 4, 115, 156, secondo comma, 187, settimo comma, 221, 244 c.p.c. e 118 disposizioni di attuazione c.p.c. in relazione all'articolo 2697, primo comma, e 2729 c.c., 24, secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, nonché articolo 6, paragrafo 3, lettera d) della Cedu. RITENUTO CHE 4. — Il ricorso va accolto. I ricorrenti lamentano il diniego di ammissione della seguente prova testimoniale: «1) vero che nell'anno 2013 e a tutt'oggi, Biondo Franco e Biondo Antonella abitavano ed abitano in Baveno (VB), Via Sempione, 35, in un immobile attrezzato a bed and breakfast (B&B Lake House), nel quale vi è sempre presente il personale che aiuta nell'esercizio di detta attività.

2) vero che dal 21 al 24 ottobre 2013 nella casa dove sono residenti, sia la gara Biondo Antonella, e sia il fratello sig. Biondo Franco, erano presenti, in ognuno di questi giorni, dalle 7 del mattino alle ore 21 del pomeriggio, continuativamente e ininterrottamente, la stessa sig.ra Biondo Antonella, nonché il domestico sig. Antony Ronnie Susantha Warnakulasuriya Fernando, la di lui moglie Nelusha Samamehle Fernando Delwalage, e la collaboratrice del sig. Biondo Franco Sig.ra Paola Martinenghi.

3) vero che l'abitazione di Biondo Antonella e Biondo Franco, ancorché contraddistinto con il n. 35, è talvolta segnata, anche in documenti ufficiali e in varie relate di notifica come Via Sempione, talaltra come Via Sempione Nord, e talaltra, ancora, come S.S. 33, o S.S. Sempione 33, come da documentazione prodotta e da rammostrare;

4) vero che nel giorni dal 21 al 24 ottobre 2013 il domestico Antony Ronnie Susantha Warnakulasurfya Fernando e la Sig.ra Paola Martinenghi hanno provveduto a ritirare quanto inserito nella cassetta postale precisamente localizzata in Baveno, Via Sempione 35, come da fotografie prodotte e da rammostrare, ivi rinvenendo e ritirando tutta la corrispondenza, composta soltanto da depliants pubblicitari, lettere personali e lettere commerciali;

5) vero che nei giorni dal 21 al 24 ottobre 2013 i sigg.ri Biondo Antonella, il domestico Antony Ronnie Susantha Wamakulasuriya Fernando, la di lui moglie :3 Nelushasamamehle Fernando Deiwalage e la sig.ra Paola Martinenghi, collaboratrice del sig. Biondo Franco, hanno proceduto ad aprire l'accesso all'immobile di Via Sempione 35 Baveno — a tutti coloro che avevano chiesto di entrare, costituiti unicamente da persone amiche dei sigg.ri Biondo o da clienti del bed and breakfast, nessun altro avendo chiesto di eccedervi;

6) vero che le fotografie prodotte e da rammostrare rappresentano Io stato dei luoghi da esse raffigurato in oggi e alle date tra il 21 e il 24 ottobre 2013». La Corte d'appello ha disatteso l'istanza di ammissione della prova testimoniale con la seguente motivazione: «a) i capitoli nn.

1) e 6) affermano circostanze pacifiche e non di particolare importanza;

b) i capitoli nn.

2) e 5), in ogni caso, non escludono, anche ove ammessi, che la visita dell'agente postale non fosse stata avvertita dalle persone presenti nell'abitazione o fosse stata (legittimamente, ma) deliberatamente ignorata;

c) il capitolo n. 3), anche ove verificata la relativa circostanza (come pure emergente dai docc. versati sub nn. 14 e 15), non comporta alcuna ricaduta sul tenore delle impugnate retate di notifica, ove l'indirizzo dell'abitazione dei querelanti risulta correttamente riportato;

d) il capitolo n. 4), in ogni caso (unito a non meglio precisati riscontri fotografici), non esclude che gli avvisi di ricevimento si trovassero assieme al resto della corrispondenza e che le persone indicate non li avessero notati». In generale, il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. 11 maggio 2007, n. 11457;

Cass. 7 marzo 2017, n. 5654; Cass. 17 giugno 2019, n. 16214). Nel caso di specie è di tutta evidenza che il capitolato, ed in particolare i capitoli 2 e 5, contiene la esplicitazione di circostanze che, ove dimostrate, priverebbero la decisione impugnata di base giuridica, dal momento che, se fosse vero che, nell'arc:o temporale in discorso, nell'abitazione presso cui è stata effettuata la notificazione sono sempre stati presenti non solo i Biondo, ma anche il personale addetto alla struttura ricettiva, e se fosse! vero che questi ultimi, oltre a ritirare la corrispondenza, hanno ricevuto tutti quanti si sono presentati presso di essa, ciò sarebbe ragionevolmente incompatibile con le risultanze delle relate di notificazione, che attestavano l'assenza dei notificandi presso la loro abitazione.

Si impone pertanto la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, la quale si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche! sulle spese di questo giudizio di legittimità. PER QUESTI MOTIVI accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'a