Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds for cassation regarding contract existence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Mercantile Management System s.r.l. against the appellate court's dismissal of the case inadmissible. The lower court had previously ruled that no Interest Rate Swap contracts existed between the parties, leading to a judgment ordering the bank to repay a sum while also ordering the company to pay a counterclaim. The appellant argued for the invalidity of the bank's litigation power of attorney, but the court rejected this, citing established precedent that such objections must be raised within the specific procedural framework of the opposition to the payment order.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it fails to identify specific grounds for cassation, as the mere assertion of a legal error without pointing to the specific violation of law or lack of reasoning is insufficient to determine the quashing of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17277/2017 R.G. proposto da Mercantile Management System s.r.l., in persona del l.r.p.t., domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione e agli indirizzi pec brunolarosa@avvocatinapoli.legalmail.it, nonché paolodevincenzo@avvocatinapoli.legalmail.it, rappresenta e difesa dagli avv.ti Bruno Larosa e Paolo De Vincenzo giusta procura a margine del ricorso; – ricorrente – contro Intesa Sanpaolo S.p.A., in persona del l.r.p.t., elett.te domiciliata in Roma, via XX Settembre n. 3, presso lo studio dell’avv.
Antonio F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17277/2017 Numero sezionale 1422/2022 Numero di raccolta generale 13814/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 Nardone (Studio legale Sandulli & Associati), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, terza sezione civile, n. 2232/2016, del 1° giugno 2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 aprile 2022 dal Consigliere Paolo Fraulini. RILEVATO CHE 1. Mercantile Management System s.r.l. (in prosieguo, breviter, MMS) ha proposto ricorso in cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli, dichiarando inammissibili i gravami hinc et inde proposti, ha confermato la sentenza del locale Tribunale che:
a) aveva dichiarato l’inesistenza dei contratti Interest Rate Swap apparentemente stipulati in data 28.6.2004, 25.2.2005 e 17.10.2005 con Intesa Sanpaolo S.p.A. (in prosieguo, breviter, “la banca”), accertando per conseguenza l’inesistenza del credito della banca nei confronti di MMS in forza dei detti contratti per euro 40.000,00 e la conseguente illegittimità della segnalazione di MMS alla centrale Rischi della Banca d’Italia effettuata dalla banca;
b) aveva, per l’effetto, condannato la banca a restituire a MMS la somma di euro 5.774,10;
c) in accoglimento della domanda riconvenzionale, aveva condannato MMS a pagare alla banca la somma di euro 110.000,00, pari al saldo passivo del conto corrente di corrispondenza intrattenuto tra le parti.
2. La banca ha resistito con controricorso.
3. La Corte territoriale, per quanto ancora in questa sede interessa, ha rilevato l’inammissibilità dell’appello proposto da MMS, r.g. n. 17277/2017 Cons. est. Paolo Fraulini F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17277/2017 Numero sezionale 1422/2022 Numero di raccolta generale 13814/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 atteso che il gravame non aveva correttamente interpretato la ratio decidendi della decisione del Tribunale sulla cause della segnalazione alla centrale Rischi, che era individuabile nell’accertata esistenza dell’esposizione debitoria derivante dal contratto di conto corrente che, da sola, legittimava la segnalazione, a prescindere dalla situazione debitoria derivante dai contratti di swap; una ratio decidendi che la Corte territoriale non ha rinvenuto censurata nei motivi di appello, con conseguente inammissibilità del gravame, mentre infondata era anche l’eccezione di difetto di procura in capo al rappresentante della banca in relazione alla rituale proposizione della domanda riconvenzionale in primo grado.
CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso lamenta: a. Primo motivo: «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c.», deducendo l’omesso esame delle allegazioni difensive, delle prove e dei documenti versati in atti relativamente alla dimostrazione dei danni connessi alla segnalazione alla Centrale Rischi di Banca d’Italia, segnatamente connessi al rifiuto opposto da quattro istituti di credito all’erogazione a MMS di un mutuo finalizzato a un’operazione immobiliare, la cui illegittimità era chiaramente connessa unicamente ai contratti Swap. b.
