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Ordinanza — n. 14211/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy plan homologation regarding privileged engineering project claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14211/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Italingegneria's appeal against the rejection of its claim for privileged status on engineering project costs within a bankruptcy plan. The lower court correctly noted that the existence of a pending judicial verification of the claim did not preclude its inclusion in the creditor classes for voting purposes. The court ruled that the debtor fulfilled the duty to inform creditors, allowing them to vote despite the uncertainty of the claim's final status.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 172 I.f.: In bankruptcy plan homologation proceedings, the existence of a judicially contested claim does not preclude its inclusion in a creditor class, as the debtor's duty to inform allows creditors to vote with full knowledge of the proposal's conditions.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy plan homologation privileged creditor claims judicial verification pending creditor information duty omologazione concordato preventivo domanda di fallimento risoluzione delle controversie concorrenza internazionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 112 c.p.c.
deduce i seguenti motivi: /) violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c p.c.
Art. 12 preleggi
Art. 132 c.p.c.
Art. 172 I.f.
Art. 176 I.f.
art. 112 c.p
deduce i seguenti motivi: /) violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 26 luglio 2012, n. 13284
Cass. 4 febbraio 2020, n. 2424
13284; di recente, il principio è richiamato, in motivazione, da Cass. 4 febbraio 2020, n. 2424;
Cass. 13 giugno 2018, n. 15414
Cass. 7 marzo 2017, n. 5689
15414; Cass. 7 marzo 2017, n. 5689).
Cass. 30 gennaio 2017, n. 2234
Cass. 4 luglio 2014, n. 15345
Cass. 4 luglio 2014, n. 15345; Cass.
Cass. 16 maggio 2014, n. 10778
15345; Cass. 16 maggio 2014, n. 10778).
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Testo completo

5 ORDINANZA sul ricorso 19894/2015 proposto da: Italingegneria s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana n. 82, presso lo studio dell'avvocato Raffaella Campi, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro Sinteco Holding s.r.l. in liquidazione in concordato preventivo, quale incorporante la Cir Costruzioni s.p.a. in liquidazione, in persona dei liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza dei Caprettari n. 70, presso lo studio dell'avvocato Bruno Guardascione, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati /Z-7 Andrea Lolli, Alberto Maffei Alberti, Giampiero Martini, giuste procure in calce al controricorso; - controricorrente - contro Concordato preventivo di gruppo Sinteco Holding s.r.I., Sergio Iadanza, Studio Iadanza s.r.I.; - intimati - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositato il 10/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal cons. NAZZICONE LOREDANA.

FATTI DI CAUSA Viene proposto da Italingegneria s.r.l. ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso il decreto della Corte d'appello di Bologna del 10 giugno 2015, il quale ha respinto il reclamo proposto ai sensi dell'art. 183 I.f. da Italingegneria s.r.l. contro il decreto del Tribunale di Ferrara dell'Il dicembre 2014 di ornologazione del concordato preventivo richiesto dalle società del Gruppo Sinteco Holding s.r.l. Resiste con controricorso la Sinteco Holding s.r.l. in liquidazione in concordato preventivo, anche quale incorporante della Cir Costruzioni s.p.a. in liquidazione.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il ricorso Italingegneria s.r.l. deduce i seguenti motivi: /) violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c p.c. per vizio di ultrapetizione, in quanto la corte territoriale ha negato la natura privilegiata del proprio credito per lavori di progettazione, pur dopo avere correttamente affermato che la questione è oggetto di un giudizio di accertamento in via principale non ancora concluso e senza che questo fosse, invece, l'oggetto del reclamo della società odierna ricorrente;

2) violazione o falsa applicazione degli artt. 12 preleggi e 132 c.p.c., oltre a contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, avendo la corte d'appello dapprima menzionato il credito de quo come professionale, e poi ritenuto lo stesso vantato da una società e non privilegiato;

3) violazione o falsa applicazione dell'art. 172 I.f., oltre ad omesso esame di fatto decisivo, perché la corte territoriale non ha esaminato il fatto decisivo, discusso fra le parti, relativo alla mancata corretta informazione del ceto creditorio votante circa la pretesa di pagamento in privilegio del credito vantato da Italingegneria s.r.I., in tal modo essendo stato loro impedito di esprimersi con piena informazione. 2. - L'eccezione di «carenza di legittimazione passiva» - rectius difetto di regolare notificazione - con riguardo alla Cir Costruzioni s.p.a. in liquidazione e concordato preventivo, ed alla Sinteco Holding s.p.a. in concordato preventivo, non ha pregio.

La fusione per incorporazione della prima nella seconda è avvenuta il 15 gennaio 2015, già nel corso del procedimento di omologazione, mentre in questa sede è stata chiamata e si è costituita la società incorporante, restando senza effetti pregiudizievoli l'avvenuta notificazione anche alla incorporata. Quanto alla notificazione alla seconda società in concordato preventivo - il solo residuato e del quale si tratta, dopo la detta fusione - del pari la difesa assunta evita qualsiasi nullità notificatoria, essendosi la società costituita con il proprio legale rappresentante, argomentando le proprie ragioni con pienezza di difesa; mentre poi occorre ricordare che il concordato preventivo si chiude solo con il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione o, nel testo successivo al d.lgs. n. 169 del 2007, con la definitività del decreto di omologazione (cfr., fra le altre, Cass. 8 maggio 2012, n. 7021). 3. - Il decreto impugnato, per quanto ancora rileva, ha affermato che la collocazione chirografaria del credito in discorso è stata valutata dal Tribunale e che i creditori erano al corrente della questione: posto che di essa di trattò sia nella relazione del commissario ex art. 172 I.f., sia nell'adunanza dei creditori del maggio 2014, dove fu presente il difensore della Italingegneria s.r.I., che dichiarò di non votare proprio per l'insoddisfacente collocazione solo chirografaria, invece che privilegiata, del credil:o vantato dalla società.

