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Ordinanza — n. 13612/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for failure to specify prior procedural context in immigration expulsion case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13612/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify where the contested procedural issue was previously raised. The appellant argued that an expulsion order was invalid due to a pending immigration permit appeal, but did not identify the specific prior act. The court ruled that under the principle of self-sufficiency of appeals, the appellant must explicitly cite the previous act to allow the Supreme Court to verify the facts before examining the merits.

Regesto Legislator

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Art. 13 d.lgs. n. 286/1998; Art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant fails to specify the specific prior act in which the contested issue was raised, as required by the principle of self-sufficiency of the appeal.

Parole chiave

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immigration expulsion inadmissible appeal procedural context self-sufficiency principle Cassation appeal ritiro dell'istanza giudiziaria domanda d'asilo di cittadino etiope diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 13 d.lgs. n. 286/1998
— Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998.
Art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002
Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; cfr. pure: Cass. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. 26 febbraio 2007, n. 4391; Cass. 12 luglio 2006, n. 14599; Cass. 2 febbraio 2006, n. 2270). 3. — Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. 4. — Nulla è da statuire in punto di spese.
art. 13 d.lgs. n. 286/1998
— Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998.

Giurisprudenza citata

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Cass. 9 agosto 2018, n. 20694
Cass. 13 giugno 2018, n. 15430
Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass.
Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675
15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; cfr.
Cass. 28 luglio 2008, n. 20518
pure: Cass. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass.
Cass. 26 febbraio 2007, n. 4391
20518; Cass. 26 febbraio 2007, n. 4391; Cass.
Cass. 12 luglio 2006, n. 14599
4391; Cass. 12 luglio 2006, n. 14599; Cass.
Cass. 2 febbraio 2006, n. 2270
14599; Cass. 2 febbraio 2006, n. 2270).
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Testo completo

1 ORDINANZA sul ricorso 7512/2021 proposto da: Okhae Ken Ehsis, rappresentato e difeso dall'avv. Masimo Goti, come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro Prefetto della Provincia di Pistoia - intimato - avverso l'ordinanza n. 36/2021 del GIUDICE DI PACE di PISTOIA, depositata il 16/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2022 da FALABELLA MASSIMO. FATTI DI CAUSA Sez. I- RG 7512/2021 ZOZ - camera di consiglio 31.1.2022 1. — E' impugnato per cassazione il provvedimento con cui il Giudice di pace di Pistoia ha respinto il ricorso proposto da Okhae Ken Ehsis avverso il decreto di espulsione pronunciato nei suoi confronti. 2.

— Il ricorso si compone di un solo motivo di impugnazione. L'Amministrazione intimata non ha rassegnato difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. — Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998. Deduce che il provvedimento di espulsione non poteva essere emesso, essendo all'epoca pendente, innanzi al Tribunale di Firenze, una impugnazione del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari. 2. — Il motivo è inammissibile. Il ricorrente fa valere una questione che non spiega se e come abbia sottoposto al Giudice di pace.

E' da rammentare che ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694;

Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; cfr. pure: Cass. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. 26 febbraio 2007, n. 4391; Cass. 12 luglio 2006, n. 14599; Cass. 2 febbraio 2006, n. 2270). 3. — Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. 4. — Nulla è da statuire in punto di spese.

P.Q.M.

La Corte Sez. I- RG 7512/2021 camera di consiglio 31.1.2022 2 dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della la Sezione Civile, in data 31 gennaio 2022. Il Pre idente conTs NPREPIA r)2 G.Q CACCOM ecirna Sezione Civile Depositato