Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13813/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses bank's appeal in financial intermediary case, upholding liability for unsuitable investment advice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13813/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione rejected Intesa Sanpaolo's cassation appeal against a lower court ruling that ordered the bank to compensate two pensioners for unsuitable investment advice. The appellate court found the bank liable because it failed to assess the clients' medium-to-long-term risk profile before recommending speculative hedge fund shares. The Supreme Court upheld this decision, noting the lower court's reasoning was clear and the bank's failure to match the product to the clients' profile constituted a breach of contractual duties.

Regesto Legislator

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Art. 1164 c.c.; Art. 1290-bis c.c.: The financial intermediary is liable for damages caused by failing to assess the suitability of an investment operation relative to the client's risk profile and investment objectives.

Parole chiave

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financial intermediary liability suitability assessment duty unsuitable investment advice contractual breach damages pensioner risk profile hedge fund recommendation Cassazione dismissal responsabilità da consulenza finanziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1164 c.c.
Art. 1290-bis c.c.
Art. 366, primo comma, n. 6) cod. proc. civ.
Art. 369, secondo comma, n. 4) cod. proc. civ.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.
Art. 360 c.p
Primo motivo: «1) Art. 360 c.p.c.
art. 116 c.p
11522/98 in ambito di valutazione di non adeguatezza», derivante da un “cattivo esercizio” da parte della Corte territoriale del potere di apprezzamento delle prove ex art. 116 c.p.c., con erronea ricostruzione della quaestio facti.
art. 132 c.p
4: Omessa/apparente motivazione sulla circostanza per cui l’obiettivo di investimento a medio/lungo termine colliderebbe con la vocazione speculativa del fondo per cui è causa; violazione dell’art. 132 c.p.c., n.
art. 2734 c.c
3 c.p.c.: Violazione e falsa applicazione dell’art. 2734 c.c.», in relazione alla corretta sussunzione degli esiti dell’interrogatorio formale del Riva.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019
Cass. Sez. L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020
Cass. Sez. 1, ordinanza n. 18793 del 02/07/2021
Cass. Sez. 5, sentenza n. 20140 del 15/07/2021
Cass. S.U., n. 4315 del 02 febbraio 2020
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17028/2017 R.G. proposto da Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Paolo Emilio n. 57, presso lo studio dell’avv. Luigi Alliegro, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso; – ricorrente – contro Riva Giovanni e Facchini Erminia, domiciliati in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione e all’indirizzo pec francesco.facchini@lecco.pecavvocati.it, rappresenti e difesi dall’avv.

Francesco Facchini giusta procura in calce al controricorso; – controricorrenti – F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17028/2017 Numero sezionale 1421/2022 Numero di raccolta generale 13813/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, prima sezione civile, n. 218/2017, del 19 gennaio 2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 aprile 2022 dal Consigliere Paolo Fraulini.

RILEVATO CHE 1. Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (in prosieguo, breviter, “la banca”) ha proposto ricorso in cassazione, affidato a sei motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecco, l’ha condannata a risarcire a Giovanni Riva ed Erminia Facchini il danno derivante dall’inadempimento del contratto di intermediazione finanziaria stipulato tra le parti, in particolare riferito all’acquisto di quote del fondo hedge CA AIP MULTI ARBITRAGE IV, danno liquidato in euro 92.230,79, oltre accessori.

2. Giovanni Riva ed Erminia Facchini hanno resistito con controricorso.

3. La Corte territoriale ha rilevato:

a) che la banca era inadempiente ai propri obblighi di valutazione dell’adeguatezza dell’operazione di acquisto dei titoli del citato fondo speculativo, siccome era emerso dall’istruttoria che i clienti, entrambi pensionati, avevano un profilo di rischio parametrato al medio-lungo periodo e avevano in precedenza investito in titoli non speculativi, sicché in ogni caso l’intermediario era tenuto a rappresentare non solo il rischio di investimento, ma anche l’inadeguatezza dell’operazione rispetto alle caratteristiche del profilo del cliente;

b) che, trattandosi di responsabilità contrattuale, vi era prova del nesso causale tra inadempimento e danno, siccome alcuna dimostrazione la banca aveva fornito che, in esito all’informazione personalizzata r.g. n. 17028/2017 Cons. est. Paolo Fraulini F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17028/2017 Numero sezionale 1421/2022 Numero di raccolta generale 13813/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 sull’inadeguatezza dell’operazione, i clienti avessero comunque dato istruzione per l’acquisto dei titoli speculativi;

c) che, in relazione alla quantificazione del danno, lo stesso andava liquidato nella differenza tra l’ammontare inziale dell’investimento (euro 500.000,00) e gli accrediti medio tempore effettuati dalla banca in favore dei clienti, per una somma risultante di euro 92.230,79.

