Ordinanza — n. 11982/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente ORDINANZA Sul -icorso n: 21564/2020, proposto da DICKO Moharned, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Orlai-i:lo, cne dichiara cii \,oler ricevere le comunicazioni lancio@jerdpec.it CONTRO MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., R e re Avverso il decreto n. 1840/2020 del Tribunale dell'A quila, deposita,Lc !l 2.07.2020; udita la re!aztne della causa svolta nella camera di consi glio dei 3dicc: m. 2021 dal Consighere dott. Francesco FEDERICI, Rilevato che il Tribunale de!l'Aquila, con il decreto in epi grafe, ha rigettato il ricorso propos:io da Dicko Mohamed, nato in Costa d'Avorio, avverso .1 provvedimento di rigetto della richiesta di asilo rivolta alla Comrniss.- 2 ‘<- Territoriale per !!: riconoscimento della protezione internazionaie di Bar!, il giudice ha r:ge-'-..tato i ricorso reputando non cred bili i fatti e le affermaze!!-:i RGN 21564/2020 Consi ere ryl.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 11982/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Tra 'casi di un principio che, affermato con riferimento alla trattazione della ceusa pubblica udienza, deve essere esteso anche al procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 380 bis.1 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15 novembre 2017, n. 26974). Esaminando ora il ricorso, esso è inammissibile per difetto di va!'1,3 procura alle liti (ciò che esime il Collegio dall'illustrare i motivi di censura). La procura conferita dal ricorrente al proprio difensore, infatti, è priva data certificazione, da parte del difensore, dell'effettiva data di rilascio, richiesii:a a pena di inammissibilità dall'art. 35 bis, comma 13, d.lgs. 25/08.
Testo completo
eguente ORDINANZA Sul -icorso n: 21564/2020, proposto da DICKO Moharned, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Orlai-i:lo, cne dichiara cii \,oler ricevere le comunicazioni lancio@jerdpec.it CONTRO MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., R e re Avverso il decreto n. 1840/2020 del Tribunale dell'A quila, deposita,Lc !l 2.07.2020; udita la re!aztne della causa svolta nella camera di consi glio dei 3dicc: m. 2021 dal Consighere dott. Francesco FEDERICI, Rilevato che il Tribunale de!l'Aquila, con il decreto in epi grafe, ha rigettato il ricorso propos:io da Dicko Mohamed, nato in Costa d'Avorio, avverso .1 provvedimento di rigetto della richiesta di asilo rivolta alla Comrniss.- 2 ‘<- Territoriale per !!: riconoscimento della protezione internazionaie di Bar!, il giudice ha r:ge-'-..tato i ricorso reputando non cred bili i fatti e le affermaze!!-:i RGN 21564/2020 Consi ere ryl.
Federici \ rese dallo straniero. Il ricorrente ha censurato il decreto, del quale ha chiesto la cassazione, affidandosi a due motivi. Il Ministero dell'Interno ha depositato tardivamente un "atto di costituzione" ai soli fini della eventuale partecipazione all'udienza di discussione. Considerato che Preliminarmente deve rilevarsi che il Ministero ha resistito con irì "atto di costituzione", tardivo e non notificato, per l'eventuale partecipaziene ata discussione in pubblica udienza. In mancanza di notificazione. l'atto depositato non è qualificabile come controricorso e l'intimato, pur ri presenza di regolare procura speciale ad litem, non è legittimato neppure a depositare memorie illustrative (Cass., 5 dicembre 2014, n. 25735).
Tra 'casi di un principio che, affermato con riferimento alla trattazione della ceusa pubblica udienza, deve essere esteso anche al procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 380 bis.1 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15 novembre 2017, n. 26974). Esaminando ora il ricorso, esso è inammissibile per difetto di va!'1,3 procura alle liti (ciò che esime il Collegio dall'illustrare i motivi di censura). La procura conferita dal ricorrente al proprio difensore, infatti, è priva data certificazione, da parte del difensore, dell'effettiva data di rilascio, richiesii:a a pena di inammissibilità dall'art. 35 bis, comma 13, d.lgs. 25/08.
Su tale questione le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato, componendo il contrasto creatosi fra le sezioni semplici, che "la n.rocura speciale per il ricorso per cassazione, per le materie regolate dall'art. 35 c. 13 digs. n. 25/2008 e dalle disposizioni di legge che ad esso rimandano.. deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successi va comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il d ife n so re certificai, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conh'2.ren;!e' (Sez.
U, 1 giugno 2021, n. 15177). La questione di legittimità costituzionale del citato art. 35-bis1 cornmd 13 -sollevata, successivamente a detta sentenza, da questa Certe. ccrì ordinanza interlocutoria n. 17970/2021- è stata decisa dalla Corre costituzionale nella camera di consiglio del 2 dicembre 2021 nel senso data non foridatezza (C. Cost., sentenza n. 13 del 20 gennaio 2022). RGN 21564/2020 Cons, !iere rI. Federici • IV I I Non equivale a certificazione neppure la eventuale generica dizione, che sia contenuta nell'epigrafe del ricorso, della data di rilascio della procura speciale; né la dichiarazione, rilasciata dal difensore separatamente posteriormente alla procura speciale, attestante il rilascio della procura data successiva alla notifica del provvedimento impugnato.
Non occorre provvedere sulla regolamentazione delle spese del qiudzio di legittimità in assenza di attività difensiva da parte deli'intima o Ministero. il pagamento del doppio contributo, se dovuto, va posto a carico del ricorrente, in applicazione del principio - enunciato dalla citata sentenza n, 15177/2021 delle Sezioni Unite - per cui "il versamento dell'ulteriore impor-T.0 a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater„ 30 maggio 2002, rL 115, in caso di declaratoria di inammissibilità dei ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all'interno della procui -a speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriori": rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a c:-_-irico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza".
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 uatur. d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei pres pposti processuali Per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il rcorscl. a norma del comma 1-bis del medesimo artic