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Decreto — n. 13662/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed by withdrawal; court declares proceedings extinguished per applicant's renunciation under CPC Art. 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 13662/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation proceedings extinguished due to the applicant's formal renunciation of the appeal. Faraz Ahmad had initially lodged an appeal against a Milanese administrative decree but subsequently withdrew the request without opposition from the Ministry of the Interior. Consequently, the court issued a ruling terminating the case under Article 391 of the Code of Civil Procedure without addressing the merits or costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; When a party renounces a cassation appeal before the judgment is rendered, the proceedings are extinguished by declaration of the court without further examination of the merits.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal extinction of proceedings Code of Civil Procedure administrative decree review renunciation of appeal

Disposizioni normative citate

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Art. 391, first paragraph, c.p.c.

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Testo completo

te DECRETO Rilevato cheche con ricorso NRG 14427/2021 Faraz Ahmad ha impugnato per cassazione il decreto n. 2944/2021 pubblicato dal Tribunale di Milano il 7/T2021; che il Ministero dell'Interno non ha resistito con controricorso, ma si è limitato a depositare atto di costituzione al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa; che parte ricorrente ha rinunciato al ricorso; che sussistono le condizioni per la dichiarazione di estinzione del giudizio, che non essendo stata ancora fissata la data della decisione, va fatta con decreto ai sensi dell'art. 391, primo comma, cpc; che non occorre provvedere sulle spese:

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia; dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori, 89- con l'avvertenza che nei dieci giorni successivi può essere chiesta la fissazione dell'udienza. Roma, il 21/4