Bankruptcy court ruling quashed for lack of collegial composition, remanded to tribunal for decision by collegial body.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision admitting a creditor's claim in bankruptcy proceedings due to a procedural error in judicial composition. The bankruptcy tribunal ruled unilaterally on an opposition to the debtor's passivity, violating the mandatory requirement for a collegial body to hear such cases. Consequently, the judgment was annulled and remanded to the L'Aquila Tribunal for a new decision by a collegial panel.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99 l.fall.; Art. 187, 188, 189 c.p.c.: The inobservance of provisions regarding the collegial composition of the tribunal constitutes a nullity that must be raised through specific appeal, and the substance of the decision prevails over its formal designation as a sentence or order.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 26111/2015 proposto da: Fallimento Otefal S.p.a., in persona del curatore dott. Omero Martella, elettivamente domiciliato in Roma, Via Romagna n. 26, presso lo studio dell'avvocato Isidori Enrica Giovanna Maria, rappresentato e difeso dall'avvocato Caccia Francesca, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro Botta Giacomo Alberico; - intimato - avverso la sentenza n. 764/2015 del TRIBUNALE di L'AQUILA, depositata il 01/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2022 dal cons. Paola Vella.
F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 26111/2015 Numero sezionale 799/2022 Numero di raccolta generale 14155/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 RILEVATO CHE 1. – Con ricorso per cassazione affidato a sei motivi, notificato il 04/11/2015, il Fallimento OTEFAL s.p.a. ha impugnato la sentenza n. 764/15, notificatagli il 05/10/2015, con cui il G.O.T. del Tribunale di L’Aquila, nella sua contumacia, ha accolto l’opposizione ex artt. 98-99 l.fall. proposta dall’ing.
Giacomo Alberico Botta, ammettendone al passivo fallimentare il credito di Euro 2.730,68 «in privilegio» – ex art. 2751 bis n. 2 c.c. – «e non come credito chirografario», in relazione alla consulenza ingegneristica di cui al contratto del 12 dicembre 2008, «prestata nell’anno 2009 e cessata il 31.12.2009». 2. – L’intimato non ha svolto difese. CONSIDERATO CHE 2.1. – Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 99 l.fall., come sostituito dall’art. 6 del d.lgs. 169/2007, nonché dell’art. 50-bis, comma 1, n. 2, c.p.c., con riferimento agli artt. 50-quater e 161, comma 1, c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere il tribunale deciso in composizione monocratica un ricorso che doveva essere deciso in composizione collegiale, con conseguente nullità della sentenza, convertita in motivo di impugnazione ai sensi dell’art. 161 c.p.c. 2.2.
– Il secondo mezzo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 281-octies c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.), poiché il G.O.T., investito del ricorso, avrebbe dovuto rimettere la causa alla decisione del collegio, a norma degli artt.187, 188 e 189 c.p.c. 2.3. – Con il terzo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 99 l.fall., come sostituito dall’art. 6 del d.lgs. 169/2007 (in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.), in quanto il tribunale, pur dando atto che si trattava di opposizione ex F i r m a t o D a :
B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 26111/2015 Numero sezionale 799/2022 Numero di raccolta generale 14155/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 artt. 98-99 l.fall., ha deciso il ricorso non già con decreto motivato, come previsto, bensì con sentenza. 2.4.
– Il quarto mezzo lamenta ancora violazione e/o falsa applicazione dell’art. 99 l.fall., in relazione all’art. 2751-bis, comma 1, n. 2, c.c., nonché motivazione apparente (in relazione agli artt. 111 Cost. e 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.), poiché la sentenza non sarebbe idonea a rivelare la ratio decidendi, avuto riguardo sia all’«effettivo svolgimento della prestazione professionale», sia alla «riferibilità della relativa retribuzione agli ultimi due anni di prestazione». 2.5. – Il quinto motivo censura la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2751-bis, comma 1, n. 2, c.c. e 2758 c.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), poiché il privilegio ex art. 2751-bis, comma 1, n.
2) c.c. non poteva in ogni caso estendersi agli importi richiesti a titolo di Iva di rivalsa. 2.6. – La medesima censura viene svolta nel sesto motivo, con riferimento agli importi richiesti a titolo di rimborso del contributo integrativo da versare alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli Ingegneri e Architetti (ex art. 10, l. n. 6 del 1986). 3. – I primi tre motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati, con assorbimento dei restanti tre. 4. – L’art. 50-bis, comma 1, n. 2, c.p.c. comprende espressamente fra le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale quelle «di opposizione, impugnazione, revocazione (…) di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267», e quindi anche l’opposizione ai sensi dell’art. 98 l.fall. 4.1.
– Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50-quater c.p.c. all’art. 161, comma 1, c.p.c., non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 26111/2015 Numero sezionale 799/2022 Numero di raccolta generale 14155/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 sentenza (soggetta al regime di sanatoria implicita), ma un'autonoma causa di nullità della decisione, convertibile in motivo di impugnazione, che non produce l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice – se il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito – e non comporta la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla (Cass., Sez.
U, 28040/2008; conf. Cass. 13907/2014, 5598/2016, 16186/2018, 26729/2019, 5232/2020, 39124/2021). 4.2. – Il suddetto orientamento si fonda, tra l’altro, sul rilievo che in simili casi non si ha tanto un vizio di composizione del giudice, quanto, piuttosto, un errore di ripartizione delle controversie nell'ambito di uno stesso ufficio (Cass., Sez. U, 1045/2000). 5. – Una volta stabilito che l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale del tribunale comportava una nullità da far valere tramite specifica impugnazione, si rileva che il ricorrente, al fine di individuare la forma di impugnazione da esperire avverso il provvedimento nullo, ha correttamente proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 99, comma 12, l.fall., in attuazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, a mente del quale, per stabilire se un provvedimento abbia carattere di sentenza o di ordinanza (ovvero, come nel caso di specie, di decreto) è necessario avere riguardo non già alla sua forma esteriore o alla denominazione adottata, bensì al suo contenuto sostanziale ed all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre (v.
Cass., Sez. U., 25837/2007; Cass.13588/2007, 27127/2014, 3945/2018, 39124/2021). 5.1. – Nel caso di specie, infatti, il G.O.T. ha conferito la veste formale di sentenza ad un provvedimento avente però dichiaratamente e sostanzialmente le caratteristiche della decisione su una opposizione allo stato passivo fallimentare, ex art. 99 l.fall., provvedendo di conseguenza all’ammissione del credito, fatto valere dall’ing. Botta ,al passivo del Fallimento Otefal s.p.a. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 26111/2015 Numero sezionale 799/2022 Numero di raccolta generale 14155/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 5.2. – Pertanto, non è nemmeno ipotizzabile la prevalenza del principio dell’apparenza sul contrario principio “sostanzialistico”, affermata «nelle ipotesi in cui la forma e la qualificazione del provvedimento, sebbene non corrette, risultino determinate da consapevole scelta del giudice, ancorché non esplicitata con motivazione espressa, così ingenerando un affidamento incolpevole della parte in ordine al regime di impugnazione» (Cass. 38587/2021, 18182/2021), poiché nel caso in esame non si è ingenerato in capo al ricorrente un simile affidamento incolpevole. 6.
– Segue la cassazione del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di L’Aquila per la decisione in sede collegiale ai sensi dell’art. 99 l.fall.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, con assorbimento dei restanti tre, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di L’Aquila, in sede collegiale ex art. 99 l.fall., cui rimette anche la statuizione sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16/03/2022 Il Presidente F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G