Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 14559/2022 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 14559/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14559/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ato la seguente SENTENZA sul ricorso 20538/2015 proposto da: Aprea Giovanni, elettivamente domiciliato in Roma, Via Valerio Laccetti n. 3, presso lo studio dell'avvocato Maraffino Sonia, rappresentato e difeso dall'avvocato Sicignano Pasquale, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro Progress Assicurazioni S.p.a. in Liquidazione Coatta Amministrativa, in persona del commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Puccini n. 10, presso lo studio dell'avvocato Ferri Mario, rappresentata e difesa dall'avvocato Messina Danilo, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso il decreto n. 3745/2015 del TRIBUNALE di PALERMO, pubblicato il 18/06/2015;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 696 bis c.p, art. 380 bis c.p; Sentenza — n. 14559/2022 — snciv · Corte di Cassazione: in caso di risposta positiva può la parte essere ritenuta decaduta nel caso in cui non lo faccia?» 3. Preliminarmente va rilevata l’improcedibilità del ricorso. 3.1. L'art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c. è chiaro sia nel sancire a carico del ricorrente l'onere di depositare, unitamente al ricorso per cassazione, la procura speciale al difensore conferita con atto separato, sia nel sanzionare, a pena di improcedibilità del ricorso stesso, l'inattività della parte nel termine stabilito (venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso) e, dunque, tanto l'inadempimento assoluto quanto la tardività del richiesto adempimento.

Parole chiave

Generato dall'IA
opposizione tardiva opposizione termini di ricorso decisione incidentale impugnabile istanza di ricusazione tardiva applicazione nel tempo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 696 bis c.p
tra l’ultimo atto di messa in mora (23 aprile 2009) ed il successivo atto interruttivo, integrato dalla notifica del ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c.
art. 380 bis c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso 20538/2015 proposto da: Aprea Giovanni, elettivamente domiciliato in Roma, Via Valerio Laccetti n. 3, presso lo studio dell'avvocato Maraffino Sonia, rappresentato e difeso dall'avvocato Sicignano Pasquale, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro Progress Assicurazioni S.p.a. in Liquidazione Coatta Amministrativa, in persona del commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Puccini n. 10, presso lo studio dell'avvocato Ferri Mario, rappresentata e difesa dall'avvocato Messina Danilo, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso il decreto n. 3745/2015 del TRIBUNALE di PALERMO, pubblicato il 18/06/2015;

F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 20538/2015 Numero sezionale 288/2022 Numero di raccolta generale 14559/2022 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del Data pubblicazione 09/05/2022 27/01/2022 dal Consigliere dott.ssa Paola Vella; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Giovanni Battista Nardecchia che ha concluso per l’improcedibilità. FATTI DI CAUSA 1. Con decreto del 18/06/2015 il Tribunale di Palermo ha rigettato l’opposizione proposta da Giovanni Aprea avverso lo stato passivo della Progress Assicurazioni S.p.a. in Liquidazione Coatta Amministrativa, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione del credito di cui l’opponente aveva chiesto l’ammissione, sollevata dalla procedura opposta per decorso del termine biennale ex art. 2952, comma 2, c.c. tra l’ultimo atto di messa in mora (23 aprile 2009) ed il successivo atto interruttivo, integrato dalla notifica del ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. (notificato il 31 maggio 2011). 1.1.

Avverso tale decisione Giovanni Aprea ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui la Progress Assicurazioni S.p.a. in L.C.A. ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. 1.2. Con ordinanza interlocutoria n. 3677 del 14/02/2018 la Sezione civile Sesta-1 di questa Corte ha disposto la trattazione della causa alla pubblica udienza, non ravvisando i presupposti per provvedere in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in ragione del rilevato contrasto giurisprudenziale circa l’ammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 254, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private) – per cui «l'opposizione è disciplinata dagli articoli 98, 99 e 100 della legge fallimentare» – ovvero dell’appello, ai sensi dell’art. 255 dello stesso d.lgs. 209/2005 (per cui la sentenza del tribunale che decide sull’opposizione è soggetta ad appello). 2 F i r m a t o D a :

B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 20538/2015 Numero sezionale 288/2022 Numero di raccolta generale 14559/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 2.

All’udienza pubblica del 27 gennaio 2022 le parti hanno concluso come in epigrafe. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art.2952 c.c. in riferimento agli artt. 30 e 415 c.p.c., poiché ai fini dell’interruzione della prescrizione non rileverebbe la notifica, bensì il semplice deposito del ricorso per A.T.P. (nella specie avvenuto il 19 aprile 2011 e quindi tempestivamente rispetto all’ultimo atto di messa in mora del 29 aprile 2009). 2.2. Il secondo mezzo denuncia «Omesso esame circa la insussistenza della decadenza dal diritto ex art. 99 L.F.» e si conclude con la formulazione dei seguenti “quesiti di diritto”:

«1) nel caso di ricorso in opposizione allo stato passivo è necessario articolare prova;

2) in caso di risposta positiva può la parte essere ritenuta decaduta nel caso in cui non lo faccia?» 3. Preliminarmente va rilevata l’improcedibilità del ricorso. 3.1. L'art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c. è chiaro sia nel sancire a carico del ricorrente l'onere di depositare, unitamente al ricorso per cassazione, la procura speciale al difensore conferita con atto separato, sia nel sanzionare, a pena di improcedibilità del ricorso stesso, l'inattività della parte nel termine stabilito (venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso) e, dunque, tanto l'inadempimento assoluto quanto la tardività del richiesto adempimento.

Ne consegue che anche l’eventuale deposito dei due atti in tempi diversi è legittimo solo se compiuto entro il termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, mentre il deposito della procura successivo alla scadenza di detto termine rende comunque improcedibile l'impugnazione (Cass. Sez. U, 10722/2002; conf. Cass. 7226/2004, 1271/2019). 3 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a :

V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 20538/2015 Numero sezionale 288/2022 Numero di raccolta generale 14559/2022 3.2. Nel caso di specie, è stata appurata la mancanza Data pubblicazione 09/05/2022in atti dell’originale della procura speciale conferita dal ricorrente, che nell’epigrafe del ricorso risulta asseritamente «apposta in calce al presente atto», di cui è stata invece rinvenuta solo una copia (pressoché illeggibile) nel fascicolo di parte controricorrente, apparentemente rilasciata su foglio separato.

4. Il superiore rilievo assorbe la questione di ammissibilità del ricorso sollevata con l’ordinanza interlocutoria (peraltro risolta in senso affermativo da Cass. 16549/2021) e rende superfluo l’esame dei motivi, superando le ragioni di palese inammissibilità del secondo e infondatezza del primo (v. Cass. 8637/2020).

5. Segue la condanna alle spese in favore del controricorrente, liquidate in dispositivo.

6. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27/01/2022 Il Presidente 4 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : V E L L A P A O L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a c d a 8 3 e 8 f 5 3 8 b b 6 7 1 e 8 6 2 d a e f 0 c 3 5 1 0 F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m