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Ordinanza — n. 12946/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of novelty and insufficient autosufficiency regarding active solidarity claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12946/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Elisa Ciampi against a lower court judgment ordering the municipality to pay damages to her late husband, Angelo Ciampi. The court held that the claim regarding active solidarity was not novel because it had not been raised in the previous cassation proceedings and lacked new factual elements. Furthermore, the appeal was deemed insufficiently autonomous as it failed to clearly specify whether the claim was pursued as a joint or separate credit, rendering the subject matter of the decision unclear.

Regesto Legislator

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Art. 384, ultimo comma, c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002: An appeal is inadmissible if the alleged issue lacks novelty having been decided in prior proceedings, and the appeal lacks autosufficiency by failing to precisely define the legal qualification of the claim regarding joint liability.

Parole chiave

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active solidarity judicial res judicata novelty of issue autosufficiency of appeal subject matter of decision recupero di crediti petizione d'eredità incasso dei contributi alimentari

Disposizioni normative citate

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Art. 384, ultimo comma, c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115 del 2002
Art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115 del 2002

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U. 5314/2020
115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. 5314/2020).
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Testo completo

6 ORDINANZA sul ricorso 22784/2016 proposto da: Ciampi Elisa, nella qualità di erede di Ciampi Angelo, elettivamente domiciliata in Roma, Via Gregorio VII n. 446, presso lo studio dell'avvocato Ciampi Antonio, rappresentata e difesa dall'avvocato Liviero Maurizio, giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro Comune di Chianche (AV), in persona del sindaco pro tempore, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Grillo Antonio, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente – F i r m a t o D a :

B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22784/2016 Numero sezionale 1042/2022 Numero di raccolta generale 12946/2022 contro Data pubblicazione 22/04/2022 Ciampi Antonio, Ciampi Giuseppe; - intimati- avverso la sentenza n. 3491/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/08/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2022 dal cons. CLOTILDE PARISE.

FATTI DI CAUSA 1.Con sentenza n. 3491/2015 pubblicata il 24-8-2015, la Corte d’Appello di Napoli, pronunciando quale giudice di rinvio all’esito della sentenza di questa Corte n.23437/2013, ha condannato il Comune di Chianche al pagamento in favore di Angelo Ciampi della somma di €17.838,58, a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria e interessi come specificato nella motivazione della stessa sentenza. La Corte territoriale, per quanto ancora di interesse, ha affermato che:

i) per effetto della sentenza di questa Corte n.23437/2013, la precedente sentenza della Corte d’appello di Napoli era passata in giudicato nei rapporti tra il Comune e Antonio Ciampi quale procuratore speciale di Elisa Ievolella e il rapporto controverso si era ridotto unicamente a quello tra il Comune e Angelo Ciampi, essendo pertanto nulla la citazione nel giudizio di rinvio degli eredi della Ievolella, Antonio Ciampi e Giuseppe Ciampi; ii) nei rapporti tra il Comune e Angelo Ciampi, la deduzione della sussistenza di un’impresa familiare o famiglia coltivatrice, riferibile in termini solidaristici al Ciampi e alla di lui madre Ievolella, era da considerarsi nuova perché mai veicolata nel thema decidendum dei precedenti gradi di giudizio, considerato anche il carattere chiuso del giudizio di rinvio, non potendo, F i r m a t o D a :

B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22784/2016 Numero sezionale 1042/2022 Numero di raccolta generale 12946/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 quindi, trovare in esso ingresso la pretesa di Angelo Ciampi di contitolarità dell’intero credito risarcitorio azionato, al fine di poter egli conseguire anche la parte di detto credito già spettante alla madre.

2. Avverso questa sentenza Elisa Ciampi, in qualità di unica erede di Angelo Ciampi, deceduto il 10-5-2015, propone ricorso affidato a due motivi, resistito con controricorso dal Comune di Chianche. Le altre parti sono rimaste intimate.

