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Ordinanza — n. 13776/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses asylum appeal due to late litigation power issuance violating specific procedural deadlines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13776/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the asylum appeal inadmissible because the litigation power was issued after the administrative decision was communicated. The appellant, a Nigerian national, argued for international protection, but the defense failed to certify the power's date as subsequent to the decision's notification. The court ruled that Article 35-bis of the Immigration Act requires this specific temporal requirement for such powers, rendering the appeal procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008; Art. 13, comma 1 quater, dPR n. 115/2002: A litigation power issued for a cassation appeal against an administrative decision must be dated after the decision's communication, and failure to certify this posteriority renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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litigation power deadline asylum appeal inadmissibility procedural requirement posteriority certification Cassazione ordinanza declinatoria di competenza allegazioni insufficientemente motivate ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008
Art. 13, comma 1 quater, dPR n. 115 del 2002
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, dPR n.F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
SU 15177 del 2021
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Testo completo

19 ORDINANZA sul ricorso 11862/2019 proposto da: Ohonba Osasuwmen Junior, elettivamente domiciliato in Roma Via Cola Di Rienzo 271, presso lo studio dell’avvocato Gigliotti Giacomo che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro Ministero dell’interno, - intimato – avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, n. 1713/2019, depositato il 01/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2022 da LAMORGESE ANTONIO PIETRO. RILEVATO che Ohonba Osasuwmen Junior, cittadino nigeriano, propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Venezia che ha F i r m a t o D a :

D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 11862/2019 Numero sezionale 1353/2022 Numero di raccolta generale 13776/2022 rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione Data pubblicazione 02/05/2022 internazionale e umanitaria; che si deve fare applicazione del principio secondo cui l’art. 35-bis, comma 13, del d. lgs. n. 25 del 2008 - nella parte in cui prevede, in materia, che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato” e che “a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima” - richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore; tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, sia l’autenticità della firma del conferente (SU 15177 del 2021); che, nella specie, la procura alle liti non rispetta tali indicazioni ed è, quindi, invalida; che il ricorso è inammissibile; che non si deve provvedere sulle spese, avendo il Ministero depositato un atto non qualificabile come controricorso.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, dPR n.F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 11862/2019 Numero sezionale 1353/2022 Numero di raccolta generale 13776/2022 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. Data pubblicazione 02/05/2022 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Roma, 8 aprile 2022 Il Presidente F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l #