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Decreto — n. 12117/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12117/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12117/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20302/2020 R.G. proposto da : TRE EMME PI SRL IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO, rappresentata e difesa dagli avv. Giacomo VIETTI e Mario PECORARO, domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, largo A. Ponticellli 6 -ricorrente- contro Giuseppe SAVIOLI, quale Commissario liquidatore della TRE EMME PI SRL IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DEI BENI, rappresentato e difeso dall’ avv. Paolo Felice CENSONI, presso il cui studio in Bologna, Via San Gervasio 8 è domiciliato; -controricorrente- letta la rinuncia al ricorso; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che in mancanza di a ccettazione della rinuncia da parte del controricorrente, occorre provvedere sulle spese, che liquidate in euro 100,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, vanno poste a carico della rinunciante;

Regesto Legislator

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Decreto — n. 12117/2022 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : TRE EMME PI SRL IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO, rappresentata e difesa dagli avv. Giacomo VIETTI e Mario PECORARO, domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, largo A. Ponticellli 6 -ricorrente- contro Giuseppe SAVIOLI, quale Commissario liquidatore della TRE EMME PI SRL IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DEI BENI, rappresentato e difeso dall’ avv. Paolo Felice CENSONI, presso il cui studio in Bologna, Via San Gervasio 8 è domiciliato; -controricorrente- letta la rinuncia al ricorso; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che in mancanza di a ccettazione della rinuncia da parte del controricorrente, occorre provvedere sulle spese, che liquidate in euro 100,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, vanno poste a carico della rinunciante;

Parole chiave

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dispensa dal versamento delle spese spese di esecuzione anticipo delle spese spese di difesa assunzione delle spese riduzione delle spese giudiziarie
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20302/2020 R.G. proposto da : TRE EMME PI SRL IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO, rappresentata e difesa dagli avv. Giacomo VIETTI e Mario PECORARO, domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, largo A. Ponticellli 6 -ricorrente- contro Giuseppe SAVIOLI, quale Commissario liquidatore della TRE EMME PI SRL IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DEI BENI, rappresentato e difeso dall’ avv. Paolo Felice CENSONI, presso il cui studio in Bologna, Via San Gervasio 8 è domiciliato; -controricorrente- letta la rinuncia al ricorso; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che in mancanza di a ccettazione della rinuncia da parte del controricorrente, occorre provvedere sulle spese, che liquidate in euro 100,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, vanno poste a carico della rinunciante;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, condannando la ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite, liquidate in euro 100,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per compensi, oltre accessori di legge. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 11/04/2022