Secondo motivo: «Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., omessa pronuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c. nn.
3) e n. 4)», deducendo l’omessa pronuncia tanto sulla richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quanto sull’illegittimo rigetto di r.g. n. 17277/2017 Cons. est. Paolo Fraulini F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17277/2017 Numero sezionale 1422/2022 Numero di raccolta generale 13814/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 istanze istruttorie in primo grado, nonché sull’erronea declaratoria di validità della procura alle liti della banca in primo grado.
2. In via preliminare, la Corte osserva: a. l’intervenuta dichiarazione fallimento della ricorrente, avvenuta nelle more del presente giudizio di Cassazione, come dichiarato dal suo difensore con nota del 3 marzo 2022, è irrilevante, atteso il carattere officioso del giudizio di legittimità (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 17295 del 14/11/2003; id. Sez. L, Sentenza n. 21153 del 13/10/2010; id. Sez. 1, Sentenza n. 7477 del 23/03/2017); b. l’eccezione di inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione, sollevata dalla banca controricorrente, va respinta. Da un lato, l’incontestata attività e funzionalità della casella di posta elettronica certificata dell’avvocato Michele Sandulli, domiciliatario in appello, cui è stata indirizzata l’impugnazione, rende del tutto valida la notificazione; dall’altro, il decesso del procuratore precedente alla notificazione dell’impugnazione può, al più, comportare la nullità della notificazione, nella specie sanata dall’avvenuta costituzione della banca nei termini.
3. Il ricorso è complessivamente inammissibile, in quanto non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, chiaramente individuabile nella declaratoria di inammissibilità del gravame proposto da MMS. Inammissibilità che la Corte di appello ha fatto discendere dalla mancata individuazione e contestuale confutazione nell’atto di appello di MMS della ratio decidendi, a sua volta esplicitata dal Tribunale nel respingere la domanda di risarcimento del danno da segnalazione alla centrale rischi di Banca d’Italia, identificata nell’accertato riferimento alla situazione r.g. n. 17277/2017 Cons. est.
Paolo Fraulini F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17277/2017 Numero sezionale 1422/2022 Numero di raccolta generale 13814/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 di sofferenza debitoria di MMS collegata al saldo passivo del conto corrente bancario intrattenuto tra le parti odierne litiganti, e non già nella vicenda relativa alla stipulazione dei contratti derivati.
Il ricorso, anziché confutare l’affermato collegamento tra la causa della segnalazione e la debitoria del conto corrente di corrispondenza, contiene una prospettazione esclusivamente incentrata sulla premessa, del tutto apodittica e smentita dalla lettura della motivazione della sentenza di appello, cha la causa della segnalazione alla Centrale Rischi sia individuabile nella sola debitoria connessa alla stipulazione dei contratti derivati. Ne deriva che il motivo di ricorso non contiene un’efficace confutazione delle ragioni espresse dal giudice di appello al fine di ritenere inammissibile l’appello, sì da essere esso stesso inammissibile, perché in alcun modo idoneo a determinare la cassazione della sentenza impugnata.
4. Infondata è poi la deduzione relativa alla presunta invalidità della procura alle liti della banca in primo grado, posto che l’orientamento espresso dai giudici di merito per confutarne la fondatezza è conforme all’insegnamento di questa Corte (Cass. n. 6091 del 2020), secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello r.g. n. 17277/2017 Cons. est.
Paolo Fraulini F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17277/2017 Numero sezionale 1422/2022 Numero di raccolta generale 13814/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del "simultaneus processus".
5. La soccombenza regola le spese, liquidate come in dispositivo.
6. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna Mercantile Management System s.r.l. a rifondere a Intesa Sanpaolo S.p.A. le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 aprile 2022. Il Presidente Maria Acierno r.g. n. 17277/2017 Cons. est. Paolo Fraulini F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8