Ha, quindi, ritenuto che della collocazione í creditori erano edotti e poterono discutere degli effetti della stessa sul concordato, concludendo che non vi sia stata nessuna «fuorvianza o mancata informazione dei creditori». In ordine alla concreta collocazione del credito, ai limitati fini dell'omologa del concordato, ha ricordato che, al riguardo, pende un giudizio sommario di cognizione sull'accertamento della natura privilegiata o chirografaria del credito, aggiungendo che, in ogni caso, non risulta dovuto il privilegio per la natura di società di capitali della creditrice. 4. - Ciò posto, il primo motivo è infondato.

La corte del merito non ha svolto nessun accertamento al di fuori dei poteri indotti dal reclamo al decreto di omologazione, ma ha incidentalmente negato l'esistenza della stessa evenienza pretesamente non sottoposta ai creditori, la natura privilegiata del credito di Italingegneria s.r.l. Si tratta, come è reso palese dalle argomentazioni svolte - l'affermazione solo residuale, l'espressa consapevolezza di un giudizio con forza di giudicato al riguardo, la locuzione di chiusura "in ogni caso" - di mere considerazioni ad abundantiam, che non integrano affatto il vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c.

Ciò in perfetta coerenza con il principio consolidato, secondo cui (fra le altre, Cass. 23 novembre 2020, n. 26568; Cass. 22 dicembre 2006, n. 27489; e v. Cass. 21 dicembre 2018, n. 33345), in tema di concordato preventivo, l'accertamento con efficacia di giudicato circa l'esistenza, l'entità e il rango del credito relativo all'indennizzo cui ha diritto il terzo contraente che abbia subito lo scioglimento del contratto, a norma dell'art. 169-bis I.fall., va effettuato, come per tutti i restanti creditori concorsuali, nelle forme della cognizione ordinaria, fermo restando in capo al giudice delegato e al tribunale, in sede di omologazione, il potere di ammettere in tutto o in parte i crediti contestati, ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, ai sensi dell'art. 176 I.f. 4. - Il secondo motivo non ha pregio, avendo la pronuncia impugnata ampiamente esposto le ragioni del proprio convincimento, in modo chiaro e per niente contraddittorio. 5. - Il terzo motivo è infondato.

La corte territoriale, nella parte della sua motivazione sopra riassunta, ha esaminato proprio il fatto dedotto dalla reclamante relativo alla mancata o inadeguata informazione dei creditori circa una delle condizioni del concordato, e precisamente la natura pretesa privilegiata del suo credito. Neppure, quindi, risultano male interpretate o applicate le disposizioni che regolano il procedimento di concordato preventivo. È stato da tempo chiarito che, in tema di concordato preventivo, la sussistenza di crediti oggetto di contestazione giudiziale non preclude il loro doveroso inserimento in una delle classi omogenee previste dalla proposta, ovvero in apposita classe ad essi riservata, assolvendo tale adempimento, ricadente sul debitore ed oggetto di controllo critico sulla regolarità della procedura assolto direttamente dal tribunale, ad una fondamentale esigenza di informazione dell'intero ceto creditorio: da un lato, infatti, tale omissione pregiudicherebbe gli interessi di coloro che al momento non dispongono ancora dell'accertamento definitivo dei propri diritti (ma che possono essere ammessi al voto, ex art. 176 I.f.,, con previsione di specifico trattamento per l'ipotesi che le pretese siano confermate o modificate in sede giurisdizionale), e, dall'altro, essa altererebbe le previsioni del piano di soddisfacimento degli altri creditori certi, non consentendo loro di esprimere valutazioni prognostiche corrette e di atteggiarsi in modo pienamente informato circa il proprio voto (Cass.26 luglio 2012, n. 13284; di recente, il principio è richiamato, in motivazione, da Cass. 4 febbraio 2020, n. 2424;

C:ass. 13 giugno 2018, n. 15414; Cass. 7 marzo 2017, n. 5689). Com'è noto, nel giudizio di omologazione del concordato preventivo il controllo della regolarità della procedura impone al tribunale la verifica della persistenza sino a quel momento delle stesse condizioni di ammissibilità della procedura già scrutinate nella fase iniziale, dell'assenza di atti o fatti di frode ed, infine, in caso di riscontro positivo di tali condizioni, del rispetto delle regole che impongono che la formazione del consenso dei creditori sulla proposta concordataria sia stata improntata alla più consapevole ed adeguata informazione (cfr., in tema, Cass. 30 gennaio 2017, n. 2234;

Cass. 4 luglio 2014, n. 15345; Cass. 16 maggio 2014, n. 10778). Proprio quest'ultimo era il vizio del concordato, denunciato dalla odierna ricorrente, ma dalla corte territoriale positivamente escluso. 6. - Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q. M . La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, liquidate in C 6.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 marzo 2022. I