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Ordinanza — n. 13611/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against deportation order due to failure to cite specific legal provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13611/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify which exact article of the Immigration Act was violated. The appellant argued that police officers incorrectly assessed his Italian language skills and ability to leave voluntarily, but did not identify the precise legal provision breached. The court ruled that the appellant must explicitly link the contested facts to the specific statutory text to demonstrate a violation, a requirement not met in this instance.

Regesto Legislator

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Art. 13 d.lgs. n. 286/1998; Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.: The appellant must explicitly identify the specific legal provision violated and contrast it with the lower court's reasoning; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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immigration appeal deportation order inadmissible appeal specificity of grounds Italian Immigration Act allontanamento malgrado rischio di persecuzione sospensione dell'allontanamento riesame del decreto espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 13 d.lgs. n. 286/1998
— L'istante lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998.
Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
— L'istante lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 13 d.lgs.
art. 13 d.lgs. n. 286/1998
— L'istante lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 28 ottobre 2020, n. 23745
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Testo completo

1 ORDINANZA sul ricorso 6025/2021 proposto da: Joseph Moses, rappresentato e difeso dall'avv. Masimo Goti, come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro Prefetto della Provincia di Pistoia - intimato - avverso l'ordinanza n. 13/2021 del GIUDICE DI PACE di PISTOIA, depositata il 29/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2022 da FALABELLA MASSIMO. FATTI DI CAUSA CA14 ez. I - RG 6025/2021 ,zc 22 camera di consiglio 31.1.2022 1 1. — E' impugnato per cassazione il provvedimento con cui il Giudice di pace di Pistoia ha respinto il ricorso proposto da Moses Joseph avverso il decreto di espulsione pronunciato nei suoi confronti in data 29 gennaio 2021. 2.

— Unico è il motivo di impugnazione. L'Amministrazione intimata non ha rassegnato difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. — L'istante lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998. Oppone che era stato disposto, nei suoi confronti, l'allontanamento volontario sul presupposto che egli disponesse di mezzi sufficienti per allontanarsi spontaneamente dal territorio nazionale e deduce non essere «possibile comprendere come gli operatori di polizia abbiano potuto valutare che il cittadino extracomunitario comprenda sufficientemente la lingua italiana, né come egli possa aver interloquito su questioni così tecniche mancando un interprete». 2.

— Il motivo è inammissibile come inammissibile è, in conseguenza, il ricorso. In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare — con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni — la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass.

Sez. U. 28 ottobre 2020, n. 23745). Ciò detto, la censura non fornisce indicazioni in tal senso: Sez. I- RG 6025/2021 camera di consiglio 31.1.2022 2 segnatamente, non spiega quale delle plurime disposizioni contenute nell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998 il Giudice di pace abbia mancato di osservare; a fronte dell'accertata insussistenza del rinnovo del titolo di soggiorno — condizione, questa, idonea a giustificare il provvedimento espulsivo, giusta la previsione contenuta nell'art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286/1998 — il ricorrente si limita ad affermare di non disporre dei mezzi necessari per espatriare: profilo, questo, che non vale ad escludere la legittimità del provvedimento impugnato e di cui, coerentemente, il Giudice di pace non si è occupato.

Il ricorrente non fa del resto nemmeno questione, in questa sede, della violazione del comma 7 del cit. art. 13: ed è, comunque, incontestato che, in conformità di tale disposizione, gli atti del procedimento siano stati tradotti in una delle tre lingue veicolari (cfr. ordinanza impugnata, pag. 2). 3. — Nulla deve statuirsi in punto di spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della la Sezione Civile, in data 31 gennaio 2022. coRn Il Pre 'dente !NEPA O' C4-W10;g- Rima