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Ordinanza — n. 14590/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses a liquidation fee order due to lack of specific reasoning regarding asset and liability parameters.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14590/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court allowed the appeal against a judicial liquidation fee order, quashing the lower court's decision. The respondent company argued that the decree lacked sufficient motivation regarding the calculation parameters for assets and liabilities. The court ruled that the decree was null because it failed to explicitly reference the specific criteria used for the valuation, offering only an apparent justification.

Regesto Legislator

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Art. 111 Cost.; Art. 39 I.f.: A judicial order determining a professional fee is void if it lacks specific motivation regarding the parameters applied to the assets and liabilities, as the reasoning must be perceptible and not merely apparent.

Parole chiave

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judicial liquidation fee lack of motivation apparent reasoning commissario giudiziale concordato preventivo cassazione nullity of decree compenso del curatore fallimentare

Disposizioni normative citate

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Art. 111 Cost.
- Con il primo motivo, si deduce la violazione dell'art. 111 Cost. per carenza assoluta di motivazione o motivazione apparente, dal momento che dal decreto non si desume nessuno dei necessari parametri della operata liquidazione.
Art. 161, comma 6, I.f. della società
propone ricorso per cassazione avverso il decreto di liquidazione del compenso al commissario giudiziale del concordato preventivo ex art. 161, comma 6, I.f.
Art. 39 I.f.
Invero, secondo il principio consolidato, il decreto di liquidazione del compenso deve essere motivato in ordine alle specifiche opzioni discrezionali adottate dal giudice di merito, così come demandategli dall'art. 39 I.f. (cui rinvia l'art.
Art. 165 I.f.
(cui rinvia l'art. 165 I.f., per il commissario giudiziale) e dalle norme regolamentari ivi richiamate, con conseguente nullità del decreto che risulti privo di motivazione ovvero corredato di parte motiva soltanto apparente, denunciabile con ricorso straordinario per cassazione ex art.
d.m. 25.1.2012, n. 30
111 cost., 39 I.f., 1-4 d.m. 25.1.2012, n. 30, in ordine alla identificazione dell'attivo e del passivo, cui occorre ancorare la liquidazione del compenso.
art. 111 Cost
- Con il primo motivo, si deduce la violazione dell'art. 111 Cost.
artt. 111 cost
Con il secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 cost., 39 I.f., 1-4 d.m.

Giurisprudenza citata

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Cass. 26 novembre 2020, n. 26894
Cass. 26 novembre 2020, n. 26894;
Cass. 24 settembre 2013, n. 21800
Cass. 24 settembre 2013, n. 21800; Cass.
Cass. 15 marzo 2010, n. 6202
21800; Cass. 15 marzo 2010, n. 6202, ed altre).
Cass. 23 maggio 2019, n. 13977
Cass., sez. un., 3 novembre 2016, n. 22232
13977; Cass., sez. un., 3 novembre 2016, n. 22232, fra le altre).
Cass. 17 febbraio 2020, n. 3871
Cass. 31 luglio 2017, n. 19053
3871; Cass. 31 luglio 2017, n. 19053).
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Testo completo

5 ORDINANZA sul ricorso 15197/2015 proposto da: Marebello S.a.s. di Teyssier Joffrey Pierre Ange e C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Largo Gerolamo Belloni n. 4, presso lo studio dell'avvocato Polisini Nicola, rappresentata e difesa dall'avvocato Rovere Andrea, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro Vassallo Elisabetta; - intimata - avverso il provvedimento del TRIBUNALE di GENOVA, depositato il 09/12/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2022 dal cons. NAZZICONE LOREDANA.

FATTI DI CAUSA La Marebello s.a.s. propone ricorso per cassazione avverso il decreto di liquidazione del compenso al commissario giudiziale del concordato preventivo ex art. 161, comma 6, I.f. della società, dr.ssa Elisabetta Vassallo, determinato dal Tribunale di Genova nella misura di C 25.000,00, oltre 5% ed accessori, con decreto dell'Il dicembre 2014. Non svolge difese l'intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo, si deduce la violazione dell'art. 111 Cost. per carenza assoluta di motivazione o motivazione apparente, dal momento che dal decreto non si desume nessuno dei necessari parametri della operata liquidazione.

Con il secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 cost., 39 I.f., 1-4 d.m. 25.1.2012, n. 30, in ordine alla identificazione dell'attivo e del passivo, cui occorre ancorare la liquidazione del compenso. 2. - Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. Invero, il decreto impugnato omette qualsivoglia riferimento parametrico sia all'attivo che al passivo, così impedendo di comprendere in quali termini una reale commisurazione a quei valori sia stata computata; neppure menziona il calcolo operato, limitandosi a determinare la somma globale di C 25.000,00.

Dunque, non sussiste nessun richiamo alla attività effettivamente prestata, né ad altri fattori idonei ad integrare un apprezzamento dell'operato del commissario giudiziale, quali il tempo o le ragioni della finale inammissibilità. Né il decreto impugnato può dirsi aver fatto richiamo ad indicatori specifici di motivazione propri di un atto presupposto, benché potenzialmente declinabili in modo sintetico e con riguardo a puntuali circostanze riferite nell'istanza dell'interessato e per relationem richiamabili: nella specie, però, non ne esiste nessuna menzione e, dunque, offrendo il decreto impugnato un quadro giustificativo solo apparente.

Invero, secondo il principio consolidato, il decreto di liquidazione del compenso deve essere motivato in ordine alle specifiche opzioni discrezionali adottate dal giudice di merito, così come demandategli dall'art. 39 I.f. (cui rinvia l'art. 165 I.f., per il commissario giudiziale) e dalle norme regolamentari ivi richiamate, con conseguente nullità del decreto che risulti privo di motivazione ovvero corredato di parte motiva soltanto apparente, denunciabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. (cfr. Cass. 26 novembre 2020, n. 26894;

Cass. 24 settembre 2013, n. 21800; Cass. 15 marzo 2010, n. 6202, ed altre). Tale vizio ricorre quando la pronuncia, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass. 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., sez. un., 3 novembre 2016, n. 22232, fra le altre).

È vero che la motivazione può essere anche implicita, ossia integrata dal contenuto dell'istanza e dai relativi allegati, ma con richiami espliciti ai parametri applicati, non bastando invero il mero richiamo all'istanza del professionista, se privo dei criteri in concreto adottati (Cass. 17 febbraio 2020, n. 3871; Cass. 31 luglio 2017, n. 19053). 3. - Il ricorso va, pertanto, accolto, con cassazione del decreto impugnato e rinvio al medesimo tribunale, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa e rinvia al Tribunale di Genova, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 aprile 2022. Il Presidente (Andr. Scalda ferri) Il Funzion3ri diziatie) Dott.ssa