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Ordinanza — n. 13633/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to missing lawyer's certification of special power of attorney date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13633/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lawyer failed to certify the specific date of the special power of attorney. The applicant submitted a power of attorney without the required certification that it was issued after the administrative decree was communicated. The court ruled that this specific certification is mandatory for admissibility under the relevant statute, and its absence renders the procedural step invalid.

Regesto Legislator

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Art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008; The special power of attorney for a cassation appeal must be certified by the lawyer to have been issued after the communication of the challenged decree, and failure to provide this certification renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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special power of attorney cassation appeal admissibility lawyer certification requirement procedural defect inadmissible appeal allegazioni insufficientemente motivate difetto di legittimazione del ministero pubblico violazione delle forme sostanziali

Disposizioni normative citate

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Art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008
«L'art. 35-bis, comma 13, d.lgs.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il pagamento del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Giurisprudenza citata

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Sentenza della Corte, n. 15177 del 1° giugno 2021
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 28726/2020 proposto da: Nwabueze Henry, elettivamente domiciliato presso l'avv. Chiara Bellini - ricorrente - contro Ministero dell'interno 80185690585, - intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 19/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 da NAZZICONE LOREDANA;RILEVATO - che il ricorso è inammissibile per difetto di procura; - che, invero, il ricorso è stato presentato in virtù di una procura speciale, rilasciata su foglio separato e materialmente congiunta all'atto, priva della certificazione della data in cui la stessa è stata conferita; - che l'art. 35 -bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, introdotto dal d.l. n. 13 del 2017 ed applicabile al caso di specie, prevede tuttavia che la procura sia conferita in data successiva alla comunicazione del decreto e che ciò il difensore certifichi; - che, al riguardo, sono intervenute le Sezioni unite della Corte che, con sentenza del 1° giugno 2021, n. 15177, hanno sancito i seguenti principi di diritto:

«L'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, nella parte in cui prevede che "La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima" ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso", nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore»;

«La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente»; - che, facendo applicazione di essi, il ricorso è inammissibile, non contenendo esso nessuna espressione da cui risulti che il difensore abbia certificato quanto richiesto; - che non occorre provvedere sulle spese, in difetto di costituzione dell'Amministrazione; - che ne segue il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente;

P.Q. M . La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Sussistono i presupposti per il pagamento del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 marzo 2022. Il Presidente rE FORMA [Y CAMAZKY