4. I controricorrenti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso lamenta: a. Primo motivo: «1) Art. 360 c.p.c. n. 3: Violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del Regolamento Consob n. 11522/98 in ambito di valutazione di non adeguatezza», derivante da un “cattivo esercizio” da parte della Corte territoriale del potere di apprezzamento delle prove ex art. 116 c.p.c., con erronea ricostruzione della quaestio facti. b. Secondo motivo: «2) Art. 360 c.p.c. n. 5: omesso esame di n. 3 fatti decisivi per il giudizio, relativi all’asserita “inadeguatezza” dell’operazione, che sono stati oggetto di discussione tra l parti:

a) profilo di rischio dichiarato dal cliente;

b) precedenti investimenti del cliente;

c) durata medio/lungo termine del fondo hedge il cui acquisto è oggetto di causa». c. Terzo motivo: «3) Art. 360 c.p.c. n. 4: Omessa/apparente motivazione sulla circostanza per cui l’obiettivo di investimento a medio/lungo termine colliderebbe con la vocazione speculativa del fondo per cui è causa; violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza». r.g. n. 17028/2017 Cons. est. Paolo Fraulini F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a :

A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17028/2017 Numero sezionale 1421/2022 Numero di raccolta generale 13813/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 d. Quarto motivo: «4) Art. 360 c.p.c. n. 4: Omessa/apparente motivazione in merito all’asserita violazione, da parte di ISPB, dei criteri generali relativi agli obblighi di informativa di cui all’art. 21 del TUF nonché dell’obbligo di informativa di cui all’art. 28 Regolamento Consob n. 11522/98; violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza». e. Quinto motivo:

« Art. 360 c.p.c. n. 5: omesso esame di n. 5 fatti decisivi per il giudizio, relativi agli obblighi di informativa gravanti sulla Banca, cioè che:

1) in sede di apertura del conto private prodotti/servizi accessori, il funzionario di ISPB aveva adeguatamente e dettagliatamente informato i sigg.ri Riva e Facchini della caratteristiche dei prodotti;

2) il funzionario di ISPB aveva consegnato ai clienti copia del contratto principale e degli allegati, in cui all’art. 7 della sezione 7 era contenuta l’informativa de qua;

3) il funzionario di ISPB aveva consegnato ai clienti copia del contratto principale e degli allegati, in cui all’appendice della sezione 7 era contenuta l’informativa de qua;

4) nella domanda di sottoscrizione di quote del fondo, firmata dai clienti, era contenuta l’informativa de qua:

5) il funzionario della banca, sentito quale testimone, aveva dichiarato di aver fornito al Riva, prima dell’acquisto per cui è causa, l’informativa de qua e di avergli chiesto se aveva compreso quanto riferito in merito a caratteristiche, politiche di investimento e rischi del fondo, ricevendo risposta positiva; fatti che sono stato oggetto di discussione tra le parti». r.g. n. 17028/2017 Cons. est. Paolo Fraulini F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a :

A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17028/2017 Numero sezionale 1421/2022 Numero di raccolta generale 13813/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 f. Sesto motivo: « Art. 360 c.p.c. n. 3 c.p.c.: Violazione e falsa applicazione dell’art. 2734 c.c.», in relazione alla corretta sussunzione degli esiti dell’interrogatorio formale del Riva.

2. Il controricorso svolge argomenti a suffragio della declaratoria di infondatezza dell’avversa impugnazione.

3. Il ricorso non può trovare accoglimento.

4. Va premesso, in via generale, che, in tema di valutazione dell’adeguatezza dell’operazione finanziaria e dei connessi obblighi per l’intermediario, questa Corte ha affermato che su quest’ultimo grava comunque l’onere di compiere la relativa valutazione, in base ai principi generali di correttezza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui sia in possesso (come, ad esempio, l'età, la professione, la presumibile propensione al rischio alla luce delle operazioni pregresse e abituali, la situazione di mercato). Un onere che ricade sull’intermediario in ogni caso, a prescindere dall’atteggiamento del cliente, da ritenersi quindi sussistente non solo qualora la questione verta circa il corretto esercizio del dovere di valutazione dell’adeguatezza dell’operazione rispetto al profilo di rischio, ma addirittura in ipotesi in cui il cliente si sia rifiutato di fornire informazioni per la profilazione del rischio medesimo (Cass.

Sez. 1, Sentenza n. 18039 del 19/10/2012; Sez. 1, Sentenza n. 5250 del 16/03/2016; Sez. 1, Sentenza n. 18702 del 23/09/2016); un onere che l’intermediario deve assolvere anche in ipotesi in cui il cliente abbia manifestato addirittura un’elevata propensione al rischio (Sez. 1, Ordinanza n. 8333 del 04/04/2018); un onere che sussiste non solo in ipotesi di stipulazione di un semplice contratto di investimento in valori mobiliari, ma anche in ipotesi di contratto di gestione del r.g. n. 17028/2017 Cons. est. Paolo Fraulini F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17028/2017 Numero sezionale 1421/2022 Numero di raccolta generale 13813/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 portafoglio mobiliare (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 23568 del 27/10/2020); un onere che si concretizza nel dovere di informazione preventiva al cliente circa i titoli mobiliari oggetto di negoziazione, con particolare riferimento alla natura di essi ed ai caratteri propri dell'emittente, anche al di là del giudizio di mera adeguatezza dell’operazione rispetto al profilo di rischio (Cass.