3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Le parti costituite hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.La ricorrente denuncia:

a) con il primo motivo la «Violazione e falsa applicazione degli artt.345 c.p.c. e 48 l.n.203/1982, ai sensi dell’art. 360 n. 3 e n.5 c.p.c.- Qualificazione giuridica- Iura novit curia», per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto nuova la deduzione della sussistenza di un’impresa familiare o famiglia coltivatrice, poiché tale elemento era fatto costitutivo del thema decidendum, come risultava dalla sentenza del Tribunale di Benevento sez. specializzata agraria n.426/1989, avendo il de cuius Angelo Ciampi azionato il diritto risarcitorio quale fittavolo membro della famiglia coltivatrice, sicché la Corte di merito avrebbe dovuto pronunciarsi sulla qualificazione giuridica di detto diritto e sulla solidarietà attiva che ne conseguiva;

b) con il secondo motivo la «Violazione e falsa applicazione degli artt.1292 e ss. c.c., 17 l.865/1971 e 48 l.n.203/1982, ai sensi dell’art. 360 n. 3 e n.5 c.p.c. – Istituto della famiglia coltivatrice – Solidarietà attiva», per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto parziaria la posizione soggettiva attiva di Angelo Ciampi, mentre quest’ultimo e sua madre avevano agito quali membri della famiglia coltivatrice, tanto che F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a :

S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22784/2016 Numero sezionale 1042/2022 Numero di raccolta generale 12946/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 nel dispositivo della sentenza di primo grado era stata disposta la condanna del Comune in favore degli attori di complessivi €54.269,61 oltre accessori, senza distinguere l’importo dovuto a ciascuno dei creditori, inerendo il credito nella sua interezza alla famiglia coltivatrice.

2. In via pregiudiziale, deve ritenersi rituale la costituzione in giudizio del Comune di Chianche, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente nella memoria illustrativa, considerato che la stessa ricorrente dà atto nella suddetta memoria di non aver prodotto l’avviso di ricevimento, atto che non ammette equipollenti (Cass 8082/2019; Cass.20778/2021), della notifica del ricorso per cassazione, effettuata mediante il servizio postale, al Comune, il quale si è comunque costituito svolgendo difese di merito, restando così superato il profilo di inammissibilità del ricorso per il suindicato vizio (Cass. 18361/2018). Sempre in via pregiudiziale, deve darsi atto che la ricorrente ha dimostrato, mediante i documenti prodotti telematicamente ex art.372 c.p.c., la propria qualità di unica erede di Angelo Ciampi, a fronte della contestazione avanzata al riguardo dal Comune.

3. Passando all’esame delle censure, i due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati. 3.1. Occorre premettere che oggetto del contendere, nelle precedenti fasi del giudizio, era il diritto al risarcimento del danno subito da Angelo Ciampi e da sua madre Elisa Ievolella, in qualità di affittuari del fondo illegittimamente occupato per la realizzazione dell'opera pubblica, a seguito della perdita della detenzione determinata dall'irreversibile trasformazione dell'immobile e dal conseguente acquisto della proprietà da parte dell'Amministrazione.

La sentenza d’appello, impugnata con ricorsi distinti da Angelo Ciampi e dal procuratore della madre, è passata in giudicato per ciò che concerne il credito risarcitorio F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22784/2016 Numero sezionale 1042/2022 Numero di raccolta generale 12946/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 della madre Elisa Ievolella, mentre è stata cassata con rinvio con riguardo al credito risarcitorio del figlio Angelo Ciampi, in quanto la Corte d’appello aveva ridotto il risarcimento spettante prendendo in considerazione una superficie inferiore dei terreni, incorrendo in vizio di ultrapetizione, essendosi formato il giudicato sull’elemento, ritenuto autonomo da questa Corte con la citata sentenza n.23437/2013, dell’estensione dei terreni, non impugnato dal Comune. 3.2.

