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Ordinanza — n. 12658/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12658/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12658/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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1 ORDINANZA sul ricorso 10875/2021 proposto da: MIHA ENKEL, elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele 326, presso lo studio dell'avvocato Franco Marco che lo rappresenta e difende per procura in atti - ricorrente - contro Prefettura di Bari, Questura di Bari, - intimato - F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12658/2022 — snciv · Corte di Cassazione: ― Non svolgono difese le amministrazioni intimate. CONSIDERATO CHE 3. ― L’unico mezzo denuncia apparenza e carenza della motivazione ex articolo 360, primo comma, numero 5, c.p.c., in relazione all’articolo 13, secondo comma, lettera b) del testo unico immigrazione, nonché illogicità sulla valutazione della ricorrenza della forza maggiore quale causa neutralizzante la illegittima permanenza nel territorio italiano oltre il termine di 90 giorni da parte del ricorrente. RITENUTO CHE 4. ― Il ricorso va accolto. Il decreto di espulsione è stato adottato per il fatto che l’odierno ricorrente, entrato in Italia da Malpensa l’11 gennaio 2020, è stato fermato il 21 aprile, dopo il decorso del termine cui si riferisce il citato articolo 13, secondo comma, lettera b).

Parole chiave

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domanda d'asilo di cittadino albanese termine di partenza allontanamento nonostante motivi di salute divieto di espulsione dei cittadini allontanamento in diritto degli stranieri inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan
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Testo completo

1 ORDINANZA sul ricorso 10875/2021 proposto da: MIHA ENKEL, elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele 326, presso lo studio dell'avvocato Franco Marco che lo rappresenta e difende per procura in atti - ricorrente - contro Prefettura di Bari, Questura di Bari, - intimato - F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 Numero registro generale 10875/2021 Numero sezionale 259/2022 Numero di raccolta generale 12658/2022 avverso l'ordinanza n. 466/2020 del GIUDICE DI PACE di BARI, Data pubblicazione 20/04/2022 depositata il 05/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2022 da DI MARZIO MAURO RILEVATO CHE 1. ― Miha Enkel albanese, ricorre per un mezzo, nei confronti del Prefetto e del Questore di Bari, contro l’ordinanza del 5 novembre 2020 con cui il Giudice di pace di Bari ha convalidato il decreto di espulsione emesso dal Prefetto il 21 aprile 2020. 2.

― Non svolgono difese le amministrazioni intimate. CONSIDERATO CHE 3. ― L’unico mezzo denuncia apparenza e carenza della motivazione ex articolo 360, primo comma, numero 5, c.p.c., in relazione all’articolo 13, secondo comma, lettera b) del testo unico immigrazione, nonché illogicità sulla valutazione della ricorrenza della forza maggiore quale causa neutralizzante la illegittima permanenza nel territorio italiano oltre il termine di 90 giorni da parte del ricorrente. RITENUTO CHE 4. ― Il ricorso va accolto. Il decreto di espulsione è stato adottato per il fatto che l’odierno ricorrente, entrato in Italia da Malpensa l’11 gennaio 2020, è stato fermato il 21 aprile, dopo il decorso del termine cui si riferisce il citato articolo 13, secondo comma, lettera b).

Il destinatario del provvedimento si è opposto, dinanzi al giudice di pace, affermando che, in ragione della nota situazione epidemiologica derivante dalla pandemia da Covid 19, le frontiere con l’Albania erano all’epoca chiuse, sicché egli era stato F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 Numero registro generale 10875/2021 Numero sezionale 259/2022 nell’impossibilità di far ritorno nel proprio paese, essendosi Numero di raccolta generale 12658/2022Data pubblicazione 20/04/2022 concretizzata perciò una situazione di forza maggiore, espressamente considerata dalla norma applicata.

In effetti, il provvedimento impugnato non contiene alcun esame di siffatto argomento, nel che si concretizza una radicale carenza motivazionale, non supplita dal passaggio della motivazione in cui è detto che «l’atto ablativo pure emesso in un periodo di emergenza epidemiologica sia valido ancorché di fatto inefficace perché non poteva essere portato all’esecuzione per causa di forza maggiore»: ed anzi, la carenza motivazionale si trasforma così in radicale contraddittorietà, giacché, se per l’autorità statale lo sviluppo della pandemia costituiva causa di forza maggiore, tale da impedire nei fatti l’esecuzione del provvedimento di espulsione, è di tutta evidenza che la stessa circostanza non poteva non essere valutata in relazione al mancato rientro del ricorrente in Albania.

L’ordinanza impugnata è cassata e rinviata al Giudice di pace di Bari, in persona di diverso magistrato, che si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità. PER QUESTI MOTIVI accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia anche per le spese al Giudice di pace di Bari in persona di diverso magistr