Sez. 1, Ordinanza n. 15936 del 18/06/2018); un onere che può dirsi assolto solo qualora l’intermediario fornisca prova di aver offerto all'investitore un'effettiva spiegazione delle ragioni dell'inadeguatezza e che, ciononostante, l'investitore ne abbia autorizzato l'esecuzione esternando la sua volontà mediante ordine scritto o su altro supporto equivalente (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 23570 del 27/10/2020).

5. Così riassunti i principi fondamentali enunciati da questa Corte per l’inquadramento della fattispecie in esame, in relazione ai singoli motivi di ricorso, va osservato quanto segue.

6. Il primo motivo è inammissibile, perché – sotto l’apparente allegazione di una violazione o di una falsa applicazione dei criteri indicati dall’art. 29 del Reg. Consob n. 11522/98 per la valutazione dell’adeguatezza dell’operazione – intende indurre questa Corte a una non consentita riedizione del giudizio valutativo delle prove, come fatto palese dal riferimento al contenuto delle dichiarazioni dei testi e dell’interrogatorio formale del Riva, nonché dei documenti inerenti all’investimento per cui è causa. Prove delle quali si contesta la valutazione compiuta dal giudice del merito, cui tuttavia compete in via esclusiva un siffatto compito, il cui esito è denunciabile in questa sede solo ove si dimostri una violazione o una falsa applicazione dei criteri normativi astratti per la valutazione delle singole prove e non già r.g. n. 17028/2017 Cons. est.

Paolo Fraulini F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17028/2017 Numero sezionale 1421/2022 Numero di raccolta generale 13813/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 ove, come nella specie, si prospetti una diversa soluzione ermeneutica rispetto a quella prescelta dal giudice di appello nell’esercizio del proprio sindacato valutativo.

7. Il secondo e il quinto motivo, che possono essere unitamente esaminati, sono inammissibili. Invero, applicandosi alla presente controversia l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. nella formulazione introdotta a seguito dell’entrata in vigore della legge 7 agosto 2012, n. 134, il citato vizio è denunciabile in cassazione solo per anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). L’irrilevanza delle risultanze processuali ai fini dell’applicazione del sindacato sulla motivazione è stata ulteriormente precisata nel senso che il vizio denunciabile è limitato all'omesso esame di un fatto storico - da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico (Cass.

Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; id. sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; id. Sez. 2, Ordinanza n. 20610 del 09/07/2021), principale o secondario, rilevante ai fini del decidere e oggetto di discussione tra le parti (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018), nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente l’omessa o non condivisa valutazione delle r.g. n. 17028/2017 Cons. est. Paolo Fraulini F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a :

A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17028/2017 Numero sezionale 1421/2022 Numero di raccolta generale 13813/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 prove acquisite o di deduzioni difensive. Pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018).

Alla luce dei citati principi, si rileva che, nella specie, entrambi i motivi in esame assumono come fatti omessi circostanze che sono state in realtà diversamente valutate dal giudice territoriale (motivo 2), ovvero tentano di indurre questa Corte a una nuova e diversa valutazione delle prove (motivo 5), dovendo solo rilevarsi che l’eventuale errore percettivo del giudice del merito sul contenuto materiale delle stesse non è denunciabile con il ricorso per cassazione, ma resta affidata ad altro mezzo di impugnazione.

8. Il terzo e il quarto motivo, che possono essere unitamente esaminati, sono infondati. La giurisprudenza di questa Corte, a far data da Cass. S.U. n. 22232 del 2016, si è attestata nell’affermare che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass.

Sez. 6-5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019; id. Sez. L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020; id. Sez. 1, ordinanza n. 18793 del 02/07/2021; id. Sez. 5, sentenza n. 20140 del 15/07/2021). Condizioni queste del tutto insussistenti nel caso r.g. n. 17028/2017 Cons. est. Paolo Fraulini F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17028/2017 Numero sezionale 1421/2022 Numero di raccolta generale 13813/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 di specie, ove la Corte territoriale ha motivato la decisione resa in maniera del tutto intellegibile.

9. Il sesto motivo è inammissibile, giacché fa riferimento alla valutazione delle risultanze dell’interrogatorio formale del Riva ma, in violazione dei criteri di completezza dei motivi del ricorso desumibili dagli artt. 366, primo comma, n.

6) e 369, secondo comma, n.

4) cod. proc. civ., omette di trascrivere o allegare il verbale di interrogatorio formale da cui deriverebbe la denunciata violazione, sì da non consentire a questa Corte di poter apprezzare l’eventuale errore asseritamente compiuto dal giudice di merito.

10. La soccombenza regola le spese, liquidate come in dispositivo.

11. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. a rifondere a Riva Giovanni e Facchini Erminia le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a r.g. n. 17028/2017 Cons. est.

Paolo Fraulini F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17028/2017 Numero sezionale 1421/2022 Numero di raccolta generale 13813/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 aprile 2022. Il Presidente Maria Acierno r.g. n. 17028/2017 Cons. est. Paolo Fraulini F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A