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Ordinanza — n. 14637/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to missing lawyer's power of attorney date certification under specific statute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14637/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lawyer's power of attorney lacked the required certification of its issuance date. The appellant submitted a special power of attorney without the mandatory certificate proving it was issued after the administrative decree was communicated. The court ruled that this specific statutory requirement, established by the Unified Sections, renders the appeal inadmissible if the certification is absent.

Regesto Legislator

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Art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008; The special power of attorney for a cassation appeal must explicitly indicate a date subsequent to the communication of the challenged decision, and the lawyer must certify this date and the authenticity of the signature, otherwise the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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special power of attorney cassation appeal admissibility date certification requirement inadmissible appeal lawyer certification duty legittimazione a contestare licenza allegazioni insufficientemente motivate opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008
«L'art. 35-bis, comma 13, d.lgs.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il pagamento del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 15177 del 10 giugno 2021, Sezioni unite della Corte
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 4730/2021 proposto da: Dia Moustapha, elettivamente domiciliato in Roma Via Augusto Riboty, 23 presso lo studio dell'avvocato Gerace Valeria che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro Ministero Dell'interno 80185690585, - intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 15/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2022 da NAZZICONE LOREDANA RILEVATO - che il ricorso è inammissibile per difetto di procura; - che, invero, il ricorso è stato presentato in virtù di una procura speciale, rilasciata su foglio separato e materialmente congiunta all'atto, priva della certificazione della data in cui la stessa è stata conferita; - che l'art. 35 -bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, introdotto dal d.l. n. 13 del 2017 ed applicabile al caso di specie, prevede tuttavia che la procura sia conferita in data successiva alla comunicazione del decreto e che ciò il difensore certifichi; - che, al riguardo, sono intervenute le Sezioni unite della Corte che, con sentenza del 10 giugno 2021, n. 15177, hanno sancito i seguenti principi di diritto:

«L'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. l7. 25 del 2008, nella parte in cui prevede che "La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima" ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso", nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore»;

«La procura speciale per il ricorso per cessazione per le materie regolate dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente»; - che, facendo applicazione di essi, il ricorso è inammissibile, non contenendo la procura nessuna espressione da cui risulti che il difensore abbia certificato quanto richiesto; - che non occorre procedere sulle spese, in difetto di costituzione dell'Amministrazione; - che ne segue il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente;

P.Q. M . La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Sussistono i presupposti per il pagamento del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 aprile 2022. Il Presidente