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Decreto — n. 12324/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal under Civil Procedure Code articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 12324/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, Tanvir Ahmed, submitted a request to withdraw the suit, while the Ministry of the Interior did not file a counter-appeal. The court ruled that the withdrawal met the statutory requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, necessitating the termination of the case without further adjudication on the merits.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A party's valid withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings without the need for a substantive judgment on the underlying dispute.

Parole chiave

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Civil Procedure Code withdrawal of appeal extinction of proceedings Italian Civil Procedure formal withdrawal condono delle spese procedurali abbandono definitivo del procedimento rinuncia all'eredità

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11763/2021 R.G. proposto da : TANVIR AHMED, rappresentato e difeso dall’avv. Anna Maria Galimberti, presso il cui studio in Piacenza, viale Abbadia 8 è domiciliato; -ricorrente- contro MINISTERO dell’INTERNO, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE dello STATO; -resistente- letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e considerato che il Ministero non ha depositato controricorso, ma atto di costituzione in vista dell’eventuale partecipazione alla pubblica udienza; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 201 6, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16;che nulla va statuito sulle spese;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 13/04/2022 Il Pr