Tanto precisato, dirimente, nella specie, è il principio affermato da questa Corte (Cass. 22631/2011) e condiviso dal Collegio secondo cui la solidarietà attiva prevista dall’art. 48 l.n.203/1982 per la famiglia coltivatrice opera solo nell'ambito del rapporto agrario tra concedente e famiglia coltivatrice e non è applicabile con riferimento a pretese di carattere risarcitorio che, pur trovando origine nel rapporto agrario, non perdono, tuttavia, la loro essenza squisitamente individuale. Infatti “Alla famiglia coltivatrice, equiparabile alla società semplice (esclusi il fine speculativo e l'origine contrattuale), si applica il principio della amministrazione disgiuntiva da parte di tutti i partecipanti, con la conseguenza che, quando non vi sia stata la nomina del rappresentante ai sensi dell'art. 48 della legge 3 maggio 1982, n. 203, ciascuno dei componenti può agire, anche sul piano processuale, in nome e per conto di detta famiglia nei confronti del concedente, con effetti per gli altri familiari, nei cui confronti non è necessario integrare il contraddittorio; tale principio, valido nell'ambito del rapporto agrario tra concedente e famiglia coltivatrice, non è però applicabile con riferimento a pretese di carattere risarcitorio che, pur trovando origine nel rapporto agrario, non perdono, tuttavia, la loro essenza squisitamente individuale” (Cass. 22631/2011 citata).

Il tema della rilevanza esterna dell'impresa agricola familiare, nel senso della sola rappresentanza nell'ambito del rapporto agrario fra concedente e F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22784/2016 Numero sezionale 1042/2022 Numero di raccolta generale 12946/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 famiglia coltivatrice, è stato ripetutamente ribadito da questa Corte (Cass. 296/1999;

Cass.124/2001), ragion per cui appare arduo sostenere che possa esservi rappresentanza - sostanziale e processuale - persino fuori dell'ambito dell'ordinaria gestione dell'impresa agricola, con riferimento a pretese di carattere risarcitorio che, se trovano la loro scaturigine nel rapporto agrario, non perdono, tuttavia, la loro essenza squisitamente individuale (cfr., in tema di danni lamentati da comproprietari in relazione a occupazione illegittima del fondo, Cass.254/2010). Da ciò consegue la radicale infondatezza in diritto della pretesa azionata dall’odierna ricorrente, dovendo integrarsi, con riguardo al suesposto principio, la motivazione della sentenza impugnata ex art.384, ultimo comma, c.p.c. 2.3.

Peraltro, e per quanto occorra, le doglianze presentano anche più profili di inammissibilità. In primo luogo, la questione della solidarietà attiva non è stata posta nel precedente giudizio di cassazione, ove avrebbe dovuto, invece, essere sollevata, qualora non connotata da novità, come ora assume la ricorrente, ma afferente solo ad una qualificazione giuridica, senza introduzione di nuovi elementi fattuali. Deve, pertanto, ritenersi passata in giudicato non solo la statuizione sui rapporti tra il Comune e la madre Elisa Ievolella, ma anche quella sui rapporti tra il Comune e Angelo Ciampi con riferimento all’oggetto del credito, necessariamente parziario, perché separatamente azionato in cassazione dalla madre per la sua quota.

Inoltre il ricorso difetta di autosufficienza, perché non è precisato, a confutazione di quanto affermato dal giudice del rinvio circa la novità della questione attinente alla solidarietà attiva, quando, come e dove la pretesa risarcitoria fosse stata azionata da entrambi gli attori come credito solidale, ben potendo ciascun creditore solidale scegliere di F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a :

S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22784/2016 Numero sezionale 1042/2022 Numero di raccolta generale 12946/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 agire per l’intero o pro quota, ma avendo l’onere di precisare chiaramente, nella fattispecie concreta, quale sia la scelta che ha operato per delimitare il thema decidendum.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. 5314/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in €3.200,00, di cui €200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 30 marzo 2022. Il Presidente Umberto L.C.G. Scotti F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t