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Decreto — n. 12961/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal meeting statutory requirements under civil procedure code.

Numero d'incarto Decreto — n. 12961/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the lawsuit extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, representing Pharmacomm SRL, withdrew the action against Enasarco Foundation, which the court found met the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code. Consequently, the judge issued a decree stating the case is closed without addressing costs or scheduling a hearing.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A party's formal withdrawal of an appeal satisfies statutory requirements for extinguishing the proceedings, resulting in the case being declared closed without further adjudication.

Parole chiave

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Civil Procedure Code formal withdrawal extinguishment of proceedings administrative appeal decreto di estinzione abbandono del procedimento chiusura della procedura di assistenza giudiziaria ritiro delle conclusioni civili

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8271/2019 R.G. proposto da : PULEO MICHELE, quale amministratore unico della srl Pharmacomm, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Donato CASTIGLIONE, domiciliato in Roma, Via Panfilo Castaldo 9, nello studio dell’avv. Ruben DI STEFANO -ricorrente- contro FONDAZIONE ENASARCO, FALLIMENTO PHARMACOMM SRL -intimati- letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 20/04/2022 Il P